Decreto Maltempo: le indicazioni INPS per accedere alle misure di sostegno previste per autonomi e dipendenti
Con la pubblicazione delle circolari nn. 53 e 54, l'INPS ha fornito indicazioni specifiche sulle misure di sostegno previste dal Decreto Alluvione.
A partire dal 15 giugno 2023, infatti, sarà possibile presentare domanda per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti che si trovano nelle zone colpite dall'alluvione nelle Regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Per i lavoratori autonomi, invece, lo stesso Decreto ha previsto la possibilità di ottenere un'indennità una tantum. Sarà l'INPS ad erogare gli ammortizzatori utilizzando le risorse oggetto dei fondi messi a disposizione con il Decreto Alluvione: oltre 900milioni di euro, di cui 620 per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 per le indennità destinate ad autonomi e liberi professionisti.
La circolare n. 53/2023 riguarda l'ammortizzatore unico previsto dal D.L. n. 61/2023 riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e alle imprese colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. Nello specifico, potranno accedere alla misura:
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- Lavoratori del settore privato che siano residenti o domiciliati nelle zone colpite dall'alluvione nonché coloro che operano nelle aziende costrette a sospendere l'attività per via dell'emergenza meteorologica;
- I dipendenti del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi sul posto di lavoro per via degli eventi atmosferici;
- I lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei comuni colpiti dall'alluvione;
- I lavoratori agricoli che al 1° maggio 2023, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultino assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e siano impossibilitati a svolgere l'attività. Per essi il sostegno sarà riconoscibile dalla data di assunzione.
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L'ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale e le relative domande dovranno essere presentate da parte dei datori di lavoro anche in caso di impossibilità a recarsi al lavoro da parte del dipendente, servendosi del sistema della Comunicazione Bidirezionale posto all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti sotto la voce “CIGO-CIGS – Solidarietà”.
Per quanto concerne invece i lavoratori autonomi, la circolare n. 54/2023 ha regolamentato l'indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dall'attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo di 3mila euro.
Tra i destinatari dell'indennità vi sono:
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- Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica;
- Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
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Le domande vanno trasmesse esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 2023. In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato o servirsi del Contact Center.
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Con una serie di messaggi successivi, l'INPS ha fornito precisazioni e istruzioni operative in merito al sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e dipendenti colpiti dagli eventi calamitosi. Si tratta, nello specifico, dei seguenti provvedimenti: - Messaggio n. 2215/2023, con il quale l'Istituto precisa il requisito temporale per poter accedere all'ammortizzatore sociale "unico", nonché il significato da attribuire al termine "impossibilità" a prestare attività di lavoro; - Messaggio n. 2264/2023, con il quale l'INPS ha fornito le istruzioni operative e procedurali per inoltrare la domanda per accedere all'ammortizzatore sociale "unico". Inoltre, con lo stesso messaggio vengono date ulteriori precisazioni in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi, integrando la precedente circolare n. 54 con particolare riguardo all'istruttoria delle domande e alla documentazione richiesta. L'Istituto precisa poi che l'indennità costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute; - Messaggio n. 2325/2023: con riferimento all'ammortizzatore sociale "unico", l'Istituto fornisce le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive, nonché le istruzioni contabili; - Messaggio n. 2458/2023, con il quale l'INPS fornisce ulteriori dettagli sulla circolare n. 54. In particolar modo, sul requisito della sospensione dell'attività con riferimento ai lavoratori autonomi agricoli, sulla documentazione da produrre ai fini del riesame della domanda e della prova della sospensione e sul regime di fiscalità dell'indennità; - Messaggio n. 2459/2023, recante la proroga del termine per l'invio dei flussi Uniemens con periodi di competenza maggio 2023.
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