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11 agosto 2023
Le nuove misure in materia di accesso alla magistratura ordinaria contenute nel Decreto PA-bis
Le nuove disposizioni prevedono una serie di misure riguardanti l'accesso alla magistratura ordinaria.
La Redazione
Come previsto dalla bozza della legge di conversione del D.L. n. 75/2023, in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, l'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

precisazione

L'articolo in commento apporta diverse modifiche al Decreto Legislativo n. 160 del 2006, attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario di cui alla Legge n. 150 del 2005 (c.d. “riforma Castelli”), intervenendo sulle norme riguardanti la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi per magistrati ordinari e la disciplina dei lavori di quest'ultima.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che tali misure sono funzionali a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura. In sintesi, le principali novità riguardano:
Commissione esaminatrice La nomina della commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, e non più quindi nei quindici giorni precedenti, così come previsto in precedenza. Inoltre si prevede che la commissione del concorso sia presieduta da un magistrato con almeno la sesta valutazione di professionalità, e non più solo della sesta valutazione di professionalità.
Componenti supplenti Con il medesimo decreto di nomina della Commissione sono nominati anche 15 componenti supplenti, così suddivisi:
  • 10 magistrati (con almeno la terza valutazione di professionalità);
  • 3 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale);
  • 2 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (nominati su proposta del Consiglio nazionale forense).
Integrazione componenti supplenti Nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta siano più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero complessivo di 34 componenti, così ripartiti: 23 magistrati, 6 professori universitari e 4 avvocati, oltre il presidente.
Nomina componenti supplenti Come già in precedenza per i componenti titolari, anche i componenti supplenti:
  • possono essere nominati d'ufficio dal CSM tra i magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni;
  • possono essere nominati tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina a commissario.
Valutazione elaborati La normativa specifica che nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.
Sottocommissioni Inoltre, si prevede che, nel caso in cui abbiano portato a termine la prova scritta più di duemila candidati, per ogni seduta della commissione sono composte tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali il Presidente assegna un terzo dei candidati da esaminare.
Graduatoria e tirocinio Nello specifico si riducono da 9 a 8 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali la commissione deve redigere la graduatoria finale del concorso e da 12 a 10 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali deve avere inizio il tirocinio dei magistrati vincitori del concorso.
Relazione del Presidente Il presidente della commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al CSM una relazione riassuntiva, contenente il numero delle sedute settimanali tenute dalla commissione, specificando se la Commissione si sia riunita almeno 10 volte a settimana (con 5 sedute antimeridiane e 5 sedute pomeridiane). In caso negativo, il presidente indica le ragioni del mancato rispetto di tale cadenza. Il presidente deve indicare in tale relazione anche il numero dei candidati esaminati, specificando se sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
  • la correzione degli elaborati di almeno 600 candidati;
  • lo svolgimento dell'esame orale di almeno 100 candidati.
In caso di mancato rispetto di tali previsioni, il Presidente ne indica le ragioni.
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