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27 settembre 2023
Decreto Maltempo: novità sulla sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in tema di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi

Con la circolare in commento, l'INAIL precisa che a tali ricorsi si applica il periodo di sospensione che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

di La Redazione

Con la circolare n. 43 del 25 settembre 2023, l'INAIL ha fornito precisazioni con riferimento alla sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.
In sostanza, l'INAIL ha parzialmente modificato le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 33/2023 illustrando le istruzioni operative aggiornate con riguardo al periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi. Essendo infatti venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi nella Legge che ha convertito il Decreto Maltempo, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 314/2001 ai fini della presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, non è più allora l'art. 2 D.L. n. 61/2023, conv. con modificazioni in L. n. 100/2023 che ha previsto la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023, bensì l'art. 4 dello stesso provvedimento.

attenzione

Ciò significa che ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal menzionato art. 4.

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