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8 aprile 2024
Esenti da IVA le prestazioni connesse alla pratica sportiva erogate da una ASD nei confronti dei tesserati
La CGT di primo grado di Roma dispone l'applicazione dell'art. 36-bis, comma 2, della Legge n. 112/2023, confermando anche l'efficacia retroattiva della disposizione.
di La Redazione
Un'associazione sportiva dilettantistica impugna l'avviso di accertamento con il quale il Fisco, all'esito di verifica della posizione fiscale nell'anno di imposta 2017, intende recuperare IVA per € 56.401,00.
 
Nello specifico, la ricorrente deduce che l'art. 36-bis della L. 112/2023 ha recentemente previsto l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva erogate nei confronti dei tesserati di ASD. Disposizione che, secondo la ricorrente, ha anche efficacia retroattiva, così ovviando ad una situazione di grave incertezza normativa, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
 
Con sentenza n. 4275 del 2 aprile 2024, il Giudice tributario di primo grado accoglie il ricorso.
 
La recente L. n. 112 cit. infatti, di conversione del D.L. n. 75/2023, all''art. 36-bis prevede al comma 1 che 

legislazione

«le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto»,

disponendo, al successivo comma 2, l'efficacia retroattiva della disposizione.

legislazione

«Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Può dunque dirsi che, nel caso di specie, sussiste il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione in parola, ovvero la riferibilità delle prestazioni oggetto dell'accertamento impugnato ad un ente sportivo dilettantistico. Di conseguenza, va dichiarato il diritto all'esenzione dal pagamento dell'IVA per i servizi offerti dalla ricorrente ai propri tesserati.
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