Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2/09/2021, la società UAB P.P. e l’avv. S. C. convenivano in giudizio avanti questo ill.mo Tribunale il sig. G. B. e la società A. 45.55 S.r.l. in Liquidazione chiedendo l’accertamento dell’illiceità del bilancio al 31.12.2020 della società convenuta con la consequenziale nullità o annullamento della delibera di approvazione del 15/07/2021, l’accertamento di atti di mala gestio, il conflitto di interessi e la distrazione di beni aziendali da parte del sig. B. attraverso l’atto R. di cessione d’azienda del 4/02/2021 con condanna al risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa, nonché l’accertamento della falsità del bilancio redatto, della condotta dell’Amministratore Unico in conflitto di interessi con la società, della costituzione della B. & Partners S.r.l. in violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 12 dello statuto di A. 45.55 S.r.l., della cessione a prezzo irrisorio a B. & Partners S.r.l. dell’azienda sociale e della revoca della carica di amministratore del sig. B. per omessa richiesta di autorizzazione all’assemblea della cessione.
B. s’è costituito tempestivamente in giudizio, in data 21.12.2021 per l’udienza di citazione del 12.1.2022, eccependo l’incompetenza del Tribunale per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell’art. 29 dello statuto di A. 45.55 S.r.l. e chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
A. 45.55 S.r.l. non s’è costituita, malgrado la notificazione avvenuta in data 14.9.2021 a mani del legale rappresentante pro tempore, ed è stata dichiarata contumace in prima udienza.
Tenutasi l’udienza e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. sul quesito contenuto nell’ordinanza fuori udienza 28.7.2022.
Motivi della decisione
1. L’art. 29 dello statuto devolve a un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Torino, previo esperimento di un tentativo di conciliazione, “qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi a oggetto la qualità di socio”.
La causa riguardante dichiarazione di nullità del bilancio d’esercizio al 31.12.2020, approvato con deliberazione dell’assemblea dei soci del 15.7.2021, non è oggetto di eccezione di compromesso in arbitri, né verte su diritti disponibili, riguardando il rispetto delle norme di ordine pubblico, a presidio degli interessi di soci e di terzi, in materia di verità chiarezza e precisione.
Da ultimo, Cass. 13.10.2016 n. 20674: “non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (conforme su controversia ante riforma Cass. 23.2.2005 nn. 3772; a seguire Cass. 10.6.2014 n. 13031).
La causa riguardante la responsabilità dell’ex amministratore B. G. per atti illeciti depauperativi del patrimonio sociale, compiuti in conflitto di interessi e in assenza dell’autorizzazione dei soci prevista dall’art. 10 lett. e) dello statuto è invece coperta dalla clausola compromissoria, come controversia “nei confronti di un amministratore”. .
Non osta all’applicazione della clausola compromissoria la cessazione di B. dalla carica di amministratore dopo la notificazione della citazione, perché la competenza deve essere verificata al tempo della domanda (art. 5 c.p.c.) e dipende in ogni caso dal titolo della domanda, i.e. dall’inerenza della causa petendi al rapporto di amministrazione, segnatamente alla violazione dei doveri dell’amministratore (come in specie) e non dal possesso attuale, da parte del convenuto, della carica di amministratore.
In memoria n. 1, parte attrice ha eccepito la connessione oggettiva tra la violazione dei principi di verità chiarezza e precisione riguardanti il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e l’alienazione dell’azienda di A. 45.55 S.r.l. a B. & Partners S.r.l., ma la deduzione tralascia di considerare che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza avanti al giudice ordinario di una causa connessa (art. 819 ter comma 1 c.p.c.).
In tal senso cfr. Cass. 22.10.2018 n. 26553, secondo cui l’art. 819-ter comma 1 c.p.c. “implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza” (in precedenza, in senso conforme, Cass. 10.1.2017 n. 307).
2. Nel merito, l’impugnazione del bilancio al 31.12.2020 per violazione dei principi di verità chiarezza e precisione è fondata.
Come si legge nella relazione peritale (pag. 35 ss.), l’A.U. B. ha redatto il bilancio al 31.12.2020 “sul presupposto della continuità aziendale”, pur avendo a disposizione informazioni di tale gravità da far sorgere seri e fondati dubbi sulla capacità di proseguimento dell’attività aziendale – elementi non evidenziati nella relazione al bilancio e tali da pregiudicare l’attendibilità dell’intero documento.
