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La “novità” presuppone un giudizio di comparazione con l'attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. |
Svolgimento del processo
1. Il procedimento disciplinare trae origine dall’esposto presentato in data 17 aprile 2023 dell’Avv. A. P., in rappresentanza del calciatore P. K., con il quale veniva segnalato il mancato pagamento, a tale data, da parte della ASD Team N. F. 2005 (in seguito divenuta ANR NF A. Calcio) di quanto prescritto dalla decisione della Commissione accordi economici (d’ora in poi C.A.E.) pubblicata nel C.U. n. 240 del 16 febbraio 2023 e comunicata alle parti nella stessa data, recante la condanna della predetta Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento, in favore del calciatore P. K., della somma di € 3.400,00 e l’ordine, rivolto alla suddetta Associazione, «di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.».
1.1. La Procura federale, dopo la rituale notificazione a mezzo PEC, in data 11 luglio 2023, dell’avviso di conclusione delle indagini (Prot. 1115/1000 pf 22-23/GC/CAMS/ep), con il quale, in conformità a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. (d’ora in poi C.G.S.), veniva concesso agli interessati, che non se ne sono avvalsi, il termine di giorni quindici dalla suddetta data di notificazione per presentare una memoria o chiedere di essere sentiti, deferiva a giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare (d’ora in poi T.F.N.), con atto Prot. 4606/1000pf22-23/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, notificato ai soggetti deferiti in data 23 agosto 2023, il Sig. P. P., al tempo Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005) e la ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005), per il presunto mancato pagamento da parte della ASD Team N. F. 2005 (in seguito denominata ANR NF A. Calcio) della somma di € 3.400,00 dovuta al calciatore P. K. nel termine previsto, dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condanna della C.A.E. avvenuta in data 16 febbraio 2023.
1.1.1. Più precisamente, il Sig. P. P., al tempo Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Team N. F. 2005 (in seguito denominata ANR NF A. Calcio), è stato deferito a giudizio per la pretesa violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e dell’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per aver omesso di pagare al calciatore P. K. la somma stabilita dalla decisione della C.A.E. nel termine di trenta giorni.
La A.S.D. Team N. F. 2005 (in seguito denominata ANR NF A. Calcio) è stata invece deferita a giudizio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., in ragione della condotta, appena descritta, attribuita al sig. P. P., suo Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti.
2. Con decisione n. 0063/TFNSD-2023-2024 del 27 settembre 2023 il T.F.N., in contumacia volontaria dei soggetti deferiti, che avevano ricevuto rituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 21 settembre 2023 per la discussione del deferimento dinanzi al suddetto Tribunale, ha accertato la responsabilità degli stessi e, in accoglimento delle richieste della Procura federale, ha irrogato, in applicazione dell’art. 31, commi 6 e 7 C.G.S., al sig. P. P., all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Team N. F. 2005 (in seguito denominata ANR NF A. Calcio), la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; e alla ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
2.1. Il T.F.N. ha ritenuto che le risultanze istruttorie dimostrassero la responsabilità dei deferiti, dal momento che la ASD Team N. F. 2005 (in seguito denominata ANR NF A. Calcio) non ha corrisposto al calciatore P. K. la somma stabilita dalla decisione della C.A.E. In senso contrario non è stata ritenuta rilevante la semplice disposizione di bonifico trasmessa il 16 marzo 2023. Il Tribunale ha evidenziato che «la ricevuta contabile di bonifico non assurge al rango di prova del pagamento e, per giunta, non è conforme alle modalità prescritte dalla decisione per dimostrare l’avvenuto effettivo versamento. D’altra parte, il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non con il mero ordine inoltrato alla banca di dare corso al pagamento, considerando che la disposizione di pagamento impartita alla banca è, a certe condizioni, revocabile o suscettibile di storno».
2.1.1. In particolare, il T.F.N. ha ritenuto «integrata la contestata violazione del mancato pagamento entro il termine all’uopo concesso» valorizzando l’inosservanza, da parte della ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005), delle modalità di prova prescritte dalla decisione della C.A.E. «per dimostrare l’avvenuto effettivo versamento», «l’assenza dell’apposita liberatoria datata e sottoscritta dal calciatore creditore» e la «dichiarazione resa da quest’ultimo di non aver ricevuto il versamento dovuto», nonché la mancata prova da parte dell’Associazione dell’avvenuto tempestivo pagamento nel giudizio dinanzi al T.F.N., nel quale è rimasta contumace.
