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Le due figure, seppur aventi finalità parzialmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono quindi anche coincidere nella stessa persona. |
- vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta;
- referenza per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.
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Al responsabile, dato il delicato ruolo ricoperto, deve essere obbligatoriamente richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, al pari degli istruttori e delle figure a contatto diretto con i minori. |
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comunicare la nomina del responsabile per la protezione dei minori ex
D.Lgs. n. 36/2021 all'Organismo affiliante di appartenenza; - informare i propri soci/tesserati della nomina del responsabile safeguarding ex delibera CONI cit., attraverso pubblicazione sulla propria home page e affissione presso la sede sociale;
- comunicare la nomina al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
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Lato lavoristico, va evidenziato che attualmente soltanto due Federazioni hanno inserito la figura del responsabile safeguarding tra le mansioni sportive. In tutti gli altri casi, quindi, esso dovrà essere inquadrato come dipendente o come collaboratore coordinato e continuativo, secondo il regime ordinario. |