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18 gennaio 2024
Come recuperare le somme indebitamente corrisposte ai magistrati onorari confermati

Con la circolare del 3 gennaio 2024, il Ministero della Giustizia fornisce indicazioni in merito al recupero delle somme indebitamente corrisposte ai magistrati onorari, confermati all'esito della prima procedura valutativa di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 116/2017, in caso di doppio pagamento dei compensi per le funzioni onorarie svolte nello stesso periodo temporale.

La Redazione

Il Dipartimento generali degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha pubblicato la circolare 3 gennaio 2024 avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai magistrati onorari, confermati all'esito della prima procedura valutativa di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 116/2017, in caso di doppio pagamento dei compensi per le funzioni onorarie svolte nello stesso periodo temporale.

In assenza di chiari riferimenti normativi circa la decorrenza del regime retributivo, sono infatti emersi alcuni casi di duplicazione dei pagamenti delle indennità maturate, dai magistrati onorari confermati, per l'esercizio, nello stesso periodo, delle funzioni, laddove la liquidazione sarebbe avvenuta sia secondo il sistema previgente (art. 11 L. n. 374/1991 e art. 4 D.Lgs. n. 273/1989) sia secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 6 o comma 7, D.Lgs. n. 116/2017.

A tal proposito, si legge nella circolare:

precisazione

Il trattamento indennitario previsto dall'art. 29, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 116/2017, decorre, per tutti i confermati, dalla data del decreto ministeriale di conferma, nella misura prevista per i non esclusivisti; esso può essere aggiornato e adeguato all'ammontare dovuto agli esclusivisti, laddove sopravvenga, entro i trenta giorni dalla data del decreto di conferma, la comunicazione dell'opzione per le funzioni esclusive.
Successivamente, qualora sopraggiunga una variazione del regime di esercizio delle funzioni già in atto, la modifica del trattamento economico decorrerà dalla data di efficacia del provvedimento con cui il Capo dell'Ufficio, recependo i desiderata dell'onorario confermato, detti le opportune disposizioni di servizio.

Al fine di procedere al recupero delle somme eventualmente versate in eccesso, tutti gli Uffici giudiziari - previa verifica della presenza ed ammontare di pagamenti a cottimo per le funzioni esercitate dall'onorario confermato, anche remunerate secondo il sistema di cui all'art. 29, cit. - dovranno richiedere la restituzione integrale dei pagamenti non dovuti, tramite le seguenti modalità:

esempio

  • il versamento, da effettuare al lordo delle ritenute fiscali, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario/postale a beneficio del conto di tesoreria IT 59D 01000 03245 348 0 11 3530 03, capitolo 3530, indicando il codice fiscale del versante e la causale sintetica del versamento;
  • la quota IRPEF del lordo restituito all'Erario dello Stato potrà essere indicata come “somma versata in eccesso a titolo di Irpef”, in sede di dichiarazioneper i redditi 2023, su certificazione di avvenuta restituzione, emessa dall'Ufficio giudiziario;
  • in alternativa, gli Uffici giudiziari potranno comunicare, entro il mese di gennaio 2024, l'avvenuta restituzione alla Ragioneria Territoriale dello Stato avente in carico la partita stipendiale, al fine di consentire la modifica della certificazione unica per i redditi 2023;
  • ai fini della certificazione o della comunicazione di che trattasi, gli Uffici giudiziari dovranno acquisire, dal magistrato onorario interessato, idonea documentazione comprovante l'effettuato bonifico in favore del conto di tesoreria sopra indicato.
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