3. Avverso la decisione del T.F.N., depositata e comunicata in data 27 settembre 2023, ha proposto reclamo, in data 4 ottobre 2023, esclusivamente la ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005), in persona del legale rappresentante sig. D. P., rappresentata e difesa dall’avv. L. M..
3.1. Con l’atto di reclamo la ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005) ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di irrogarle la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione sulla base delle seguenti doglianze:
a) si censura, alla luce della N. documentazione che la Reclamante ritiene di poter per la prima volta produrre nel presente giudizio ai sensi dell’art. 101, 3° co., C.G.S., la decisione del T.F.N. nella parte in cui afferma che la copia del bonifico del 16 marzo 2023 trasmessa dalla Reclamante al Dipartimento interregionale senza la liberatoria firmata dal Calciatore non poteva assurgere a prova del tempestivo adempimento, anche in considerazione del fatto che in data 17 aprile 2023 il Calciatore aveva dichiarato di non aver ricevuto il pagamento. In sintesi, secondo la Reclamante la documentazione prodotta dimostrerebbe che «il pagamento è stato dalla reclamante eseguito in buona fede (e tempestivamente) alle coordinate bancarie indicate dal calciatore e non è mai stato revocato. Soltanto dopo l’esposto e prim’ancora che venisse comunicata la conclusione delle indagini la reclamante ha ricevuto notizia del mancato accredito e le diverse coordinate bancarie da parte del calciatore alle quali ha poi eseguito il pagamento ottenendone liberatoria».
b) si prospetta, inoltre, che le circostanze di fatto descritte nel reclamo, sulla base dei nuovi documenti prodotti, possono in ogni caso valere quale attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) e dell’art. 13, comma 3, C.G.S. e condurre, in applicazione dell’art. 16 C.G.S., all’«annullamento della penalizzazione inflitta e, dunque, con esclusione della sanzione alla reclamante a titolo di responsabilità diretta».
c) si lamenta, infine, la violazione da parte della decisione di primo grado dell’art. 125, 2° co., C.G.S., perché il T.F.N. avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la pretesa inosservanza del termine di trenta giorni fissato, dall’art. 125, 2° co., C.G.S., per l’adozione dell’atto di deferimento da parte del Procuratore federale e dichiarare, di conseguenza, l’estinzione del procedimento disciplinare.
3.2. Con successiva memoria del 24 ottobre 2023, depositata ai sensi dell’art. 103, comma 1, C.G.S., la Reclamante ha reiterato quanto già esposto nell’atto di reclamo.
3.3. All’udienza del 27 ottobre 2023 la Procura federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano, ha sostenuto, in particolare, che la condotta tenuta dalla Reclamante non fosse esente da violazioni dell’ordinaria diligenza circa il controllo sull’effettiva esecuzione del bonifico con accredito della somma al calciatore, concludendo pertanto per il rigetto del reclamo.
La Reclamante, rappresentata e difesa dall’Avv. L. M., ha reiterato gli argomenti esposti nell’atto di reclamo, sia nel primo intervento orale in udienza, sia nel secondo intervento in replica agli argomenti esposti dalla Procura federale, concludendo per l’annullamento o la riforma della decisione di primo grado.
Motivi della decisione
4. Per ragioni di ordine logico, questa Corte nell’esaminare i motivi sollevati dalla Reclamante, deve procedere, in via pregiudiziale, all’esame dell’eccezione di superamento del termine fissato dall’art. 125, 2° co., C.G.S. per l’adozione dell’atto di deferimento da parte del Procuratore federale.
4.1. Secondo la prospettazione della reclamante, il termine di trenta giorni sarebbe stato superato, dal momento che «la comunicazione di chiusura delle indagini, quale dies a quo del termine per proporre l’atto di deferimento, è stata effettuata in data 11 luglio 2023 mentre il deferimento è stato sottoscritto e depositato solo in data 23 agosto 2023, quando al più tardi poteva essere depositato entro il 10 agosto 2023». Per tali ragioni, la decisione del T.F.N. sarebbe, secondo la Reclamante, censurabile per non aver rilevato d’ufficio la suddetta pretesa violazione del termine di cui all’art. 125, 2° co., C.G.S. dichiarando l’estinzione del procedimento disciplinare.
4.1.1. Il motivo di reclamo non merita accoglimento.
Il termine di trenta giorni indicato dall’art. 125, comma 2, C.G.S. è, anche alla luce del principio generale stabilito dall’art. 44, comma 6, C.G.S., un termine perentorio (cfr. CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021). La sua violazione può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dal momento che il termine non soltanto è posto a tutela dell’interessato, ma realizza, allo stesso tempo, un’esigenza di ordine pubblico, consistente nella necessità che l’interessato non sia sottoposto sine die all’indagine e al procedimento per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, senza poter conoscere tempestivamente la sua sorte (cfr. CFA, SS.UU., n. 38/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; ed ancora la citata CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021).
Il dies a quo del suddetto termine non è rappresentato dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, come invece la Reclamante prospetta, ma dalla scadenza del termine, non superiore a quindici giorni, assegnato all’interessato dal Procuratore federale, ai sensi dell’art. 123, 1° co., C.G.S., nello stesso avviso di conclusione delle indagini, affinchè l’interessato possa chiedere di essere sentito o possa presentare una memoria (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023). Il termine non superiore a quindici giorni decorre dalla data di perfezionamento, nei confronti del destinatario, della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, dal momento che si tratta di un termine a difesa (cfr. CFA, SS.UU., n. 40/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 83/2019-2020). In caso di procedimento plurisoggettivo, il deferimento deve essere adottato, secondo l’art. 125, comma 2 (secondo periodo), C.G.S., entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine a difesa assegnato, dal momento che le memorie difensive dell’ultimo indagato potrebbero giovare anche agli altri (cfr. CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 40/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 24/2021-2022).
Entro il termine di trenta giorni l’atto di deferimento deve essere non soltanto adottato, come il testo dell’art. 125, comma 2, C.G.S. isolatamente letto indurrebbe ad affermare, ma anche comunicato all’incolpato, valorizzando la lettura, in combinato disposto, dei commi 2 e 3 dell’art. 125 C.G.S., ed escludendo che la comunicazione dell’atto di deferimento, prescritta dal comma 3, sia un adempimento indifferente al fine di rispettare il termine indicato nel comma 2 dell’art. 125. Tale lettura, indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, persegue la tutela del diritto di difesa dell’incolpato e del principio di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2. C.G.S.), perché altrimenti la comunicazione da parte della Procura potrebbe avvenire senza un limite temporale (cfr. CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 91/CFA/2019-2020; CFA, Sez. IV, decisione n. 5/2022-2023).
Alla luce dei principi appena illustrati, nel caso di in esame non sussiste la lamentata violazione dell’art. 125, 2° co., C.G.S. per il preteso superamento del termine di trenta giorni da esso fissato, perchè il dies a quo del termine non è decorso, come sostiene invece la Reclamante, dal giorno 11 luglio 2023, data di notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ma dalla successiva scadenza del termine di quindici giorni concesso dal Procuratore federale ad entrambi i soggetti interessati, nello stesso avviso di conclusione delle indagini, per il compimento delle attività poco sopra descritte e decorrente dalla data di notificazione dell’avviso agli interessati.
Una volta correttamente individuato il dies a quo del termine, ne discende che la notificazione in data 23 agosto 2023 dell’atto di deferimento è avvenuta, senza dubbio alcuno, entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 125, 2° co., C.G.S.
5. Passando ora all’esame del merito del reclamo, in via pregiudiziale questa Corte deve valutare la pretesa ammissibilità della produzione in appello, ai sensi dell’art. 101, 3° co., C.G.S. dei nuovi documenti sui quali la Reclamante fonda i motivi di reclamo nel merito sollevati avverso la decisione di primo grado.
5.1. I nuovi documenti non sono ammissibili per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 101, comma 3 (terzo periodo), C.G.S. consente la produzione nel giudizio di reclamo di nuovi documenti. Il testo dell’art. 101, comma 3 (terzo periodo) si limita a richiedere, al fine di osservare il principio del contradittorio e, più in generale, il diritto di difesa, che i nuovi documenti siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
L’ampia formulazione del testo della norma non può, tuttavia, condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti. Risulterebbe altrimenti disattesa la corrente ricostruzione del giudizio di reclamo come una tendenziale revisio prioris instantiae e non come un novum judicium (cfr. CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). A sostegno di tale ricostruzione depone il contenuto degli ulteriori periodi in cui si articola il comma 3 dell’art. 101 C.G.S.
