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15 aprile 2024
L'avviso di accertamento può essere notificato anche solo a chi ha agito per la ASD
Essendo il medesimo soggetto solidalmente obbligato con la ASD ai sensi dell'art. 38 c.c., il Fisco può scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuto alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.
di La Redazione
Il Fisco emetteva degli avvisi di accertamento nei confronti della associazione sportiva non riconosciuta Alfa e di Tizio, coobbligato solidale con l'ente, contestando l'omessa denuncia del Modello 770, nonché l'omesso versamento di ritenute di acconto e delle imposte IRES, IRAP, IVA.
 
Presentato ricorso dall'uomo, la CTP lo rigettava. In secondo grado, la CTR riformava solo parzialmente tale decisione.
 
Tizio adisce così la Suprema Corte lamentando che, nel caso di specie, la sua posizione sarebbe di debitore solidale, mentre la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria atterrebbe esclusivamente ad Alfa, soggetto passivo di imposta, ovvero la società sportiva dilettantistica che ha il rapporto principale con il Fisco e ha posto in essere i comportamenti che avrebbero dato luogo al debito tributario.
 
Con ordinanza n. 9980 del 12 aprile, la Cassazione rigetta il ricorso.
 
La responsabilità tributaria di chi abbia agito per un'associazione dilettantistica sportiva ha "carattere accessorio", come sostenuto nel motivo, ma solo nel senso che lo stesso risponde per un debito che è e resta dell'associazione, e non per un debito “proprio”, cosicché l'accessorietà della responsabilità personale «non corrisponde affatto ad una sua graduazione rispetto a quella associativa, postulante, nella tesi invece fatta propria dal motivo, una sorta di "beneficium excussionis" non previsto da alcuna disposizione di legge ed incoerente con "ratio" e disciplina dell'art. 38 cod. civ.».
 
Sulla base di ciò, può enunciarsi un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«In tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., l'Amministrazione finanziaria, in applicazione dell'art. 1292 e.e., ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione de/l'avviso anche nei confronti de/l'associazione».

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