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30 agosto 2023
Contratti a termine dopo la conversione del Decreto Lavoro: il punto di vista dei Consulenti del Lavoro

Con l'approfondimento del 3 agosto 2023, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le modifiche apportate alla disciplina dei contratti a termine dopo l'intervento del Legislatore con la Legge di conversione del D.L. n. 48/2023.

La Redazione

Il 3 agosto 2023 è stato pubblicato un nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, riguardante alcune riflessioni sul contratto a termine alla luce della conversione del Decreto Lavoro, intervenuta con la L. n. 85/2023.
Con l'art. 24 D.L. n. 48/2023 è stata infatti rinnovata la disciplina dei contratti a termine prevedendo

precisazione

  • Che possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi al contratto di lavoro subordinato (cd. periodo a-causale);
  • Che il contratto possa avere una durata superiore ma non eccedente comunque i 24 mesi e solo in presenza di determinate condizioni;
  • La possibilità di utilizzare l'istituto della proroga per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dal numero dei contratti.

In tale contesto, le parti sociali sono delegate ad individuare le esigenze necessarie a legittimare la causalità del contratto a termine, essendo dunque evidente l'intenzione del Legislatore di attribuire alla contrattazione collettiva un ruolo chiave nella definizione della casistica cui è possibile ricorrere ai fini della stipulazione di un contratto a termine. Inoltre, è stato previsto un periodo transitorio riconoscendo fino al 30 aprile 2024 l'utilizzabilità delle ipotesi oggetto dei contratti collettivi vigenti già applicati al rapporto di lavoro o, in mancanza, delegando alle parti il compito di identificare le esigenze oggettive richiedenti l'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Ciò detto, la Legge di conversione ha modificato il comma 01 dell'art. 21 D.Lgs. n. 81/2015 (“Proroghe e rinnovi”), estendendo la regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi anche ai rinnovi. La Fondazione ricorda che i contratti per attività stagionali potranno continuare ad essere rinnovati ovvero prorogati anche senza le condizioni previste dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Ancora, la L. n. 85/2023 ha introdotto il comma 1-ter all'art. 24, secondo cui 

legislazione

«Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ponendo l'attenzione sull'ambito applicativo della disposizione, occorre tenere in considerazione come il comma 1-ter imponga di considerare solo i contratti stipulatia partire dalla data di entrata in vigore del Decreto per il computo dei 12 mesi previsto dalle norme indicate. Ciò va interpretato nel senso che nel momento in cui si sottoscrive un contratto di lavoro a termine, o anche una proroga o un rinnovo, per verificare il superamento dei 12 mesi rileva solo il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, non essendo importante l'eventuale presenza di un rapporto contrattuale precedente per effetto proprio dell'esplicita esclusione operata dal comma 1-ter menzionato, sempre nel rispetto del limite dei 24 mesi.

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