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9 gennaio 2024
Processo sportivo: sono ammissibili i nuovi documenti prodotti in sede di reclamo?
Secondo la Corte Federale d'Appello FIGC, i nuovi documenti sono inammissibili se la parte è rimasta inerte nelle precedenti fasi del giudizio, in assenza di cause ad essa non imputabili.
La Redazione
Un'avvocata, rappresentante di un calciatore, depositava un esposto segnalando che una ASD, condannata dalla Commissione accordi economici al versamento all'atleta di una certa somma, non aveva corrisposto quanto dovuto nei termini previsti dall'art. 94-ter, comma 11, NOIF.
La Procura Federale, dopo aver concesso agli interessati il termine di 15 giorni per presentare memorie o chiedere di essere sentiti, deferiva la società nonché il suo rappresentante all'epoca.
Ad esito del procedimento instaurato, il Tribunale Federale accertava la responsabilità dei deferiti – rimasti in contumacia – e gli irrogava delle sanzioni.
 
Contro questa decisione, presenta reclamo la sola ASD, proponendo varie censure fondate sulla produzione di nuovi documenti.
 
Con decisione n. 55 del 6 novembre 2023, la Corte Federale d'Appello dichiara non ammissibili le nuove produzioni della reclamante, facendo alcune precisazioni sulla questione.
 
L'art. 101, comma 3 (terzo periodo), C.G.S. consente la produzione nel giudizio di reclamo di nuovi documenti, limitandosi a richiedere, al fine di osservare il principio del contradittorio e il diritto di difesa, che gli stessi siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte.
L'ampia formulazione della disposizione non può, tuttavia, indurre a ritenere che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti, in quanto risulterebbe disattesa la corrente ricostruzione dello stesso giudizio come una tendenziale revisio prioris instantiae e non come un novum judicium.
 
In tale contesto, va letta la costante affermazione della giurisprudenza sportiva, secondo cui «non si deve ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa non imputabili, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell'insussistenza del presupposto per l'irrogazione delle sanzioni».
 
Inoltre, poiché l'art. 101 cit., fa riferimento alla produzione di «nuovi documenti», è evidente che si deve trattare di documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado o, più in generale, rispetto all'attività asseverativa compiuta dal reclamante nel giudizio di primo grado. 

precisazione

La “novità” presuppone un giudizio di comparazione con l'attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. 

Da qui l'inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado; a maggior ragione dei documenti che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace in tale giudizio.
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