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20 luglio 2023
Stress da calore: le indicazioni dell’INL per la tutela dei lavoratori

Viste le condizioni climatiche in atto, con la nota n. 5056/2023, l'INL ha fornito specifiche indicazioni aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

La Redazione

Con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, l'INL ha fornito alcune integrazioni ai precedenti provvedimenti in merito alla tutela dei lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.
Tenendo conto delle condizioni climatiche in atto, l'INL ha ritenuto infatti opportuno richiamare l'attenzione sui profili di tutela dei lavoratori legati allo stress da calore, richiamando quanto già indicato nelle note n. 4639/2021, n. 3783/2022 e n. 4753/2022.

Quanto alla valutazione del rischio da calore, l'INL fa riferimento alla documentazione presente sul Portale Agenti Fisici, nonché al progetto Worklimate che contiene una “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, fornendo informative utili ai datori di lavoro in relazione alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza, oltre a un apposito decalogo ai fini della prevenzione.
Indicazioni pratiche sono fornite anche dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) nella “Heat at work – Guidance for workplaces”, che suggerisce come ridurre i rischi associati all'esposizione al calore negli ambienti di lavoro.

Quanto alla gestione del rischio, l'INL evidenzia che un'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico, tenuto conto che la prestazione di lavoro si espone a situazioni particolarmente vulnerabili.
Ciò accade soprattutto con riguardo alle attività non occasionali all'aperto nei settori più esposti al rischio, come l'edilizia civile e stradale e il settore agricolo, senza dimenticare altri fattori importanti in chiave prevenzionistica, quali l'orario di lavoro, che comprende le ore più calde della giornata (14.00-17.00), le mansioni, le attività che richiedono un intenso sforzo fisico, anche connesso all'uso di DPI, l'ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e le caratteristiche di ogni sinolo lavoratore.

In relazione a ciò, l'INL ricorda che il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, il quale richiede l'individuazione e l'adozione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e di protezione. Tra esse, possono richiamarsi anche quelle comprese nel menzionato decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza di merito.

Resta ferma la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria invocando la causale “eventi meteo”, considerando che si considerano elevate le temperature al di sopra dei 35° centigradi. A prescindere dalle temperature rilevate, la CIGO può comunque essere riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone la sospensione delle lavorazioni perché ritiene sussistenti dei rischi o dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche legati alle temperature eccessive.

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