
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso ai sensi dell’art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.5.2023 il sig. esponeva che:
- in data 24.3.2015 era stata costituita la società , avente quale oggetto sociale la prestazione di attività e servizi di assistenza domiciliare, attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;
- il capitale sociale era pari ad € 10.000,00 e soci erano il medesimo ricorrente, per la quota del 30% (€ 3.000,00) e la sig.ra(omissis)per la quota del 70% (€ 7.000,00);
- il bilancio al 31.12.2021 aveva registrato perdite apparenti complessive per € 151.570,00, per ripianare le quali l’assemblea dei soci del 9.9.2022 aveva deliberato di: a) utilizzare la riserva legale per € 60,00; b) utilizzare il capitale sociale per € 10.000,00, con conseguente azzeramento dello stesso; c) aumentare il capitale sociale per € 141.510,00, con ricostituzione dello stesso per € 10.000,00 e sovrapprezzo di € 131.510,00 da destinare a copertura delle perdite;
- la delibera del 9.9.2022 aveva previsto che l’aumento di capitale sociale competesse: a)
alla(omissis)per € 7.000,00 a titolo di ricostituzione del capitale sociale e per € 99.057,00 a titolo di sovrapprezzo, corrispondenti alla quota del 70%; b) al medesimo ricorrente per € 3.000,00 a titolo di ricostituzione del capitale sociale e per € 42.453,00 a titolo di sovrapprezzo, corrispondenti alla quota del 30%;
- la delibera del 9.9.2022, inoltre, aveva previsto che “Tale aumento dovrà essere sottoscritto e liberato in denaro entro il termine del 14 ottobre 2022 (termine decorrente dalla data odierna, essendo tutti i soci presenti e quindi informati), con la precisazione che detto aumento dovrà essere liberato per intero sia per la parte relativa alla ricostituzione del capitale sociale che per la quota di sovrapprezzo ed essere quindi interamente versato all’atto della sottoscrizione”;
- nella delibera del 9.9.2022 era stata inserita la seguente condizione sospensiva “di subordinare sospensivamente l’efficacia della copertura delle perdite e quindi dell’azzeramento del capitale sociale all’integrale esecuzione della stessa delibera di aumento del capitale per cui, qualora il capitale sociale non sia ricostituito nei termini sopra illustrati e quindi non si avveri la suddetta condizione, il capitale sociale nominale sottoscritto non sarà azzerato ma rimarrà invariato nell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e l’organo amministrativo dovrà accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e conseguentemente provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2484, comma 3, c.c. nonché alla convocazione dell’assemblea per la nomina del/i liquidatore/i e relativa attribuzione di poteri ai sensi dell’art. 2487 c.c.”;
- l’efficacia della copertura delle perdite e dell’azzeramento del capitale sociale, dunque, era stata sospensivamente condizionata all’integrale esecuzione della delibera di aumento entro il termine del 14.10.2022;
- egli non aveva comunicato nulla all’amministratore in merito alla volontà di versare le quote di aumento del capitale sociale, mentre – a quanto gli constava – la aveva versato soltanto la sua quota di aumento del capitale sociale entro il 14.10.2022 e non anche la parte inoptata pari ad € 45.453,00;
- dalla visura camerale di(omissis)risultava che in data 24.10.2022 era stato iscritto il protocollo n. VR-2022-149536 in forza del quale la(omissis)risultava socia unica;
- tale iscrizione, tuttavia, doveva ritenersi arbitraria perché la delibera del 9.9.2022 era inefficace in quanto l’aumento del capitale sociale non era stato sottoscritto e liberato in denaro entro il termine del 14.10.2022, posto che la(omissis)entro tale data aveva versato soltanto la quota di sua competenza e non anche la parte inoptata, che invece era stata versata dalla(omissis)soltanto successivamente;
- doveva essere, pertanto, accertata l’inefficacia della delibera di aumento del capitale sociale e la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione del protocollo sopra richiamato, con conseguente ordine alla società di attivarsi in tal senso;
- soltanto così egli poteva essere reintegrato nella compagine sociale, dalla quale era stato illegittimamente estromesso in esecuzione della delibera del 9.9.2022, in realtà inefficace.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le resistenti, deducendo che:
- nella delibera del 9.9.2022 era stato previsto che “la parte dell’aumento non sottoscritta da un socio potrà essere sottoscritta dall’altro socio, purché quest’ultimo ne abbia fatto richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di sottoscrizione”;
- con p.e.c. del 13.10.2022 la(omissis)aveva manifestato la volontà di sottoscrivere e liberare il versamento della quota di sua spettanza e “di esercitare il diritto di sottoscrizione, anche per la quota inoptata del socio sig.(omissis)così come previsto dall’assemblea, di cui vorrete comunicarmi l’esito”;
- in data 14.10.2022 la(omissis)aveva versato a mezzo assegni circolari gli importi di € 7.000,00 ed € 99.057,00;
