Svolgimento del processo
1. Respingere tutte eccezioni e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 702/2019 D.I., n. 1328/2019 Rep., proc. n. 2435/2019 R.G., emesso dall’intestato Tribunale in data 20.03.2019 e notificato dall’opponente in data 10.05.2019.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare il credito del sig. M. P. verso P. S.r.l., pari all'importo di €. 138.000,00, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi maturandi sino al saldo e, per l'effetto, condannare P. S.r.l. al pagamento di detta somma a favore del sig. M. P..
Motivi della decisione
P. srl ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 702/2019, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, in forza del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di M. P., l’importo di euro 138.000,00, oltre interessi e spese come quantificati nel decreto.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, P. aveva premesso che egli stesso e P. srl erano soci, ciascuno al 50%, della società A. P. Società A. srl .
Aveva poi esposto che, con due successive scritture private, redatte rispettivamente nel giugno e nel novembre 2016, i soci avevano concordato che, per pareggiare l’ammontare dei finanziamenti effettuati da parte di entrambi alla società, P. S.r.l. avrebbe versato ad A. P. società A. a r.l. la somma di €. 276.000,00 nel caso in cui essa stessa avesse ottenuto, anche tramite una propria controllata, dei nuovi finanziamenti o la rideterminazione dei finanziamenti esistenti; P. aveva inoltre promesso che, qualora non avesse versato detta somma in favore di A. P., avrebbe effettuato il pagamento dell’importo di €. 138.000,00 al sig. P. M..
Ha poi allegato che P. non aveva provveduto a finanziare la società, precisando che la società era stata posta in liquidazione e chiedendo dunque il pagamento dell’importo di euro 138.000,00, che P. aveva promesso di versare in suo favore.
Nel proporre opposizione, P. srl ha osservato che si trattava di controversia tra soci della società A. P. società A. a r.l. e, ritenendo che la causa avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ha eccepito l’improponibilità del giudizio o comunque l’incompetenza del Giudice Ordinario, invocando la sussistenza di una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale o, in subordine, rituale.
Ha poi contestato, nel merito, la pretesa creditoria di P., adducendo che la regolamentazione dei finanziamenti come pattuita nelle scritture private dava per presupposto un preteso controcredito di P. nei confronti della società, in relazione al quale egli invocava la compensazione con i finanziamenti da versare, e deducendo che tuttavia detto controcredito non doveva ritenersi più esistente, in quanto derivante da un negozio che aveva perduto la sua efficacia.
Parte convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, assumeva che la clausola compromissoria non fosse applicabile al caso in esame, poiché il decreto ingiuntivo non trovava fondamento nello statuto o nel contratto sociale, bensì in due diverse scritture private nelle quali i soci avevano assunto dei reciproci impegni per riequilibrare le rispettive posizioni riguardo ai finanziamenti effettuati da entrambi nella società A. P. Società A. a.r.l.
Ha comunque rilevato la genericità delle deduzioni svolte nel merito da parte opponente.
Con ordinanza del 03.08.2019, il Giudice, ritenendo che l’eccezione di compromesso fosse P. facie fondata, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nella P. memori ex art. 183, VI comma, cpc, P. srl precisava che il credito che P. intendeva opporre in compensazione con il proprio debito da finanziamento aveva ad oggetto il pagamento del prezzo derivante da un preliminare di vendita alla società A. P. di un terreno di sua proprietà, sito a (omissis); precisava che detto contratto non era mai stato eseguito ed era divenuto inefficace, così non sussistendo più i presupposti per la compensazione.
La causa è stata più volte rinvitata su istanza delle parti, che avevano prospettato la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva, poi non andata a buon fine.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, senza istruttoria, all’udienza del 7 febbraio 2024.
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L’eccezione compromissoria è fondata.
L’art. 18 dello statuto di A. P. Società A. srl così recita:
“Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro tre giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003” (doc. 02).
