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L'amministratore di fatto della società e gli elementi identificativi. |
- assumendo tutte le decisioni strategiche;
- supervisionando tutte le operazioni commerciali e finanziarie;
- mantenendo i rapporti con il ceto bancario;
- convocando le assemblee e dirigendo le politiche di bilancio;
- stabilendo le condizioni economiche dei contratti stipulati dalla società.
- partecipando all'assunzione delle scelte strategiche e rilevanti;
- impartendo istruzioni agli amministratori di diritto;
- condizionando le scelte aziendali.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, OMISSIS, convenivano in giudizio il dottore commercialista DD, esponendo quanto segue:
-le due società erano amministrate dalla sig.ra AA, di anni 86 al momento dell’introduzione della causa;
- le due società, di fatto, erano state amministrate dal 2013 sino ai primi mesi del 2019 dal dott. DD, dottore commercialista, incaricato della consulenza fiscale e tributaria delle due società;
- il dott. DD ha travalicato il suo ruolo di consulente, assumendo tutte le decisioni strategiche, supervisionando tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mantenendo i rapporti con il ceto bancario, convocando le assemblee e dirigendo le politiche di bilancio, stabilendo le condizioni economiche dei contratti stipulati dalla società.
In vista del futuro esperimento, in separato giudizio, di un’azione di responsabilità nei confronti del dott. DD per aver cagionato i seguenti pregiudizi, definiti ancora potenziali - aggravamento del dissesto delle società, ritardo nell’accesso a procedure di risanamento della crisi e tenuta non regolare della contabilità -, gli attori chiedevano fosse accertato che DD ha rivestito la carica di amministratore di fatto delle società ALFA e BETA nel periodo dal 2013 al 2019. DD, il quale eccepiva:
l’inammissibilità della domanda, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di meri fatti; l’improcedibilità dell’azione perché gli attori non hanno provveduto alla loro costituzione entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 165 cpc; nel caso di specie, essendo stata effettuata la notifica dell’atto di citazione a mezzo pec in data 9.8.2019 e tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine ultimo per l’iscrizione era fissato al 10.9.2019, mentre gli attori si sono costituiti l’11.9.2019;
nullità della notifica ai sensi dell’art. 164, 4° comma cpc per vizio di editio actionis, in quanto l’atto di citazione è privo di alcuna allegazione e formulato in termini generici ed ipotetici, con conseguente incertezza della causa petendi e dell’oggetto.
In ogni caso, deduceva l’infondatezza della domanda avversaria.
Esponeva, inoltre, di aver svolto, per il tramite della società GAMMA sas di DD., l’attività di tenuta della contabilità per le società attrici, di averne curato gli adempimenti fiscali, di aver eseguito, in favore dei signori BB e CC, l’attività di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, dopo la revoca dell’incarico, avvenuta nel 2018, di aver instaurato svariati procedimenti monitori per ottenere il pagamento delle proprie residue spettanze e di aver depositato un’istanza di fallimento nei confronti della società ALFA, poi rinunciata a seguito della conciliazione avvenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita a mezzo escussione testi.
La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che si espongono.
Sono infondate anche le eccezioni pregiudiziali formulate da parte convenuta, che devono essere esaminate prioritariamente.
L’eccezione di improcedibilità della domanda per asserita costituzione tardiva degli attori, oltre il termine perentorio di cui all’art. 165 cpc, è infondata; gli attori risultano, infatti, essersi costituiti in data 10.9.2019.
Ugualmente è infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 164, 4° comma cpc, essendo piuttosto rimaste prive di prova le scarne allegazioni contenute in atto di citazione.
Neppure la domanda attorea è inammissibile, non avendo ad oggetto l’accertamento di un fatto, ma l’accertamento di una determinata qualifica, quella di amministratore di fatto, in forza del quale chi la esercita è gravato dall’insieme dei doveri cui è tenuto l’amministratore di diritto e soggiace a responsabilità per tutti gli addebiti civilmente e penalmente rilevanti.
Passando alla trattazione di merito, l’"amministratore di fatto" è colui che, seppur sprovvisto di apposita qualifica formale, pone in essere in modo continuativo e significativo atti che sono tipicamente inerenti alla qualifica, partecipando in particolare all'assunzione delle scelte strategiche e rilevanti, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte aziendali.
Invero, la prova della posizione di amministratore di fatto si concreta nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale,produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Deve, innanzitutto, essere confermata per i motivi ivi illustrati, l’ordinanza di data 28 aprile 2021: i capitoli di prova da 1) a 6) non sono stati ammessi perché del tutto generici (relativi a quali creditori il dott. DD avrebbe ritenuto di pagare o a quali creditori reputava strategici, alla decisione di non pagare i debiti bancari, alle politiche di bilancio) e non accompagnati da alcuna produzione documentale idonea a meglio contestualizzare le circostanze capitolate.
Parte attrice ha indicato come testi unicamente FF, marito di CC, al quale ha poi rinunciato e GG, moglie di BB.
Non sussiste incapacità a testimoniare della teste GG, coniugata in regime di separazione dei beni con BB ed estranea alle compagini sociali attoree.
Orbene, la teste ha premesso di non ricordare tutto, ha dichiarato che [i soci] si affidavano al dott. DD e seguivano le sue istruzioni, specificando che “si faceva quello che ci diceva di fare nella sua qualità di consulente commercialista”. Ha soggiunto che era il dott. DD a gestire un po’ tutto e di ritenere che fosse lui a convocare l’assemblea.
Le dichiarazioni della teste GG, unica teste escussa, non sono sufficienti a qualificare il convenuto come amministratore di fatto delle società ALFA e BETA.
Essa si è limitata a riportare considerazioni generiche, che non consentono di ritenere provato il compimento da parte del convenuto di atti gestori, tenuto conto che pacificamente il dott. DD era anche dal 2013 al 2019 il consulente contabile, fiscale etributario della società.
Del resto, va adeguatamente evidenziato che la teste ha riferito che i soci seguivano le direttive impartite dal convenuto nella sua qualità di dottore commercialista.
La sig.ra GG ha esposto, in termini dubitativi, che il dott. DD convocava le assemblee.
Ora, trattandosi di società di persone a carattere familiare, non si vede per quali motivi siano state convocate assemblee dopo la trasformazione della società avvenuta nel 2013 da srl a sas.
Del resto, la teste non ha saputo fornire ulteriori ragguagli, né le società hanno prodotti verbali assembleari, sicché rimane indimostrato che effettivamente si siano tenute assemblee dei soci nel periodo decorrente dal 2013 al 2019.
Infine, con riferimento alla determinazione dell'importo dei canoni di locazione stipulati tra la società ALFA e la ditta DELTA, la sig.ra GG ha dichiarato di non aver ricordi precisi, ma ha invece soggiunto in linea generale che “il convenuto non decideva da solo, c’erano i soci che lo coadiuvavano”.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96, 1° comma c.p.c., non essendo all’uopo sufficiente la soccombenza e non essendo stata provata la mala fede di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile, complessità bassa, con maggiorazione ex art. 4, comma 2°
D.M. 55 del 2014 e successive modifiche tenuto conto della pluralità degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 9034/19, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.