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19 febbraio 2024
Il Fisco sull’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario di ASD e SSD

Si ricorda che, in sede di conversione in legge del Decreto Anticipi, il termine per adeguare gli statuti alla riforma dello sport, in esenzione dall'imposta di registro, è stato prorogato al 30 giugno 2024.

La Redazione
Come risaputo, l'art. 16, comma 2-bis, lettera a), del Decreto Anticipi ha prorogato al 30 giugno 2024 le disposizioni previste agli artt. 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.
 
Nello specifico, l'art. 7, comma 1-quater cit. stabilisce che tutte ASD e SSD devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I (che ricomprende gli artt. da 6 a 12), del Decreto n. 36

precisazione

L'eventuale difformità comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Ai fini dell'imposta di registro in tali casi, l'art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36 cit. stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
 
Al riguardo, il Fisco ritiene che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi ex art. 7 del D.Lgs. n. 36 cit., siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall'imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti:
  • la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).

legislazione

Art. 7 cit. (modificato dall'art. 16, comma 2-bis, lettera a), D.L. n. 145/2023):

«1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

  1. la denominazione;
  2. l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
  3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  4. l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
  5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  6. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  7. le modalità di scioglimento dell'associazione;
  8. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni».
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