
Alle richieste di NASpI presentate da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere allegato il certificato medico che attesta il riacquisto della capacità lavorativa. Lo stesso vale in caso di infortunio/malattia professionale, il cui certificato è rilasciato dall’INAIL.
Con il messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024, l’INPS fornisce alcune indicazioni con riferimento alla percezione dell’indennità NASpI nel caso in cui la relativa domanda sia stata avanzata da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Come risaputo, la NASpI spetta a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto lavorativo o, se la domanda è stata presentata dopo tale momento, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. È stato poi chiarito che laddove sia sorto l’evento malattia comune indennizzabile dall’INPS ovvero di infortunio o malattia professionale indennizzabile dall’INAIL entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine per presentare la domanda resta sospeso per il periodo pari alla durata dell’evento, riprendendo a decorrere al suo termine per la parte residua.
In relazione a tale ipotesi, l’Istituto aveva precisato che laddove l’evento malattia/infortunio/malattia professionale sia concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, ove la domanda sia stata presentata entro tale termine, ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, quando essa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno.
Per evitare ritardi nell’istruttoria delle domande, l’INPS aveva già provveduto ad affidare gli accertamenti medico legali circa il riacquisto della capacità lavorativa ai fini della liquidazione dell’indennità direttamente alle Unità operative Complesse medico legali o alle Unità operative Semplici medico legali, ma per velocizzare ancor di più i tempi, con il messaggio in esame è stato comunicato che
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in tali casistiche deve essere allegato il certificato medico che attesta il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dall’Ente. |
Tali certificati, privi di diagnosi, dovranno essere allegati a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda o anche in un momento successivo con la presentazione del modello NASpI-Com.
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Tali indicazioni sono valide dal 1° marzo 2025. |