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11 dicembre 2023
Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento

Con la circolare n. 100/2023, l'INPS illustra il regime contributivo introdotto all'art. 15-bis, c. 2, D.L. n. 75/2023, che prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Gestione separata a seconda che i magistrati in questione abbiano optato per il regime esclusivo ovvero che esercitino le funzioni in via non esclusiva.

La Redazione

È stata pubblicata la circolare INPS n. 100 del 7 dicembre 2023 in tema di «Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13.7.2017 n. 116. Istruzioni operative».
Con la circolare in commento, l'INPS illustra il regime contributivo introdotto all'art. 15-bis, c. 2, del D.L. n. 75/2023, che prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017, che hanno optato per il regime esclusivo, e l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, c.. 26, della L. n. 335/1995, per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.

Per quanto riguarda i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa).
Ai sensi dell'art. 15-bis, c. 2, del D.L. n. 75/2023, i magistrati onorari del contingete a esaurimento confermati di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017 che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie «sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS». Tale iscrizione, precisa l'Ente previdenziale, vienen effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Ne consegue che la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di esclusività, secondo la decorrenza sopra specificata, deve essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS, secondo le modalità previste e con l'applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori.

Per i magistrati onorari che hanno optato per il regime di non esclusività viene prevista l'iscrizione alla Gestione separata e si applicano le medesime modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla medesima Gestione.

Per entrambe le categorie di magistrati onorari, l'INPS ha predisposto delle istruzioni operative.

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