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27 dicembre 2023
La domanda per accedere all’Assegno di inclusione non sostituisce quella volta ad ottenere l’Assegno unico e universale

Questo afferma l'INPS con apposito comunicato del 22 dicembre 2023, fornendo alcune precisazioni per i nuclei familiari che intendono percepire i benefici. Chiarimenti sulla decorrenza della nuova misura introdotta dal Decreto Lavoro arrivano invece dal Ministero del Lavoro.

La Redazione

Numerose sono le novità introdotte dal Decreto Lavoro, tra le quali una delle più significative è senza dubbio l'introduzione dell'Assegno di inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari ove sono presenti figli minori, disabili o componenti utrasessantenni ovvero in condizioni di svantaggio, i quali vengono inseriti nell'ambito di programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio sanitari competenti.

A tal fine, l'INPS è più volte intervenuto per fornire chiarimenti e istruzioni operative per poter fruire della misura a partire dal mese di gennaio 2024 e per le cui domande possono essere presentate già a partire dal 18 dicembre 2023.
Nello specifico, l'Istituto ha precisato che i nuclei familiari che cessano la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) il 31 dicembre 2023, qualora non abbiano presentato la domanda per percepire l'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), continueranno a percepire il beneficio per l'intero importo spettante sulla carta RdC, senza soluzione di continuità, fino al mese di febbraio 2024 e tenendo conto dell'ISEE valido al 31 dicembre 2023.
A partire dal mese di marzo 2024, invece, occorrerà presentare la domanda di AUU, evidenziando che 

attenzione

l'eventuale presentazione dell'ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della misura non sostituisce la domanda di AUU, la quale dovrà comunque essere presentata per poterne beneficiare.

L'INPS ricorda che la domanda di AUU e l'ISEE aggiornato possono essere presentati entro il 30 giugno 2024 senza perdere gli arretrati; che saranno corrisposti attraverso successivo conguaglio, e che il nuovo ISEE 2024 potrà essere presentato a partire dal 1° gennaio in modalità precompilata attraverso il portale unico ISEE.

Alcuni chiarimenti sulla decorrenza della nuova misura introdotta dal Decreto Lavoro giungono poi dal Ministero del Lavoro:

precisazione

  • Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD, previo esito positivo della verifica dei requisiti;
  • Solo per chi sottoscrive il PAD entro gennaio 2024, la misura decorre dallo stesso mese di gennaio 2024;
  • In via eccezionale, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese;
  • In sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024 senza un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell'erogazione della misura nei mesi di gennaio e febbraio 2024 è realizzata in base all'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti sulla base dell'ISEE in corso di validità ai fini dell'erogazione per i mesi successivi.
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