Accolto parzialmente il ricorso del padre che chiedeva al Giudice di Pace la condanna della ex moglie al pagamento di una somma pari al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore che comprendevano anche le detrazioni fiscali per i figli a carico relative all'anno 2022.
Parte attrice è un uomo che citava in giudizio la ex moglie per sentirla condannare al pagamento di una somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore e che comprendevano anche la detrazione fiscale figli a carico relativa all'anno 2022.
Si costituiva la ex moglie che...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice CORNELIO citava in giudizio TULLIA, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 860,35, quale somma dovuta nella misura del 50%, per spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore (tessera bus per trasporto scolastico 2021 e 2022, fattura dentista e scontrino di farmacia), comprensiva della somma di € 264,16 per detrazione fiscale figli a carico relativa a dieci mesi dell'anno 2022, in ossequio alla sentenza di cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta.
Si costituiva TULLIA che contestava quanto dedotto dall'attore rilevando che, al momento del divorzio, le parti concordavano che gli assegni familiari sarebbero stati percepiti da CORNELIO, con l'obbligo di accreditarli interamente alla signora TULLIA, restando invece al 50% le detrazioni fiscali.
Precisava che, col passaggio normativo dagli assegni familiari all'assegno unico, le parti
facevano espressa richiesta di corrisponderlo a TULLIA per il 100% e le detrazioni fiscali non erano più dovute, in quanto inglobate nell'assegno unico.
Pertanto, si opponeva alla richiesta di riconoscimento della quota pari al 50% delle detrazioni fiscali.
Quanto alla quota parte relativa alla tessera bus per l'anno 2021, specificava che la somma era già stata compensata, quanto invece alla tessera bus del 2022, rilevava che la somma dovuta non era pari ad euro 213,00, ossia il 50% di euro 426,00, ma era pari ad € 183,00, poiché TULLIA non aveva utilizzato il bonus di euro 60,00. Quanto alla quota parte della fattura dentistica, segnalava che era stata compensata dal Giudice di Pace di Verona, con sentenza n. 915/2019. Svolgeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 636,35, corrispondente alla quota parte di euro 1.272,70, per le spese che, nel frattempo erano maturate e riguardavano l'acquisto di libri, la partecipazione al campo scuola della Parrocchia, le lezioni private ed il materiale di cancelleria.
L'attore non accettava il contraddittorio sulle somme di cui alla domanda riconvenzionale, in quanto alcune spese erano maturate successivamente alla notifica dell'atto di citazione ed alla prima udienza, altre risultavano rimborsate, altre contestate, perché mai concordante ovvero perché prive di documento fiscale.
Il Giudice concedeva termine per il deposito di memoria ex art. 320 c.p.c., invitando le parti a parlarsi per definire tutte le spese ancora in essere e ricominciare da capo, con un assetto ordinato e tempestivo. In data 16.10.2023, la convenuta provvedeva al pagamento della somma di € 530,35 per l'abbonamento autobus 2021 e 2022, per la spesa dentistica e spesa farmaceutica.
In assenza di accordo, all'udienza del giorno 8 luglio 2024 la causa passava la decisione La domanda attorea va accolta parzialmente, per i motivi di seguito indicati.
È risultato che parte convenuta ha provveduto, in data 16.10.2023, al pagamento della somma di € 530,35 per la quota parte relativa alle spese per tessera bus 2021, 2022, spesa dentistica e spesa farmaceutica, pertanto, resta in contestazione il pagamento della somma di € 264,16 per detrazioni fiscali relative a parte dell'anno 2022, richiesto dall'attore.
La domanda non può trovare accoglimento.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e dal 1° marzo 2022 hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico con meno di 21 anni, incluse le maggiorazioni per i figli minori di tre anni e con disabilità ed è stata abrogata l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per i figli di età inferiore a 21 anni, sussiste l'assegno unico, che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. In altre parole, dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, in quanto sostituite dall'Assegno unico. Nella fattispecie in esame, non è in contestazione che l'assegno unico venisse percepito dalla sig.ra TULLIA, conseguentemente la domanda va rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale, considerato che l'attore non ha accettato il contraddittorio in ordine alle spese maturate dopo la notifica della citazione (22.2.2023/13.3.2023), vanno valutate soltanto le spese di cancelleria del 29.9.2022 pari alla somma complessiva di € 62,60, la spesa per la tessera (...) dell'Associazione (...) del 12.2.2022, pari ad € 7,00 e lo scontrino di farmacia del 9.3.2023, pari ad € 19,90, per un importo complessivo di € 89,50, che è dovuto, perché sostenuto nell'interesse esclusivo della figlia e dovrà essere diviso nella misura del 50% tra i genitori, in osservanza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dunque, la parte attrice è tenuta a corrispondere, in favore della convenuta, la somma di € 44,75, corrispondete alla quota parte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite vengono parzialmente compensate in virtù della soccombenza parziale e si liquidano, applicati i parametri medi, in € 150,00 in favore della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente decidendo accoglie parzialmente la domanda attorea, dando atto dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma di € 530,35, in favore dell'attore, dichiara non dovuta la somma di € 264,16 per detrazioni fiscali e condanna la sig.ra TULLIA alle spese di lite, che si liquidano in € 150,00, già compensate, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, c.p.a. 4% ed iva 22% (se dovuta).
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e condanna il sig. CORNELIO al pagamento, in favore della sig.ra TULLIA, della somma di € 44,75, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Sentenza esecutiva.