Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Bergamo ha condannato Giancarlo Lava per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie, commessi dal 2012 al 14 aprile 2020, applicando la sospensione condizionale della pena senza subordinarla alla partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia con un unico motivo che censura la violazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. in quanto il Tribunale ha condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie senza subordinare il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ai percorsi di recupero indicati dalla norma indicata applicabile al caso di specie in quanto le condotte maltrattanti si sono protratte sino al 14 aprile 2020. Peraltro, non può ritenersi equiparabile a detti percorsi il programma di recupero dall'alcoldipendenza spontaneamente intrapreso dall'imputato e valorizzato dal giudice ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1.II ricorso è fondato.
2.II Tribunale di Bergamo ha condannato l'imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, commessi dal 2012 al 2020, applicando la sospensione condizionale della pena senza imposizione degli obblighi previsti dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. introdotto dall'art. 6, comma 1, I. n. 69 del 2019 e in vigore dal 9 agosto 2019.
2.1. Per i reati elencati nella menzionata disposizione, tra i quali il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., il disposto dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente «subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati» (formulazione antecedente alla modifica avvenuta con l'art. 15 della I. n. 168 del 2023).
Si tratta di una norma che incidendo sulle condizioni di concedibilità del beneficio ed avendo effetti diretti sulla pena ha natura sostanziale, tanto da potersi applicare solo ai fatti commessi successivamente alla sua introduzione secondo i principi stabiliti dagli artt. 25 Coste 2 cod. pen. (tra le tante, Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, F., Rv. Rv. 283617).
Nel caso in esame la condotta abituale si è protratta sia prima che dopo la I. n. 69 del 2019 ed è proprio la reiterazione ad avere creato un quid pluris di disvalore perché esprime, appunto, un'abitudine relazionale vessatoria e gerarchica dell'autore idonea a costituire un'unica fattispecie illecita. Infatti, dopo l'integrazione del delitto, che avviene attraverso il suo perfezionamento, gli eventuali episodi successivi vi si saldano, in linea di continuità, ledendo, in modo ripetuto, il medesimo bene giuridico così da generare una realtà autonoma e diversa anche rispetto alla violazione, isolata ed occasionale, di altri delitti che lo compongono.
Il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che il momento consumativo coincida con la cessazione dell'abitualità, per cui, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto due differenti regimi normativi, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitualità, la sanzione è quella vigente alla data della consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente (Sez. 5, n. 3427 del 19/10/2023, dep. 2024, C., Rv. 285848; Sez. 6, n. 23024 del 12/03/2024, G., non mass.; Sez. 6, n. 21998 del 5/5/2023, P., Rv. 285118).
Alla luce di tali condivisibili principi ritiene il Collegio che, anche nel caso in esame, connotato dalla prosecuzione ininterrotta delle condotte maltrattanti sino al 14 aprile 2020 (cui ha fatto seguito l'interruzione della convivenza coniugale) e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2019, sia obbligatoria l'applicazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, F., Rv. 283617).
Diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'imputato nella memoria, la mancata subordinazione della pena al citato adempimento da parte del Giudice integra una violazione di legge in quanto determina l'illegittimità del trattamento sanzionatorio e «può essere fatta valere mediante l'impugnazione secondo le regole generali» (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851).
3. Inoltre, come correttamente sostenuto dal Procuratore generale ricorrente, non vi è alcuna equiparabilità tra i percorsi indicati dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. ed il programma di recupero dall'alcoldipendenza spontaneamente intrapreso dall'imputato.
3.1. Per evitare qualsiasi confusione interpretativa è necessario collocare la disposizione in esame nel suo articolato contesto ordinamentale, soprattutto sovranazionale.
3.2. Come ricordato anche dalle Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851, l'art. 165, quinto comma, cod. pen. è stato introdotto, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'll maggio 2011), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ripercorrendo il contenuto dell'art. 16 «Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento» ("1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime").
