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14 marzo 2024
PNRR: introdotta la patente a crediti nell’edilizia
Il Legislatore introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili con l'istituzione della patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
di La Redazione
Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR) pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il Legislatore ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “
patente a crediti
”), obbligatorio per operare nell'ambito di cantieri edili.
Il provvedimento sostituisce integralmente l'art. 27 del Testo Unico della sicurezza, prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l'obbligo decorrente dal 1° ottobre 2024 di possedere una “patente”.
La verifica del possesso della patente entra a far parte degli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo ed anche in caso di subappalto.
Il provvedimento sostituisce integralmente l'art. 27 del Testo Unico della sicurezza, prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l'obbligo decorrente dal 1° ottobre 2024 di possedere una “patente”.
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Sono escluse dall'obbligo (le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta dal codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro. |
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a condizione del rispetto delle seguenti condizioni (con riferimento all'impresa o al lavoratore autonomo richiedente):
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro);
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro).
Punteggio iniziale | La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti. |
Condizione per l'attività lavorativa | Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. |
Sanzioni | Previste sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto (divieto derivante dall'assenza di patente o da una dotazione inferiore a 15 crediti) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso. |
Riduzione crediti | La riduzione dei crediti, rispetto alla suddetta dotazione iniziale, si verifica in seguito agli eventuali provvedimenti definitivi – adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o nei confronti del lavoratore autonomo. La decurtazione non può essere superiore a 20 crediti. |
Sospensione patente | Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). |
Reitegrazione crediti | Il Legislatore stabilisce tre possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti, con la relativa determinazione degli importi dell'incremento: frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti determinanti la riduzione dei crediti, di uno dei corsi di formazione in materia di sicurezza previsti per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dalla richiamata normativa; assenza, in un periodo superiore a due anni dalla notifica dei provvedimenti comportanti la riduzione, di ulteriori provvedimenti analoghi; adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad escludere l'applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. Il limite di reintegrazione è pari a 15 crediti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione ( |
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