Il primo e il secondo periodo del comma 3 dell’art. 101 affermano, rispettivamente, che «Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata» e che «Le domande nuove sono inammissibili». Due affermazioni tipiche di un giudizio di secondo grado che abbia la natura di revisio prioris instantiae (e non di novum judicium). La preclusione dei nova nel giudizio di reclamo, coerente con tale natura, deve riguardare non soltanto l’attività assertiva (in termini di domande ed eccezioni, queste ultime proponibili per la prima volta nel giudizio di reclamo se rilevabili anche d’ufficio), ma anche l’attività asseverativa, vale a dire i mezzi di prova deducibili, compresa la prova documentale. Contrasterebbe con la natura indicata la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di reclamo. Pertanto, il terzo periodo del comma 3 dell’art. 101, che ammette la produzione di nuovi documenti, non deve essere letto come un’eccezione al divieto dei nova nel giudizio di reclamo, ma deve essere interpretato restrittivamente, alla luce della natura del giudizio di reclamo quale revisio prioris instantiae resa evidente dal primo e dal secondo periodo dello stesso comma 3 dell’art. 101 C.G.S.
In questa ottica si può leggere la costante affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si deve ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa non imputabili, «nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni» (CFA, SS.UU., n. 90/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 17/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021; v. anche CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020).
5.1.1. Inoltre, dal momento che l’art. 101, comma 3 (terzo periodo), si riferisce alla produzione di «nuovi documenti», è evidente che si deve trattare di documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado o, più in generale, rispetto all’attività asseverativa compiuta dal reclamante nel giudizio di primo grado. Si può affermare che la “novità” dei documenti presuppone un giudizio di comparazione con l’attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. Da qui l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado; e tanto più dei documenti che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace in tale giudizio.
Se si opinasse diversamente, si consentirebbe all’incolpato di non partecipare al giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter attendere l’esito della lite ed esperire, senza incorrere in alcuna preclusione rispetto alla prova documentale, le proprie difese ed eccezioni soltanto nel giudizio di reclamo, quali motivi di impugnazione della decisione di primo grado fondati su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di reclamo.
5.1.2. Ciò è avvenuto nel caso in esame. La reclamante è restata volontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 21 settembre 2023 per la discussione del deferimento dinanzi al T.F.N., come risulta dagli atti di causa. Non si tratta, dunque, di una fattispecie di contumacia involontaria, che avrebbe, in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S. determinato in sede di reclamo, una volta accertata la violazione del contraddittorio, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio all’organo di primo grado, quindi con piena rimessione in termini della parte involontariamente contumace. Al contrario, in caso di contumacia volontaria la parte mentre è legittimata ad impugnare, dal momento che è comunque parte (seppur contumace) del giudizio di primo grado, non può però compiere attività che avrebbe potuto compiere nel giudizio di primo grado se si fosse costituita, come la produzione di documenti già al tempo esistenti e disponibili o comunque reperibili con la dovuta diligenza.
Nel caso di specie non si potrebbe sostenere che i documenti prodotti nel giudizio di reclamo siano documenti che la parte non avrebbe avuto a disposizione al tempo del giudizio di primo grado. I documenti prodotti consistono: 1) nella ricevuta del bonifico del 16 marzo 2023 a favore del calciatore all’IBAN (omissis), non andato a buon fine; 2) nella comunicazione del 06 aprile 2022 con la quale il calciatore indica al Direttore generale della Reclamante l’IBAN presso cui accreditare le somme relative all’accordo economico; 3) nella foto allegata alla chat del 06 aprile 2022 in cui è raffigurato l’IBAN del calciatore a cui inviare il pagamento; 4) nella comunicazione del calciatore del 27 giugno 2023 con la quale trasmette al Direttore il diverso IBAN (di una banca Greca) presso cui accreditare le somme; 5) nella copia della disposizione di bonifico del 28 giugno 2023 con la quale la Reclamante ha saldato le competenze del calciatore al diverso IBAN indicato dal calciatore; 6) nella copia della liberatoria datata 28 giugno 2023 e sottoscritta dal calciatore.