3.3. In questa cornice, è di tutta evidenza che l'art. 165, quinto comma, cod. pen. deve essere interpretato in una chiave social-preventiva e rieducativa affinchè gli autori di violenza di genere e contro le donne, grazie ai menzionati percorsi - dizione linguistica non casuale -, acquisiscano la consapevolezza necessaria a modificare «il proprio atteggiamento e comportamento, così da prevenire future reiterazioni di atti di violenza sessuale o domestica» (paragrafo 102 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul), sempre ponendo al centro la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime che costituiscono una priorità (art. 16.3 cit.) in una logica di prevenzione della recidiva.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è obbligatoriamente subordinato alla partecipazione ai sopra menzionati
«specifici percorsi di recupero» quando vengano commessi i reati in esso elencati, gran parte dei quali qualificabili come reati di violenza di genere, domestica e contro le donne come si evince dagli stessi titoli delle leggi che hanno introdotto prima (I. n. 69 del 2019 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere») e rafforzato poi (I. n. 168 del 2023 «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica») la norma in esame.
In ragione della matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul che ne richiama «la natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione» (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., par. 5.2.), si evince che le finalità perseguite dalla norma in esame, in chiave convenzionalmente orientata, sono: a) prevenire l'alto rischio di recidiva derivante proprio dall'essere fondati su una strutturata identità del loro autore che ha introiettato «modelli comportamentali violenti nei confronti delle donne» (art. 16 della Convenzione di Istanbul); b) adempiere agli Obblighi generali previsti dall'art. 12 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati di «promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio- culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pratiche basata sull'idea dell'inferiorità della donna e su modelli stereotipati dei ruoli delle donne degli uomini» (Sez. 6, n. 8451 del 10/01/2023, M.).
3.4. E' questa la ragione per la quale per i reati elencati dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. la sospensione condizionale della pena può essere applicata solo previo espresso consenso dell'imputato in quanto questi assume un preciso e gravoso impegno, costituente un facere, quale è quello di seguire un preciso percorso di acquisizione di consapevolezza e rimozione delle proprie convinzioni circa la supremazia maschile e la sudditanza femminile, con i relativi ruoli di genere, su cui si fonda la natura discriminatoria che costituisce il sostato culturale del delitto che incide su diritti umani inalienabili (in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 17656 del 12/03/2024, V.; Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., cit.); unitamente al costo economico da sostenere per la partecipazione a detti percorsi, posto espressamente a suo carico (art. 6, comma 2, I. n. 69/2019).
3.5. Alla luce di questo quadro interpretativo è di tutta evidenza l'essenziale distinzione tra: a) i percorsi di cui all'art. 165, quinto comma cod. pen., la cui ratio è quella di «modificare i modelli comportamentali violenti»(art. 16.1 cit.), in una prospettiva di profonda rivisitazione delle condotte maltrattanti e della matrice identitaria che le ha determinate, ponendo sempre al centro «la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime [che] costituiscono una priorità...» (art. 16.3 cit.), tanto da essere percorsi disposti, diretti, controllati e valutati nell'esito dall'Autorità giudiziaria vista l'efficacia estintiva del reato; b) i programmi di recupero relativi alle dipendenze (da alcol, droghe, ludopatie o altro) che, in quanto tali, non costituiscono la causa del delitto, ma una condizione personale che, al più, ne può amplificare e aggravare le modalità (Sez. 6, n. 3383 del 20/12/2022, dep. 2023, B.; Sez. 6, n. 39578 del 4/10/2022, V.) e sono liberamente scelti dagli autori delle violenze per ragioni di cura e prescindono dal delitto commesso e dalla tutela della persona offesa.
4. Dalle esposte conclusioni, in accoglimento del ricorso deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo all'omessa applicazione della condizione prevista dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. con rinvio dinnanzi alla Corte di appello di Brescia che deve provvedere alla determinazione delle condizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. dispone il rinvio alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di appello sul punto.