L’INPS illustra le modalità di calcolo della NASpI spettante al lavoratore licenziato che non abbia, nel quadriennio di osservazione utile ai fini del calcolo dell’indennità, alcuna retribuzione utile perché posto in CIG a zero ore.
Con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre scorso, l’INPS ha chiarito le modalità di calcolo della NASpI in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, laddove esso sia stato interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione (CIG a zero ore).
Considerato che in tal caso è impossibile ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, poiché nei 4 anni precedenti non vi è stata alcuna giornata in presenza tale da consentire di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura dell’indennità di disoccupazione, e non potendo nemmeno ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione”, l’Istituito comunica che è quindi possibile ricorrere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi conguagliate dalla medesima o direttamente dall’INPS.
Successivamente, saranno fornite istruzioni dettagliate per la gestione della casistica.