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11 agosto 2023
Le nuove misure previdenziali per i magistrati onorari contenute nel Decreto PA-bis
Le nuove disposizioni prevedono il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.
La Redazione
La questione del trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari è stata al centro di una diatriba protrattasi per diversi anni tra lo Stato italiano e la Commissione europea. Da ultimo, è intervenuta la legge di bilancio per l'anno 2022 che ha apportato notevoli modificazioni alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo n. 116 (15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando tale conferma al superamento di unaprocedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie.

precisazione

A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire tre distinte procedure valutative nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio.

Premesso ciò, come previsto dalla bozza della legge di conversione del D.L. n. 75/2023, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'articolo 15- bis prevede una serie di misure riguardanti le disposizioni previdenziali per i magistrati onorari. L'articolo, introdotto in sede referente, è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.Più nel dettaglio, il comma 1 novella l'art. 50, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici). In particolare, la nuova disposizione prevede:
Assicurazione generale I magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.
Gestione separata I magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 33564; il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della Giustizia.
Cassa Forense
I magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa; le modalità applicative sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa Forense.
Magistrati onorari pubblici dipendenti
Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16565, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del Decreto in esame.
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