La clausola in esame, redatta sulla falsa riga dell’art. 34 del D. Lgs. N. 5/2003, si riferisce chiaramente alle controversie che insorgano tra soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Va ora ricordato che, ai sensi dell’art. 808 quater cpc, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Nel caso in esame, la clausola compromissoria deve dunque ritenersi estesa anche alle controversie che, pur non trovando diretto fondamento nel contratto sociale, derivino dal rapporto societario al quale la convenzione di arbitrato si riferisce, non essendo dunque limitata ai soli diritti ed obblighi che nascano direttamente dallo statuto ma anche a tutti i diritti disponibili che trovino la loro ragion d’essere nel rapporto sociale. La clausola compromissoria deve dunque ritenersi riferita non solo al contratto sociale come atto, ma anche al fascio di rapporti giuridici che da esso derivano.
Premesso ciò, va ora osservato che nel ricorso monitorio, che costituisce l’atto ove viene identificata la controversia, il ricorrente ha espressamente individuato le parti come soci, dal che non può evocarsi in dubbio che la presente possa essere qualificata come controversia tra soci, così ricorrendo il presupposto soggettivo per l’applicazione della clausola.
Dalla lettura del ricorso emerge inoltre che le scritture private che P. ha posto a fondamento della pretesa sono volte a regolare rapporti tra soci che scaturiscono dal rapporto sociale. In particolare, mediante le predette scritture, i soci, dopo aver dato atto di avere finanziato la società in modo diseguale, si sono accordati al fine di pareggiare gli stessi, prevedendo l’obbligo del socio P. srl di versare, in favore della società, l’importo di euro 276.000,00 ovvero, in subordine di versare l’importo di euro 138,000,00 in favore del socio, che si dava atto aveva finanziato la società per importo maggiore.
Molto chiara, in tal senso, è la scrittura privata del 18.11.2016, nelle quali viene precisato che l’accordo intercorso era quello di “regolare a parte alcune questioni relative ai finanziamenti soci effettuati a favore della società A. P.”.
La causa petendi delle scritture private ha dunque ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, poiché è destinata a regolamentare la disciplina dei finanziamenti dovuti dai soci alla società e il corrispettivo diritto di credito del socio alla restituzione degli importi oggetto di finanziamento, attraverso delle pattuizioni volte, da un lato, a prevedere degli obblighi di finanziamento dei soci verso la società, dall’altro a disciplinare dei reciproci obblighi di pagamento al fine di riequilibrare, nei rapporti interni, i finanziamenti versati da ciascun socio.
Il contratto preliminare di compravendita tra P. e A. P. srl costituisce dunque un mero presupposto, in forza del quale P. avrebbe potuto invocare la compensazione del proprio obbligo di finanziamento con il diritto al pagamento del prezzo a lui spettante per la vendita, ma la pretesa azionata ha chiaramente ad oggetto la regolazione tra soci di questioni inerenti i finanziamenti dei soci nei confronti della società e pertanto riguarda il rapporto sociale.
In senso analogo si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, ritenendo attratta dalla clausola compromissoria una controversia avente ad oggetto l’inadempimento del convenuto ad accordi tra soci, intercorsi in sede assembleare, inerenti la disciplina dei finanziamenti soci espressamente ricondotti all'alveo dei rapporti sociali (Trib. Milano, Sezione Impresa, sentenza 11 giugno 2020). La pronuncia si riferiva ad una domanda proposta da un socio nei confronti di altro socio e aveva ad oggetto l’inadempimento di accordi tra soci volti a regolamentare i finanziamenti dovuti verso al società.
I precedente giurisprudenziali citati da parte convenuta opposta non sono invece pertinenti, poiché riguardavano prevalentemente controversie nelle quali il contratto azionato non era stato stipulato tra soci o comunque non trovava titolo diretto fondamento nel rapporto societario ma in un contratto diverso (come ad es la compravendita di partecipazioni societarie), nel quale il rapporto societario costituiva il presupposto storico ma non la causa petendi.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la clausola compromissoria statutaria va ritenuta applicabile alla controversia per cui è causa.
La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale (pacificamente ricorrente nel caso in esame) rende l'eccezione di compromesso una questione di proponibilità della domanda attinente al merito della controversia e non pone invece un tema di competenza.
Va pertanto dichiarata l’improponibilità della domanda e, per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La convenuta opposta, soccombente va condannata a rifondere, in favore di parte opponente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa;
- Dichiara improponibile la domanda, da devolversi al Collegio di arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 18 dello statuto;
- Revoca, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna P. M. a rifondere, in favore di P. srl, le spese di lite , che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e accessori come per legge.