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27 luglio 2023
Temperature eccessive: anche il preposto può interrompere temporaneamente l’attività lavorativa

Il chiarimento giunge dall'INL, che con la nota n. 5291 fornisce delle precisazioni in merito alle richieste di integrazione salariale connesse alle temperature elevate.

di La Redazione

Facendo seguito alla precedente nota n. 5056/2023, nonché al messaggio INPS n. 2729/2023, l'INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alle richieste di integrazione salariale per eventi meteo riconducibili alle elevate temperature.
Il chiarimento si rende necessario per via del richiamo al responsabile della sicurezza aziendale, cui è riconosciuto il potere di interrompere l'attività di lavoro.

Tale potere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è in capo al datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi nonché di implementare le misure di prevenzione e di protezione idonee a ridurre al minimo gli stessi, potendo anche sospendere temporaneamente l'attività per eccessivo calore.
Con l'inserimento della lett. f-bis dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2008, poi, è previsto che anche il preposto, ove necessario, possa temporaneamente interrompere l'attività quando riscontri delle deficienze e in presenza di condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza o comunque debba segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Alla luce di ciò

attenzione

anche il preposto ha il dovere esplicito di valutare concretamente la necessità o meno di interruzione, anche temporanea, delle attività di lavoro, e di segnalare con tempestività ai ruoli apicali le condizioni di pericolo rilevate.

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