È evidente che si tratta di documenti di cui la Reclamante poteva direttamente disporre, o erano comunque reperibili utilizzando la dovuta diligenza, già al tempo della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e, per quanto qui interessa al fine di valutare la preclusione della loro ammissibilità nel presente giudizio di reclamo, al tempo del giudizio di primo grado dinanzi al T.F.N.
5.1.3. Se si opinasse diversamente e si reputassero ammissibili i nuovi documenti prodotti dalla Reclamante, sarebbe violata la tendenziale natura di revisio prioris instantiae del giudizio di reclamo, come sopra individuata (§ 5.1); ed inoltre si consentirebbe alla parte di scegliere di non costituirsi nel giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter, una volta appreso l’esito della lite, provare mediante documenti, per la prima volta in appello, l’eventuale insussistenza dei presupposti stessi della sanzione disciplinare.
Per le ragioni fin qui esposte, la produzione dei documenti poco sopra elencati è inammissibile nel presente giudizio di reclamo e, di conseguenza, devono essere dichiarati inammissibili i primi due motivi di reclamo sollevati dalla Reclamante, come descritti nella parte in fatto della decisione (supra § 3.1., lett. a, b), in quanto fondati su tali inammissibili documenti (qualificando, nello specifico contesto in esame, come motivo di reclamo anche la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. c., C.G.S.).
6. Nonostante l’inammissibilità dei primi due motivi di reclamo per le ragioni di rito appena indicate, questa Corte ritiene, seppure ad abundantiam, di evidenziare anche l’infondatezza dei suddetti motivi di reclamo nel merito.
6.1. Per quanto attiene al primo motivo di reclamo (descritto supra § 3.1., let. a), i documenti inammissibilmente prodotti per la prima volta nel presente grado di giudizio sono volti a dimostrare, nella prospettazione della Reclamante, che la condotta da essa tenuta costituisce concreto adempimento di quanto richiesto dalla C.A.E. con la decisione del 16 febbraio 2023 e non concretizzano la violazione dell’art. 31, 6° e 7° co., C.G.S. (anche in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF) o rappresentano, eventualmente, una violazione di tali norme non imputabile alla Reclamante.
Secondo la prospettazione della Reclamante, dal momento che essa ha provveduto, in data 16 marzo 2023, ad eseguire il bonifico della somma dovuta al Calciatore indirizzandolo all’IBAN dallo stesso indicato circa un anno prima, al tempo della stipulazione del contratto (o accordo economico), avrebbe tempestivamente osservato il termine di trenta giorni richiesto per l’effettuazione del pagamento, senza che sussista la violazione sanzionata dall’art. 31, comma 6, C.G.A. Soltanto successivamente alla scadenza del termine sarebbe emerso, per ragioni non imputabili alla Reclamante, che l’IBAN al tempo indicato dal Calciatore non corrispondeva all’attuale ed effettivo IBAN dello stesso.
Tali circostanze sarebbero provate, secondo la Reclamante, dai documenti sopra elencati (§ 5.1.2) e ritenuti inammissibili da questa Corte per le ragioni già indicate (§§ 5.1. - 5.1.3). Tuttavia, anche qualora i documenti prodotti fossero stati ammissibili, questa Corte avrebbe dovuto respingere nel merito il primo motivo di reclamo (descritto supra § 3.1, let. a) per le seguenti ragioni:
a) al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rilevano gli stati soggettivi. La violazione indicata si consuma con il dato oggettivo della mancata osservanza del termine previsto dalla norma (cfr. in tal senso, rispetto all’art. 31, comma 11, C.G.S. ma il principio è da ritenere estensibile alle fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 31, CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023: «non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento»);
b) nel caso di specie, peraltro, non si potrebbe neppure affermare l’assenza di colpa in capo alla Reclamante. Qualora i documenti prodotti fossero stati ritenuti ammissibili, essi non avrebbero dimostrato il diligente adempimento di quando prescritto dalla decisione della Commissione accordi economici. In tale decisione si legge: «Ordina alla ASD Team N. F. 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.».
