Questa è l'interpretazione da dare, secondo la Cassazione, all'art. 86 TUEL.
Il Giudice di seconde cure respingeva il gravame proposto dal Comune e confermava quanto statuito dal primo Giudice circa l'accertamento del diritto dell'avvocato a conseguire il versamento contributivo in favore di Cassa Forense durante lo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 86 TUEL.
Contro tale pronuncia, il Comune...
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di L'aquila ha respinto il gravame del Comune di L'Aquila e confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto dell'avv.to A.A. a conseguire, durante lo svolgimento dell'incarico pubblico di Presidente del Consiglio comunale, il versamento contributivo in favore della Cassa forense, ai sensi dell'art. 86 TUEL (D.Lgs. n.267/00).
Della decisione ha chiesto la cassazione il Comune di L'Aquila, con un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista che ha depositato memoria illustrativa.
Chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 86 D.Lgs. n.267/00. Il Comune ricorrente censura l'interpretazione della disposizione in oggetto resa dalla Corte di appello, che assume non conforme al dato letterale ed alla sua ratio.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente. In particolare: a) quanto al fatto che il ricorso sarebbe stato notificato non alla parte presso il difensore, bensì all'avv. A.A. come se egli si fosse difeso in proprio in sede d'appello, va detto che egli ha ricevuto personalmente la notifica, che dunque è avvenuta in mani proprie. La notifica in mani proprie, sebbene in luogo diverso, è comunque valida e, se anche nulla, la nullità è sanata ex tunc con la costituzione del controricorrente (così Cass.1489/68); b) il ricorso riporta in modo sufficientemente dettagliato l'esposizione dei fatti di causa, ovvero la domanda svolta in primo grado, e l'esito che tale domanda ha avuto nel giudizio d'appello; il motivo poi è sufficientemente dettagliato nello spiegare le ragioni della mancata condivisione dell'interpretazione dell'art.86 TUEL.
Quanto all'ulteriore eccezione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancato deposito della determinazione della giunta comunale di conferimento dell'incarico professionale al difensore, si può far precedere il merito a tale eccezione, in base al principio della ragione più liquida (v. Cass. S.U. 9936/14).
Nel merito il ricorso è infondato.
Questa Corte (Cass.24615/23) ha già giudicato in causa analoga, con argomentazioni cui si ritiene di dover dar continuità in questa sede.
In particolare, è stato sottolineato che il primo comma dell'art.86 TUEL pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'"aspettativa non retribuita". Si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti", cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita. Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento "allo stesso titolo" per gli amministratori locali che "non siano lavoratori dipendenti", non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L'espressione "allo stesso titolo" dell'art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima "causale" di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli "oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi" dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti.
Tale esegesi dell'art.86, co.2 TUEL risponde ad una ratio di attuazione del principio di cui all'art. 51, co.3, Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali. In particolare, va considerato che per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa - diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.
Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;