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28 ottobre 2024
Codice della crisi: risvolti contributivi del correttivo ter

Con il messaggio in commento, l'INPS illustra gli effetti delle novità apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 sul piano contributivo, con specifico riferimento alla transazione su crediti tributari e contributivi e al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

di La Redazione

Con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, l'INPS ha illustrato le nuove previsioni normative in materia di transazione su crediti tributari e contributivi e di trattamento dei crediti tributari e contributivi in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024, ovvero del c.d. correttivo ter al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 28 settembre 2024 e particolare importanza ricoprono quelle che regolano la competenza ad esprimere l'adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell'ambito di trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché all'interno delle procedure di concordato preventivo.

Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 136/2024)

Confermando la disciplina pregressa, la norma prevede che il debitore possa proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori e dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e relativi accessori sorti fino al momento della presentazione della proposta transattiva.

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Le proposte di transazione presentate a decorrere dal 28 settembre 2024, invece, sono soggette alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano, e l'adesione alle stesse è espressa attraverso la sottoscrizione successiva dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente.

L'atto viene sottoscritto anche dall'Agente della riscossione e

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l'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

La proposta di transazione e la documentazione necessaria va depositata presso la Direzione territoriale e qualora la proposta rientri nella competenza gestionale di più Direzioni territoriali, il deposito si effettua presso quella che risulta titolare del maggior credito, la quale assume il ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta raccordandosi con le altre strutture.

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L'adesione alla proposta deve avvenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Tale termine è suscettibile di aumento in caso di modifica della proposta (60 giorni) e di modifica che contenga una nuova proposta (90 giorni).

Una volta ottenuta l'adesione, il debitore può proporre domanda di omologazione della proposta di transazione.

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In mancanza di adesione entro il termine suindicato, il debitore può comunque chiedere l'omologazione della proposta.

Il debitore avrà l'onere di avvisare dell'iscrizione della domanda di omologazione l'Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie attraverso PEC. La struttura territoriale ricevente la comunicazione provvede immediatamente alla sua trasmissione verso la Direzione territoriale competente che dovrà a sua volta interessare l'Avvocatura territoriale ai fini della valutazione della presenza delle condizioni per proporre opposizione alla domanda di omologazione.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 21, comma 4, D. Lgs. n. 136/2024)

Con il piano di concordato, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e relativi accessori nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e relativi accessori, esclusivamente attraverso la proposta presentata ai sensi del medesimo articolo.

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Le proposte presentate a decorrere dal 28 settembre 2024 sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente.

Qualora la sede competente sia diversa rispetto a quella presso cui insiste il Tribunale ove è incardinata la procedura di concordato, l'espressione del voto è effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre sedi coinvolte, sulla base di decisione adottata dal Direttore regionale competente.

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