Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
26 settembre 2024
Non serve una giusta causa per revocare l’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato
Nelle s.r.l. la revoca dell'amministratore nominato a tempo indeterminato non soggiace alla necessità di giusta causa, ma solo a quella di congruo preavviso.
di La Redazione

esempio

Tizio impugna davanti al Tribunale la delibera con cui è stata disposta la revoca dal suo incarico di presidente del cda di Alfa s.r.l., adottata dall'assemblea con il solo voto del socio maggioritario, chiedendo anche il risarcimento dei danni conseguentemente subiti. Nello specifico, l'attore deduce mancanza di motivazione in ordine alla decisione presa nonché abuso da parte del socio della sua posizione e dei doveri di buona fede e correttezza.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1960/2024, rigetta entrambe le domande attoree, con le seguenti motivazioni.

Domanda di annullamento

In primo luogo, la revoca dell'amministratore di società di capitali è sempre nelle facoltà dell'assemblea, salvo eventualmente il risarcimento del danno, e la delibera per questo aspetto è dunque sempre valida.
In secondo luogo, sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, che potrebbe inficiare di validità la delibera ove anche afferente la revoca di amministratore, è principio generale quello per cui il socio ha diritto di votare in assemblea secondo la libera valutazione del proprio interesse

precisazione

Abusa del suo diritto il socio che eserciti il voto al mero scopo di danneggiare altri soci.

Nel caso di specie, le ragioni del socio che ha votato la revoca sono le medesime che potrebbero avere rilevanza sotto l'aspetto del concorso risarcitorio del socio in caso di revoca avvenuta in assenza dei presupposti; dovendosi ribadire che l'apprezzamento di tali ragioni viene svolto solo nell'ambito del rapporto sociale, non essendo la violazione dei patti parasociali (“intese”) posta a fondamento delle domande attoree.

Domanda risarcitoria

Nelle società a responsabilità limitata, la revoca dell'amministratore, qualora si tratti di nomine a tempo indeterminato, non soggiace alla necessità di giusta causa, ma solo alla necessità di congruo preavviso.
 
Non si applica infatti la regola valevole per le s.p.a. ex art. 2383 comma 3, c.c., che presuppone la scadenza a tempo della carica, bensì i principi dell'art. 1725, commi 1 e 2 c.c. (il primo regola il mandato a tempo determinato, il secondo quello a tempo indeterminato).
 
Nessuna ragione porta a discostarsi dagli indirizzi soprarichiamati in favore dei disposti degli artt. 2559 e 1723, comma 2 c.c., in ragione di apprezzamenti in concreto della minore-maggiore intensità del legame sociale. L'allineamento della disciplina della revoca degli amministratori delle società di persone, quando nominati con l'atto costitutivo, al disposto dell'art. 1723, comma 2 c.c. è coerente con la responsabilità personale e illimitata dei soci amministratori delle società di persone, e del rilievo della forte natura personale del vincolo, che appartiene alla disciplina di struttura di tali società.
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?