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26 giugno 2024
ASD e SSD hanno ancora pochi giorni per nominare il responsabile safeguarding
Tale adempimento va infatti effettuato entro la data del 1° luglio 2024.
di La Redazione
Entro il 1° luglio 2024, ASD e SSD affiliate dovranno nominare il responsabile della protezione dei minori (previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021) ed il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (previsto dalla delibera CONI n. 255/2023).

precisazione

Le due figure, seppur aventi finalità parzialmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono quindi anche coincidere nella stessa persona.

In particolare, scopo del responsabile è prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e di proteggere la loro integrità psichica e fisica, esercitando funzioni di:
  • vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta;
  • referenza per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.
La persona individuata non dovrebbe coincidere con la figura del presidente o di altro membro del direttivo, bensì, al fine di garantire terzietà, autonomia e indipendenza, dovrebbe essere un soggetto esterno all'ente con adeguate competenze per accogliere atleti, soprattutto giovani, che potrebbero trovarsi in situazioni di difficoltà.
 
Ad ogni modo, i criteri di individuazione e di nomina dovranno essere indicati nel Modello Organizzativo di Controllo che l'ente sportivo dovrà predisporre entro il 31 agosto. Sarà quindi il MOG a determinare i criteri di individuazione e di nomina nonché i ruoli e i compiti specifici del responsabile.

attenzione

Al responsabile, dato il delicato ruolo ricoperto, deve essere obbligatoriamente richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, al pari degli istruttori e delle figure a contatto diretto con i minori.

Una volta verificata l'organo di competenza della nomina indicata nel proprio statuto, è raccomandabile in ogni caso che essa venga presentata alla prima assemblea degli associati per la ratifica.
 
Dopo la designazione, ogni ente sportivo dovrà:
  • comunicare la nomina del responsabile per la protezione dei minori ex D.Lgs. n. 36/2021 all'Organismo affiliante di appartenenza;
  • informare i propri soci/tesserati della nomina del responsabile safeguarding ex delibera CONI cit., attraverso pubblicazione sulla propria home page e affissione presso la sede sociale;
  • comunicare la nomina al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

precisazione

Lato lavoristico, va evidenziato che attualmente soltanto due Federazioni hanno inserito la figura del responsabile safeguarding tra le mansioni sportive. In tutti gli altri casi, quindi, esso dovrà essere inquadrato come dipendente o come collaboratore coordinato e continuativo, secondo il regime ordinario.

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