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21 novembre 2023
L’indennità compensativa spetta anche ai magistrati onorari che rinunciano all’incarico dopo averne ottenuto conferma?

Il Ministero della Giustizia esclude che tale indennità possa essere erogata in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento che, dopo avere ottenuto la conferma ex art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 116/2017, siano cessati dalle funzioni onorarie.

La Redazione

Con provvedimento del 13 novembre 2023, il Ministero della Giustizia ha risposto al quesito sottopostogli dalla Corte d'Appello di Palermo relativo alla spettanza della indennitàex art. 29, c. 2 D.Lgs. n.116/2017.
In particolare, è stato chiesto se tale indennità compensativa spetti anche ai magistrati onorari che, successivamente alla conferma rinuncino all'incarico.

Il Ministero della Giustizia si era già occupato del tema (si veda provvedimento del 4 novembre 2023), chiarendo che l'indennità di cui all'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 116/2017:

  • spetta esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che siano cessati dal servizio per mancata presentazione della domanda di conferma o per mancato superamento della procedura di valutazione
  • non spetta ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che siano cessati per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al c. 3, cit..

Il Ministero della Giustizia ritiene che tali conclusioni, così come le ragioni che ne sono sottese, sono ben valide anche nel caso di specie.

Pertanto, conclude afferma che:

esempio

«Trattandosi di norma di spesa, quindi di stretta interpretazione, deve escludersi che detta indennità possa essere erogata in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento che, dopo avere ottenuto la conferma ai sensi dell'art. 29, comma 3, d lgs 116/2017, siano cessati dalle funzioni onorarie».

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