Oggetto dell'attenzione dell'INPS è l'emergenza caldo: con il messaggio in esame, l'Istituto chiarisce quando è possibile ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.
In considerazione dell'emergenza caldo in atto, l'INPS ha riassunto le indicazioni per i casi di sospensione o riduzione dell'attività di lavoroconnesse alle temperature elevate, nonché per il ricorso al trattamento di integrazione salariale evocando la causale “eventi meteo” quando le temperature superino i 35° centigradi.
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Per questo, il trattamento di integrazione salariale può ben essere richiesto anche in presenza di temperature inferiori a 35° centigradi, nel caso in cui le attività sono svolte presso luoghi che non possono essere tutelati dal sole ovvero comportano l'utilizzo di materiali oppure, ancora, in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Riprendendo quanto emerso dal tavolo di confronto svoltosi il 20 luglio 2023, occorre svolgere una valutazione che tenga conto non solo della temperatura, ma anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui versano i lavoratori.
Infine, l'Istituto rammenta che il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto tutte le volte in cui il datore di lavoro (su indicazione del Responsabile della sicurezza dell'azienda) disponga la sospensione o la riduzione delle attività poiché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che ne stanno a fondamento non siano in qualche modo riconducibili al datore di lavoro medesimo o ai lavoratori.