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11 dicembre 2023
Appalti: non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni ai fini dell’aggiudicazione

In caso di inutile decorso del termine generale di 30 giorni utile all'espletamento delle verifiche, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fino a che non giunge la documentazione richiesta, che può essere comunque sollecitata.

La Redazione

Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il n. 57-bis/2023, l'ANAC ha fornito importanti chiarimenti legati all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 dell'E-procurement, in concomitanza con la piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati.
Nello specifico, l'Autorità ha risposto ai seguenti interrogativi:

In sede di aggiudicazione di una gara d'appalto, se entro 30 giorni dall'attivazione dei controlli sul possesso delle certificazioni necessarie non sono giunte risposte, può procedersi come se i requisiti fossero stati acquisiti?

esempio

La risposta è no. La stazione appaltante non può infatti avvalersi del silenzio-assenso per dare come acquisite le verifiche dovute una volta trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta, dunque, in attesa dell'entrata in vigore dell'E-procurement a partire dal 2024, occorre richiedere l'attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici e attendere che detta certificazione arrivi.

È consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di un successivo accertamento della mancanza del possesso dei requisiti prescritti, la sua risoluzione e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite?

esempio

Sulla base della normativa attuale, ai fini dell'aggiudicazione di un appalto e della stipula del relativo contratto, è necessario che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall'aggiudicatario, dichiarando che fino al 1° gennaio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettueranno le verifiche necessarie sui dati e sui documenti per comprovare il possesso dei requisiti generali, qualora essi non siano disponibili nel Fascicolo virtuale.

In definitiva,

attenzione

«nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto».

Risposta negativa, dunque, per entrambi i quesiti posti all'Autorità, la quale ricorda che dal 1° gennaio 2024 il nuovo Codice appalti prevede che 

legislazione

«l'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale».

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