Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 maggio 2024
Lavoratori sportivi: l’INPS detta le regole per l’accesso a NASpI e DIS-COLL
Arrivano le istruzioni per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI (in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico) e DIS-COLL (in favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di co.co.co.).
di La Redazione
Con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024, l'INPS fornisce le istruzioni operative per l'accesso alle forme di tutela contro la disoccupazione previste per i lavoratori del settore sportivo. In particolare, l'Istituto detta le regole per:
  • la NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico
  • la DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti co.co.co..

esempio

Il D.Lgs. n. n. 36/2021, in attuazione dell'art. 5 della L. n. 86/2019, ha innovato la disciplina dei rapporti di lavoro sportivo prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento delle tutele previdenziali per il settore del professionismo e l'estensione delle stesse al dilettantismo, settore in precedenza privo di una specifica regolamentazione.

Indennità di disoccupazione NASpI
Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001.

precisazione

È stata prevista una disciplina in deroga nei casi di stipula del contratto di apprendistato da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche e società professionistiche, con riferimento alle fattispecie di:
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.
I lavoratori sportivi in questione possono accedere alla prestazione per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.
 
L'importo è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

attenzione

L'importo massimo mensile dell'indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Per i lavoratori con contratto di co.co.co. nell'area del dilettantismo (che hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, e che a tal fine sono iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995) è dovuta la contribuzione derivante dall'applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03 per cento per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione (DIS-COLL).
 
Tali lavoratori possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i seguenti requisiti:
  • lo stato di disoccupazioneex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015
  • un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.
La prestazione è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

attenzione

La prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.

Documenti correlati