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14 marzo 2024
PNRR: introdotta la patente a crediti nell’edilizia
Il Legislatore introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili con l'istituzione della patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
di La Redazione
Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR) pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il Legislatore ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “ patente a crediti ”), obbligatorio per operare nell'ambito di cantieri edili.

Il provvedimento sostituisce integralmente l'art. 27 del Testo Unico della sicurezza, prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l'obbligo decorrente dal 1° ottobre 2024 di possedere una “patente”.

precisazione

Sono escluse dall'obbligo (le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta dal codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a condizione del rispetto delle seguenti condizioni (con riferimento all'impresa o al lavoratore autonomo richiedente):

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro);
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro).
Inoltre, occorre il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); adozione del documento di valutazione dei rischi; possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).
Punteggio iniziale La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti.
Condizione per l'attività lavorativa Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Sanzioni Previste sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto (divieto derivante dall'assenza di patente o da una dotazione inferiore a 15 crediti) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso.
Riduzione crediti La riduzione dei crediti, rispetto alla suddetta dotazione iniziale, si verifica in seguito agli eventuali provvedimenti definitivi – adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o nei confronti del lavoratore autonomo. La decurtazione non può essere superiore a 20 crediti.
Sospensione patente Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti).
Reitegrazione crediti Il Legislatore stabilisce tre possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti, con la relativa determinazione degli importi dell'incremento: frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti determinanti la riduzione dei crediti, di uno dei corsi di formazione in materia di sicurezza previsti per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dalla richiamata normativa; assenza, in un periodo superiore a due anni dalla notifica dei provvedimenti comportanti la riduzione, di ulteriori provvedimenti analoghi; adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad escludere l'applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. Il limite di reintegrazione è pari a 15 crediti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (art. 30 del d.lgs. n. 81/2008).
La verifica del possesso della patente entra a far parte degli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo ed anche in caso di subappalto.
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