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18 novembre 2024
Il rappresentante legale della ASD risponde solidalmente delle obbligazioni tributarie
La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori con terzi.
di La Redazione
Il Fisco ha notificato un avviso di accertamento ad Alfa ASD contestandole il mantenimento del regime fiscale agevolato ex Legge n. 398/1991, in quanto l'associazione non ha prodotto la documentazione contabile necessaria per accertare il rispetto delle condizioni richieste. Destinatario dell'atto è anche Tizio, legale rappresentante di Alfa nel periodo d'imposta accertato, ritenuto responsabile delle violazioni e, quindi, coobbligato ex art. 38 c.c..
 
Tizio ha presentato ricorso contro detto atto, ma la CTP lo ha rigettato. La questione giunge così davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In tale sede, l'uomo contesta, tra più motivi, la sua chiamata in causa in qualità di coobbligato per le violazioni tributarie contestate, deducendo l'errata applicazione dell'art. 38 c.c..
 
Con la sentenza n. 3483/2024, la sezione Prima precisa che il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, quando il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto tale carica. Inoltre, in applicazione di quanto detto dalla Cassazione, si rammenta che la responsabilità personale e solidaleex art. 38 cit.. di chi agisce in nome e per conto della ASD non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori con terzi. Coerentemente, è legittimo l'accertamento in capo al legale rappresentante fondato sia sull'ingerenza nell'attività gestionale sia sul mancato adempimento degli obblighi tributari da parte dello stesso.
 
Applicando ciò al caso di specie, ritiene il Giudice che la responsabilità solidale di Tizio per le obbligazioni tributarie della ASD vada confermata, poiché risulta che egli abbia agito in nome e per conto dell'associazione nel periodo sottoposto a verifica. In conseguenza di ciò, l'impugnazione proposta viene respinta.
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