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4 settembre 2024
Patente a crediti nei cantieri: il Consiglio di Stato scettico sulla sospensione obbligatoria solo in caso di colpa grave

Non solo, il Consiglio di Stato con il parere in esame esprime dubbi anche con riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, prevista per il prossimo 1° ottobre.

di La Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoposto a parere del Consiglio di Stato lo schema di decreto vertente sul «Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».

Con il parere n. 01090 del 29 agosto 2024, il Consiglio di Stato ha esaminato ogni singola disposizione del provvedimento, che si compone dei seguenti articoli:

precisazione

  • Articolo 1: modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
  • Articolo 2: contenuti informativi della patente;
  • Articolo 3: presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
  • Articolo 4: attribuzione dei crediti;
  • Articolo 5: criteri di attribuzione di crediti ulteriori;
  • Articolo 6: incremento dei crediti;
  • Articolo 7: modalità di recupero dei crediti decurtati;
  • Articolo 8: ulteriori disposizioni;
  • Articolo 9: copertura finanziaria;
  • Articolo 10: entrata in vigore.

Dopo aver suggerito di evitare la riproduzione di norme già in vigore e l’accorpamento di alcune disposizioni, il Consiglio di Stato ha espresso due osservazioni che meritano di essere evidenziate:

ildiritto

  • La prima riguarda il comma 2 dell’articolo 3, ove si prevede che laddove nei cantieri si sia verificato un infortunio da cui sia derivata la morte di uno o più lavoratori riconducibile al datore di lavoro o ai suoi stretti collaboratori, almeno a titolo di colpa grave, allora l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria. Inoltre, in caso di morte del lavoratore, l’INL può sospendere in via cautelare la patente. Ebbene, il Consiglio di Stato osserva come la sospensione obbligatoria operi esclusivamente quando la morte del lavoratore sia imputabile almeno a titolo di colpa grave. Ora, avendo il Legislatore demandato a fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare della patente, la scelta di prevedere di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione alla sola ipotesi di colpa grave può ritenersi compatibile con l’esercizio della potestà regolamentare attribuita all’Amministrazione a patto che non venga eliso del tutto il carattere discrezionale del provvedimento, anche per via dell’elevato numero di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si registra nel nostro Paese, dalle quali deriva inevitabilmente un certo numero di vittime del lavoro.
  • La seconda osservazione riguarda invece l’articolo 10 che stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° ottobre. Secondo un consolidato orientamento della sezione Consultiva del Consiglio, il termine di 15 giorni stabilito dalla legge ai fini dell’entrata in vigore può essere derogato solo ad opera di una norma primaria. In tal senso, la circostanza che il Legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarsi della patente a punti potrebbe costituire valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis. Quindi, l’entrata in vigore al 1° ottobre 2024 potrebbe essere mantenuta solo a condizione che il regolamento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno entro il giorno precedente.
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