Con la circolare in commento, l'INAIL precisa che a tali ricorsi si applica il periodo di sospensione che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Con la
In sostanza, l'INAIL ha parzialmente modificato le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 33/2023 illustrando le istruzioni operative aggiornate con riguardo al periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi. Essendo infatti venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi nella Legge che ha convertito il Decreto Maltempo, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 314/2001 ai fini della presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, non è più allora l'
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Ciò significa che ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal menzionato art. 4. |