Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con citazione ritualmente notificata N. srl (di seguito, N.) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9696/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.7.2020 eccependo:
1) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso dalla Sezione II civile anziché dalla Sezione XV civile, pur avendo ad oggetto la restituzione di un finanziamento soci, in violazione della competenza funzionale di detta ultima Sezione, ribadita anche, nella materia de qua, dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. nn. 14468/19 e 15579/19);
2) l’inesigibilità del relativo credito, stante il disposto dell’art. 2467 co. 2 cc (v. Cass. Civ. n. 12994/19), trattandosi di finanziamento a una start-up innovativa al fine di operare gli investimenti richiesti dal tipo di attività svolta, il cui rimborso, peraltro, sarebbe dovuto avvenire durante la nota pandemia da Covid-19 e dunque in un periodo di squilibrio finanziario e patrimoniale;
3) l’intervenuta concessione di una proroga per la restituzione proprio del finanziamento in oggetto fino al 30.6.21(v. doc. 9 opponente),
e chiedendo conseguentemente, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice a quo e, nel merito, la declaratoria di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta, A. spa (di seguito, A.), si è a sua volta ritualmente costituita, replicando:
1) In punto competenza, che l’orientamento ex adverso citato è stato superato dall’indirizzo successivo della giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito l’insussistenza di questione di competenza tra diverse sezioni civili del medesimo Ufficio Giudiziario (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 19882/19);
2) L’inapplicabilità del disposto dell’art. 2467 co. 2 cc, essendo stato il finanziamento concesso nel 2017, in una situazione non già di squilibrio finanziario e patrimoniale sostanzialmente parificato all’insolvenza (v. Trib. Milano 14.2.20 n. 1465, reperibile online) bensì di mera tensione finanziaria, caratteristica delle start-up innovative;
3) Che A. aveva manifestato non già un assenso, ma una mera disponibilità a concedere la proroga richiesta, a condizione peraltro che fosse presentato da N. un piano economico preciso, rigoroso e dettagliato, idoneo a mettere in evidenza la capacità di far fronte al debito contratto nel termine richiesto di ulteriori 12 mesi dalla scadenza (v. doc. 9 avversario)
e chiedendo conseguentemente il rigetto dell’opposizione avversaria e la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc, nonché la condanna ex adverso ex art. 96 cpc, da ultimo proposta nella misura del triplo dell’importo liquidando a titolo di spese legali.
Alla prima udienza di trattazione della causa, le parti, a seguito della discussione della controversia, hanno chiesto concordemente un rinvio per percorrere un’intesa transattiva, rimasta tuttavia non integralmente attuata, essendo stati corrisposti dall’attrice unicamente euro 30.000,00.
Parte convenuta ha quindi svolto istanza ex art. 186bis cpc relativamente al minore importo di euro 52.694,31 rimasto impagato o alternativamente ex art. 648 cpc. Con nota scritta depositata prima dell’udienza già fissata all’8.3.22, la medesima ha dichiarato che il procuratore di controparte era deceduto in data 21.8.21, così determinando l’interruzione del processo (v. Cass. Civ. n. 12294/2001) e la conseguente estinzione a seguito della mancata costituzione di nuovo difensore nel termine stabilito dall’art. 305 cpc.
Parte attrice, costituitasi con nuovo procuratore in data 1.3.22, ha eccepito la mancata produzione ex adverso di documentazione munita di fede privilegiata afferente il decesso del procuratore e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie ex artt. 186bis, 148 e 305 cpc.
All’udienza il precedente GI ha ritenuto accoglibile la prospettazione dell’opponente in merito alla mancata prova della conoscenza legale dell’evento interruttiva in data anteriore ai tre mesi della riassunzione del processo e ha respinto le istanze ex artt. 186bis e 648 cpc, ritenuto necessario l’approfondimento dell’applicazione del disposto dell’art. 2467 co. 2 cc alla start up innovativa.
Parte convenuta, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ha quindi ribadito l’inapplicabilità del disposto dell’art. 2467 co. 2 cc, avendo ella esercitato in data 29.4.21 il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 cc e 12 dello Statuto ed essendo pendente presso il Tribunale di Torino il procedimento di quantificazione della quota.
Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 19.12.22, il precedente GI ha rigettato l’istanza di CTU di parte attrice e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
L’eccepita incompetenza del Giudice del monitorio.
La relativa eccezione non può essere accolta in quanto infondata.
Essendo, infatti, il decreto ingiuntivo oggi impugnato stato emesso da Giudice di altra Sezione del medesimo Ufficio Giudiziario adito con l’opposizione, deve trovare applicazione l’orientamento secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 19882/19).
L’eccepita postergazione ex art. 2467 co. 2 cc.
Le seguenti circostanze di fatto risultano pacifiche tra le parti:
1) la società N. srl è stata costituita in data 16.4.2015 con capitale sociale di euro 15.012,70 come start-up innovativa con la finalità di sviluppo, produzione e commercializzazione di mezzi innovativi ed ecologici per la mobilità su due ruote (v. visura sub doc. 4 opponente);
2) il credito portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto si riferisce a un finanziamento infruttifero di euro 70.000,00 erogato dalla convenuta opposta all’attrice opponente in data 20.9.2017 (v. docc. 1 e 2 opposta).
Per l’anno 2017, il relativo bilancio ha evidenziato un patrimonio netto pari a euro 71.367,00 a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo pari a euro 182.608,00, di un totale debiti per euro 760.621,00 e di una perdita di esercizio per euro 195.860,00 (v. bilancio 2017 sub doc. 5 opponente, nota integrativa pag. 4).
Per l’anno 2018, il relativo bilancio ha evidenziato un patrimonio netto pari a euro 271.835,00 a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo pari a euro 537.232,00, di un totale debiti per euro 1.518.456,00 e di una perdita di esercizio per euro 343.201,00 (v. bilancio 2018 sub doc. 5 opponente, nota integrativa pag. 4).
Per l’anno 2019, il relativo bilancio ha evidenziato un patrimonio netto pari a euro 138.894,00 a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo pari a euro 603.103,00, di un totale debiti per euro 1.809.251,00 e di una perdita di esercizio per euro 125.988,00 (v. bilancio 2019 sub doc. 5 opponente, nota integrativa pag. 4).
Per l’anno 2020, la società ha continuato a beneficiare del credito bancario, maturando tuttavia una perdita di esercizio per euro 659.656,00 e un patrimonio netto negativo per euro 334.729,00 (a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo pari a euro 816.629,00 e totale debiti per euro 2.124.762,00), ciò che ha determinato la convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.2482ter cc (v. verbale 19.3.21, in cui A. si è astenuta al momento dell’approvazione del bilancio 2020, che ha indicato a pag. 14 tutti i finanziamenti soci come soggetti alla clausola di postergazione).
La scadenza del finanziamento è stata indicata in 30 mesi dal 20.9.2017, dunque alla data del 30.3.2020. A seguito della ricezione della richiesta di restituzione del relativo importo dal socio, la N. ha chiesto una proroga di almeno un anno (v. doc. 8 opponente), cui il socio ha replicato manifestando disponibilità a concedere quanto richiesto fino al 30.6.2021 alle seguenti condizioni (v. doc. 6 opposta):
Per parte sua, la società, a riscontro della comunicazione sopra riportata, ha ribadito che la mancata immediata restituzione del finanziamento non fosse dovuta a un’incapacità gestionale, bensì ad una posizione prudenziale, in un momento di difficoltà ed incertezza dell’intero mercato di riferimento (v. doc. 10 opponente).
In data 11.5.2020 il socio ha lamentato la mancata trasmissione dei piani economici 2020-2021 da parte della società, cui ha intimato la restituzione del finanziamento. La N., nella medesima data, ha trasmesso una sintesi del piano finanziario 2020/2021, evidenziando che un rimborso immediato del finanziamento avrebbe creato una mancanza di cash suscettibile di nuocere all’evoluzione dell’intera azienda nel momento di maggiore crescita, compromettendone i risultati e assicurando di essere disponibile a rimborsare il finanziamento con anticipo rispetto all’ulteriore proroga di un anno richiesta in caso di raggiungimento di risultati migliori di quelli stimati (v. doc. 11 opponente).
Come noto, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione - costituita da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - ove esistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso (v. Cass. Civ. n. 12994/2019, correttamente citata da parte attrice).
A ciò deve aggiungersi che la postergazione, sussistendone i presupposti sopra evidenziati, permane anche nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire (v. Cass. Civ. n. 21422/2022).
In applicazione dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che dai dati dianzi riportati emerge inequivocabilmente che alla data di erogazione del finanziamento da parte dell’allora socia A., finanziamento significativamente previsto quale non fruttifero e con scadenza non certo prossima, la società N. era ancora in una fase iniziale della propria attività, essendo stata costituita appena due anni prima, aveva un capitale sociale sottodimensionato rispetto all’importante operazione intrapresa, quale quella di sviluppo dei ciclomotori elettrici, di realizzazione dei campioni e di implementazione del processo di industrializzazione degli stessi (v. pag. 4 della nota integrativa al bilancio 2017 sub doc. 5 opponente) e aveva maturato una situazione debitoria quintupla rispetto all’esercizio precedente.
Dai medesimi dati risulta, poi, che negli anni successivi all’erogazione per cui è causa non solo la situazione debitoria della N. è progressivamente ed esponenzialmente aumentata, giungendo fino a oltre euro 2.000.000,00 nel 2020, ma la società non ha reperito altri finanziamenti dai soci originari, tant’è vero che la medesima ha fatto ricorso all’uopo allo strumento del crowdfunding previsto dall’art. 100ter TUF nel 2019 (v. pag. 4 nota integrativa al bilancio 31.12.2019 sub doc. 5 opponente), chiudendo comunque ogni esercizio sempre in perdita.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che sussistano i presupposti previsti dall’art. 2467 co. 2 cc, trovandosi la società in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto sia nella fase di erogazione del finanziamento da parte del socio poi receduto, sia nella fase di richiesta di rimborso del medesimo.
Deve, pertanto, accogliersi l’opposizione della N., con i provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo all’entità della domanda, in complessivi € 14.103,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, oltre alle spese vive sostenute per l’iscrizione della causa a ruolo.
La domanda ex art. 96 cpc rassegnata da parte convenuta non può essere esaminata, risultando quest’ultima soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara che il finanziamento erogato a N.srl da A. spa è soggetto a postergazione ai sensi dell’art. 2467 co. 2 cc e revoca il decreto ingiuntivo n. 9696/2020 emesso dall’intestato Tribunale il 14.07.2020 a favore di A. spa e nei confronti di N. srl.
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, euro 406,50 per spese, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.