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7 agosto 2023
Il rispetto del principio di parità di genere nell’ambito dell’elezione del CNF
La norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio Nazionale Forense introdotta dal Decreto PA-bis.
La Redazione
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti. L'attuale disciplina prevede che il numero di componenti del Consiglio non sia predeterminato, ma derivi dal numero degli avvocati iscritti agli albi. Il CNF è infatti composto da avvocati eletti a livello di distretto di Corte d'Appello, in numero di:
  • un rappresentante per ciascun distretto con meno di 10.000 iscritti;
  • due rappresentanti per ciascun distretto con più di 10.000 iscritti.
 
L'elezione dei componenti del CNF non è compiuta direttamente dagli iscritti agli albi ma, indirettamente, dai Consigli circondariali attraverso un sistema di voto ponderato.

precisazione

Il Consiglio nazionale elegge, al suo interno, il Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza e nomina altresì i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

In argomento, giova ricordare che l'art. 34, comma 1, della Legge n. 247 del 2012 prevede che il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. Ai sensi del secondo periodo, i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il comma 2 del citato art. 34 prevede inoltre che le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi. Il comma 3, quinto periodo, prevede che nei distretti di Corte d'appello in cui sono eletti due componenti (cioè quelli in cui gli iscritti agli albi è superiore a 10.000) risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
 
Premesso ciò, come previsto dalla bozza della legge di conversione del D.L. n. 75/2023(in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale) e, in particolare, nel Dossier del Senato, l'articolo 16-bis del D.L. n. 75/2023, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca una norma di interpretazione autentica all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

precisazione

La nuova disposizione prevede che:

«in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012».

Dunque, l'intervento di interpretazione autentica chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34:
  • che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (art. 34, comma 2);
  • che, nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (art. 34, comma 3, quinto periodo).
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