Se la Reclamante avesse puntualmente adempiuto a quanto disposto dalla decisione della C.A.E., avrebbe tempestivamente rilevato che il Calciatore non aveva ricevuto il pagamento. Una condotta diligente e conforme a quanto ordinato dalla C.A.E. avrebbe consentito alla Reclamante di rilevare tempestivamente che il bonifico richiesto non aveva avuto buon fine, dal momento che il calciatore non aveva rilasciato alcuna liberatoria. La decisione della C.A.E. richiedeva espressamente la trasmissione di copia della liberatoria al Dipartimento interregionale insieme al documento d’identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso.
c) inoltre, al fine di osservare il termine prescritto per il pagamento e di evitare la sanzione contemplata, per la violazione gestionale ed economica, dagli artt. 31, commi 6 e 7, C.G.S., è necessario quanto meno che «le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento» (cfr. CFA, Sez. I, n. 110/2020-2021). Ciò nel caso di specie non è avvenuto, visto l’esito negativo del bonifico richiesto in data 16 marzo 2023;
d) il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – nel caso di specie avvenuto soltanto in data 28 giugno 2023 – sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022).
Pertanto, anche qualora i documenti prodotti per la prima volta nel presente giudizio fossero stati ritenuti ammissibili, questa Corte avrebbe dovuto nel merito rigettare il reclamo, perché il pagamento tardivo non esclude la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, C.G.S., che è integrata di per sé dalla violazione del termine di trenta giorni stabilito per il pagamento.
6.2. Per quanto attiene al secondo motivo di reclamo, che in realtà si concretizza nell’invocazione della sussistenza, in ogni caso, della circostanza attenuante di cui all’art. 13, 3° co., C.G.S. e della sua estensione alla ANR NF A. Calcio (già ASD Team N. F. 2005) ai sensi dell’art. 13, 3° co. (primo periodo), C.G.S., anche esso risulterebbe nel merito infondato.
La Reclamante sostiene - sulla base della documentazione prodotta e ritenuta inammissibile da questa Corte, che però ritiene di dover affrontare il “motivo” in esame anche nell’esercizio del potere di valutazione di cui all’art. 16, 1° co., C.G.S. - che le circostanze di fatto descritte nel reclamo, sulla base dei nuovi documenti prodotti, possono in ogni caso valere quale attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, let. c) e dell’art. 13, comma 3, C.G.S.; e che «visto che il legale rappresentante della associazione non ha proposto reclamo contro la sanzione dell’inibizione a lui irrogata così accettando le conseguenze di una vicenda quantomeno sfortunata, appare equo e rispettoso dei principi della giustizia sportiva, in applicazione dell’art. 16 del c.g.s., che l’attenuante possa essere, nei fatti, rappresentata (ferma l’inibizione per il Presidente p.t.) proprio dall’annullamento della penalizzazione inflitta e, dunque, con esclusione della sanzione alla reclamante a titolo di responsabilità diretta».
6.2.1. In senso contrario a tale prospettazione depone, tuttavia, sia la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”» (cfr. CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022); sia l’osservazione che il tardivo pagamento non può essere ritenuto una circostanza attenuante, dal momento che esso ed il mancato pagamento nel termine sono equiparati dalla giurisprudenza (indicata supra § 6.1, lett. d) e rappresentano elementi costitutivi della fattispecie disciplinare prevista dall’art. 31, comma 6, C.G.S. Pertanto, il pagamento tardivo non può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (cfr., almeno per l’affermazione del principio anche nella giustizia sportiva, CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023, secondo cui le circostanze comuni non possono trovare applicazione allorquando siano elementi costitutivi dell’illecito). Ne discende, quale corollario, che il pagamento tardivo non può essere considerato una forma di ravvedimento attivo rispetto al mancato pagamento nel termine di trenta giorni.
6.2.2. Inoltre, anche qualora la circostanza attenuante invocata fosse riconoscibile (ciò che qui si è appena negato), essa non potrebbe produrre l’effetto, auspicato dalla Reclamante, di annullare la sanzione.
In senso contrario depone la giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende in ogni caso ribadire, secondo cui, ferma la funzione retributiva e la necessità di garantire proporzionalità e congruità nell’applicazione delle sanzioni, sussiste «una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle societa` con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general-preventiva) devono essere calibrate in ragione della gravita` dell’infrazione, ma anche della personalita` dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”».
Nel caso di specie, invece, la Reclamante auspica proprio che il riconoscimento, qui negato, dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) conduca all’annullamento della penalizzazione inflitta, così alterando il limite edittale previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.