Infatti, secondo il C.T.U. “- i bilanci degli esercizi precedenti dal 2015 al 2019 hanno sempre chiuso con perdite superiori ad € 50.000,00; - lo squilibrio nel bilancio al 31.12.2020 tra l’attivo circolante d € 95.583,00 e i debiti scadenti entro l’esercizio successivo per l’importo di 335.709,00 era tale che l’impresa non poteva farvi fronte senza porre in atto operazioni che esulavano la normale attività di gestione; - in data 12.11.2020 il giro a sofferenza dell’esposizione debitoria di conto corrente di € 31.794,43 del Banco Desio e della Brianza Spa rappresentava un significativo segnale delle difficoltà gestionali; [..] - la cancellazione disposta dal Giudice del Registro Imprese dalla sezione speciale delle “start up” disposta con provvedimento del 10.07.2020 toglie la possibilità alla società di accedere ad agevolazioni fiscali” (pag. 36).
Il Collegio non ha motivo per discostarsi dall’opinione motivata e convincente. In particolare, il forte e più significativo elemento di discontinuità aziendale è dato dall’evidente incapacità della Società di produrre flussi di cassa rivenienti dalla gestione ordinaria da destinare a servizio del debito in scadenza nei dodici mesi successivi, unitamente alla perdita di un polmone finanziario importante, come l’esposizione debitoria in conto corrente presso Banco di Desio, girata a sofferenza nel corso dell’esercizio 2020, oltre che dei benefici collegati alla qualificazione come start-up.
Inoltre, come hanno rilevato gli attori e confermato il C.T.U., il capitale sociale doveva ritenersi integralmente perduto già alla chiusura dell’esercizio 2020, stante il fatto che l’A.U. B. ha omesso la svalutazione di crediti patologicamente risalenti nel tempo (2014-2015) e di evidentemente dubbia esigibilità. Vedi pag. 37-38: “Circa il rilievo sui crediti verso clienti per l’importo di € 37.312,00 che parte attrice ritiene dovessero essere svalutati in quanto non recuperabili, si rileva che nel verbale dell’assemblea dei soci del 15.07.2021, l’amministratore ribadisce l’esigibilità del credito che quindi non ha ritenuto di svalutare. Lo scrivente ha svolto l’indagine sulla formazione del credito accedendo ai bilanci depositati presso il Registro Imprese e ha rilevato che il credito è sorto per € 29.562,00 nel 2014, si è incrementato di € 7.750,00 nel corso del 2015 e al 31.12.2015 è stato svalutato con accantonamento a fondo rischi per € 188,00. Nei bilanci degli anni successivi (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) il credito è rimasto invariato (€ 37.312,00) di anno in anno, ed è stato indicato, di volta in volta, “scadente nell’esercizio”, senza ulteriori informazioni e senza svalutazioni. La documentazione in atti non consente di identificare il cliente e non sono disponibili ulteriori informazioni che diano riscontro alle giustificazioni dell’amministratore sul suo operato o le confutino: resta ragionevole il dubbio sulla effettiva recuperabilità del credito stesso, sia per l’anzianità del credito sia perché la società aveva bisogno di liquidità (vista la sofferenza nei confronti di Banco Desio Spa) inoltre, nel caso l’organo amministrativo lo avesse girato a perdita nella redazione del bilancio al 31.12.2020, si sarebbe realizzato un risultato d’esercizio ancora più negativo di quello evidenziato che avrebbe fatto emergere che l’intero capitale sociale era eroso dalle perdite fin dal 31.12.2020”.
Per le dimensioni di una società come A. 45.55 S.r.l., con attivo circolante inferiore a 100 mila euro, la mancata svalutazione di un credito che, da solo, pesa per oltre 1/3 dell’attivo circolante ed è in grado di determinare la perdita integrale del residuo capitale sociale – il patrimonio netto a fine 2020 ammonta a 11 mila euro circa –, inficia palesemente la funzione informativa del bilancio secondo il principio di verità.
3. In punto spese, l’attrice vince nei confronti di A. 45.55 S.r.l. e ha diritto alla rifusione delle spese pertinenti, che si stima equo liquidare in metà delle spese complessivamente sostenute e documentate (vedi nota spese). Tra l’attrice e B. G., il regolamento delle spese è rimesso all’instaurando giudizio arbitrale.
Le spese di C.T.U. già liquidate devono coerentemente porsi in via definitiva per metà a carico di A. 45.55 S.r.l. e per un quarto ciascuno dell’attrice e di B. G..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
dichiara la nullità del bilancio ordinario d’esercizio di A. 45.55 S.r.l. chiuso al 31.12.2020 e approvato dall’assemblea dei soci del 15.7.2021;
dichiara l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere dell’azione di responsabilità nei confronti di B. G., per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 29 statuto e assegna termine di mesi tre alla parte più diligente per promuovere il giudizio arbitrale;
condanna A. 45.55 S.r.l. a rifondere all’attrice metà delle spese di lite, frazione che liquida in € 5.065,54 per esborsi, € 7.000,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile;
riserva all’arbitro la regolazione delle spese tra l’attrice e B. G.;
pone definitivamente le spese di C.T.U. per metà a carico di A. 45.55 S.r.l. e per un quarto ciascuno dell’attrice e di B. G..(dott. E. A.).