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«le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all' |
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«Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell' |
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. XXXVI, sentenza (ud. 24 marzo 2024) 2 aprile 2024, n. 4275
Svolgimento del processo
La parte ricorrente (omissis), impugna l’avviso di accertamento n° (omissis), notificato in data 18 settembre 2023, con il quale l’Amministrazione finanziaria, all’esito di verifica della posizione fiscale dell'Associazione nell’anno di imposta 2017, recuperava IVA per € 56.401,00.
A tal riguardo, la società contesta la violazione di legge. Recentemente è stata prevista l’esenzione dall’Iva sulle prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva erogate nei confronti dei tesserati di associazioni sportive dilettantistiche, con l’art. 36-bis della L. 112 del 10.08.2023 avente efficacia retroattiva. Tale ultima previsione di interpretazione autentica ha così inteso ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa, conformemente a quanto previsto dagli artt. 132 – paragrafo 1, lett. h), 133 e 134 della Direttiva 2006/112/ CE del Consiglio Europeo, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
La ricorrente, sul punto, precisa che, al momento della verifica (2019), la norma in rassegna non esisteva ma al momento della emanazione dell’atto di accertamento l’art. 36 bis della L. 112/2023 era già in vigore.
Si censura altresì l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 55 del d.P.R. 633/72.
In via subordinata, lamenta l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 90 della l. 289/2002; l’Agenzia delle entrate si basa sulla Circolare dell’Agenzia stessa, n. 18/E del 2018 che interpreta le norme succedutesi all’art. 4, comma 2 del d.P.R. 633/72, ed in particolare quelle contenute nell’art. 90 della l. 289/2002, definendo imponibili le prestazioni ai fini IVA effettuate dalle società di capitali su una presunzione juris et de jure.
Conclude chiedendo dichiararsi l’illegittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L’Agenzia delle Entrate, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si costituisce nel presente giudizio opponendosi alle censure di parte ricorrente. Richiamando gli esiti del p.v.c. del 5.12.2019 (che accertava ai fini IVA, l’omessa dichiarazione dell’imposta per un volume d’affari complessivo di € 512.732,00 da cui è scaturita relativa IVA al 22% di € 112.801,00; in conseguenza dell’applicazione del regime agevolato ex art. 74, c.6, del DPR 633/72, riteneva dovuta l’imposta per € 56.400,00 pari al 50 % dell’importo totale accertato) e, sul piano normativo, quanto disposto nell’art. 4, comma 2 del d.P.R. 633/72 (sulla commercialità delle prestazioni di servizi effettuate dalle società di capitali indipendentemente dalla natura di attività sportiva e dai destinatari della prestazione stessa) nell’interpretazione offerta dalla circolare Agenzia delle entrate n. 18/E del 2018, ribadisce che sui ricavi “istituzionali” debba essere applicata l’IVA.
Motivi della decisione
Il ricorso va accolto.
La recente l. n. 112 del 10.08.2023, di conversione del d.l.n. 75 del 22.06.2023, all’’art. 36 bis, rubricato “Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica “ prevede al comma 1 che “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto”, disponendo, al successivo comma 2, l’efficacia retroattiva dell’esenzione IVA appena citata (“Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”).
Tenuto conto della nuova normativa applicabile, nel caso di specie, sussiste il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione, ovvero la riferibilità delle prestazioni oggetto dell’accertamento qui impugnato ad una società sportiva dilettantistica, circostanza la cui sussistenza non è mai stata contestata dalla resistente.
Pertanto, va dichiarato il diritto all’esenzione dal pagamento dell’Iva per i servizi offerti dalla società in parola ai propri tesserati.
Le residue censure sono assorbite.
In ordine alle spese, essendosi dovuta attivare la società interessata, in sede giudiziaria, pur avendo fatto presente, già in sede di autotutela, l’introduzione della nuova disposizione favorevole alla contribuente, le stesse sono poste a carico dell’Ufficio, che risulta soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore della società ricorrente, liquidate in euro 2000,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge.