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16 settembre 2024
La Cassazione torna sull’assegno di divorzio: la funzione perequativa assorbe quella strettamente assistenziale

Così i Giudici di Piazza Cavour con la pronuncia depositata oggi che chiarisce attraverso l'affermazione di plurimi principi di diritto la funzione dell'assegno di divorzio e i fattori da tenere in considerazione ai fini della sua quantificazione.

di La Redazione

Il Tribunale di Cosenza poneva a carico dell'ex marito un assegno divorzile pari a 2mila euro in favore della ex moglie, oltre al mantenimento della figlia in via diretta e all'assegnazione della casa familiare (in comproprietà fra i due) alla donna, affinché vi abitasse insieme alla figlia.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello riformava la decisione revocando l'assegno divorzile a beneficio della ex moglie, in quanto ella non aveva provato di versare in una condizione di inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento e di impossibilità a procurarseli obiettivamente, e disponeva l'assegnazione della casa familiare alla stessa, ma solo fino a quando la figlia non avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
La donna impugna la decisione mediante ricorso per cassazione, denunciando anzitutto la mancata valorizzazione della durata della convivenza matrimoniale (pari a 18 anni), durante la quale l'ex marito aveva beneficiato delle sue cure e attenzioni, e non solo lui, ma anche la figlia e la casa familiare, essendo stato dato ampio spazio all'uomo affinché potesse realizzarsi sul piano professionale. Inoltre, la ricorrente lamenta una erronea comprensione della concreta funzione “perequativa” dell'assegno di divorzio.
In aggiunta, la medesima deduce che il fatto controverso il cui esame sarebbe stato omesso dai Giudici di secondo grado riguarda il contributo da lei stessa fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio personale del coniuge.

Con la sentenza n. 24795 del 16 settembre 2024, la Cassazione accoglie entrambi i motivi di ricorso e dopo aver ripreso la giurisprudenza più recente sulla funzione dell'assegno di divorzio, enuncia i seguenti principi di diritto in materia:

ildiritto

«1) L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare.

2) Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali.

3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile.

4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale

Nell'accogliere i motivi di ricorso, la Cassazione considera tra le altre cose che:

  • La durata del matrimonio non è stata presa in considerazione, così come non è stata tenuta presente la capacità della ricorrente di produrre reddito e di provvedere al proprio sostentamento;
  • Non è nemmeno stata presa in considerazione ai fini perequativi la dedizione esclusiva della ricorrente alla cura della famiglia, che potrebbe anche essere conseguita ad una scelta comune tra i coniugi;
  • La funzione dell'assegno di divorzio sembra essere stata ristretta a quella “strettamente assistenziale” laddove se ne esclude la debenza in ragione del fatto che la donna non versa in condizioni di grave difficoltà economica, senza una valutazione in termini di “adeguatezza”;
  • Non risulta accertato se il divorzio abbia comportato uno squilibrio effettivo e di non modesta entità alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, anche ove ciò venisse accertato, occorre altresì verificare se esso sia legato in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni.

Segue il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione.

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