Con la circolare n. 100/2023, l'INPS illustra il regime contributivo introdotto all'art. 15-bis, c. 2, D.L. n. 75/2023, che prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Gestione separata a seconda che i magistrati in questione abbiano optato per il regime esclusivo ovvero che esercitino le funzioni in via non esclusiva.
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Con la circolare in commento, l'INPS illustra il regime contributivo introdotto all'
Per quanto riguarda i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa).
Ai sensi dell'
Ne consegue che la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di esclusività, secondo la decorrenza sopra specificata, deve essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS, secondo le modalità previste e con l'applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori.
Per i magistrati onorari che hanno optato per il regime di non esclusività viene prevista l'iscrizione alla Gestione separata e si applicano le medesime modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla medesima Gestione.
Per entrambe le categorie di magistrati onorari, l'INPS ha predisposto delle istruzioni operative.