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1 agosto 2023
Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Maltempo
Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. n. 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
di La Redazione
In G.U. n. 177/2023, è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
 
Il testo, che consta anche di due allegati, è così suddiviso:
  • Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
  • Capo I-bis - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità;
  • Capo I-ter - Misure per la ricostruzione: Sezione I (Ricostruzione dei beni privati danneggiati) e Sezione II (Ricostruzione dei beni pubblici danneggiati);
  • Capo I-quater - Misure per la tutela ambientale;
  • Capo I-quinquies - Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali;
  • Capo II -Disposizioni finanziarie e finali.
 
Più nello specifico, con riguardo alle scadenze fiscali, la Legge conferma la sospensione dei termini in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 per:
  • adempimenti/versamenti tributari;
  • adempimenti/versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • avvisi di addebito INPS;
  • versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree colpite.
I pagamenti di tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Per le società che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori alluvionati, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023:
  • i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari.
 
Per quanto attiene, invece, al sostegno verso i lavoratori, a quelli subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori colpiti è riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del 31 agosto 2023, un'integrazione al reddito. La stessa è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, e ai lavoratori agricoli. È prevista anche indennità una tantumpari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni.
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