- in data 19.10.2022(omissis)(omissis)aveva comunicato alla(omissis)che nulla era intervenuto ed era stato comunicato per conto del(omissis)cosicché con assegni circolari di pari data la(omissis)aveva versato anche la quota di quest’ultimo, pari ad € 45.453,00;
- l’interpretazione proposta dal ricorrente si basava su una lettura erronea della delibera del 9.9.2022, che doveva essere interpretata nel senso che entro il 14.10.2022 ogni socio avrebbe dovuto versare la propria quota di aumento del capitale sociale e soltanto manifestare la volontà di sottoscrivere la quota eventualmente rimasta inoptata da parte dell’altro socio, potendo poi il versamento di quest’ultima essere effettuato anche successivamente;
- diversamente, quanto deliberato non poteva essere attuato e la delibera avrebbe dovuto essere considerata invalida per impossibilità di esecuzione, posto che soltanto successivamente alle ore 23,59 del 14.10.2022 l’amministratore aveva potuto accertare le scelte dei soci e soltanto a seguito della comunicazione della società del 19.10.2022 la
aveva potuto conoscere quanto era accaduto;
- l’interpretazione del(omissis)non era in linea con la volontà dei soci e con il dato letterale della delibera, poiché seguendo la ricostruzione del ricorrente non vi sarebbe stata la necessità di prevedere che la parte dell’aumento non sottoscritta da un socio poteva essere sottoscritta dall’altro purché quest’ultimo ne avesse fatto richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di sottoscrizione;
- se i due momenti della richiesta dell’esercizio del diritto d’opzione e del versamento della quota integrativa del capitale sociale fossero stati unificati entro il 14.10.2022 non avrebbe avuto senso esigere che il socio facesse richiesta di esercitare il diritto a (omissis) sottoscrivere la quota rimasta inoptata, poiché sarebbe stato sufficiente il versamento dell’intero capitale sociale;
- l’interpretazione secondo la quale entro il 14.10.2022 era sufficiente dichiarare la volontà di sottoscrivere la quota eventualmente rimasta inoptata e non anche versare la stessa era confermata dalla stessa condizione sospensiva richiamata dal ricorrente che prevedeva l’inefficacia dell’aumento “in caso di mancata sottoscrizione integrale”, e non in caso di mancato versamento;
- la domanda di inefficacia dell’aumento di capitale e della variazione della compagine sociale, dunque, era infondata.
Insistevano pertanto per l’accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
La causa veniva istruita con l’interrogatorio formale del ricorrente e con l’escussione della testimonianza del Notaio che aveva rogato la delibera del 9.9.2022 e veniva infine rinviata per discussione all’udienza del 16.1.2025, in vista della quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Nel merito, va osservato che la questione centrale della presente controversia attiene all’esatta interpretazione della delibera del 9.9.2022 dell’assemblea di(omissis)con specifico riguardo alle condotte dei soci da tenere entro il 14.10.2022.
Come si è già esposto in narrativa, infatti, il ricorrente sostiene che entro tale termine ciascun socio avrebbe dovuto sottoscrivere e versare sia la quota di aumento di capitale sociale di sua pertinenza sia la quota di aumento di capitale sociale di pertinenza dell’altro socio per l’ipotesi in cui quest’ultimo non avesse inteso partecipare all’aumento di capitale.
Le resistenti, invece, affermano che entro il 14.10.2022 ciascun socio avrebbe dovuto sottoscrivere e versare soltanto la quota di capitale sociale di sua pertinenza e limitarsi a manifestare la volontà di sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza dell’altro socio per l’ipotesi in cui questa fosse rimasta non sottoscritta, potendo versare l’importo di quest’ultima anche in un momento successivo.
Per risolvere tale problematica interpretativa appare innanzitutto opportuno riportare il deliberato dell’assemblea:
“DELIBERA
1) di prendere atto che dal sopra citato bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dai soci in data 21 giugno 2022 e debitamente depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese (protocollo n. 92336/2022 in data 22 giugno 2022), emergono perdite complessivamente pari ad Euro 125.062,00 (centoventicinquemilasessantadue virgola zero zero), di cui Euro 55.144,00 (cinquantacinquemila centoquarantaquattro virgola zero zero) per perdite portate a nuovo ed Euro 69.918,00 (sessantanovemila novecentodiciotto virgola zero (zero) per perdite di esercizio;
2) di approvare la sopra allegata situazione patrimoniale straordinaria della società aggiornata alla data del 31 maggio 2022, nella quale trova evidenza l’ulteriore perdita pari ad Euro 26.508,00 (ventiseimilacinquecentootto virgola zero zero), per cui le perdite registrate dalla società ammontano complessivamente ad Euro 151.570,00 (centocinquantunomila cinquecentosettanta virgola zero zero), come sopra illustrato dal Presidente;
3) di ripianare le perdite, sopra quantificate, nel modo seguente:
- mediante utilizzo della riserva legale iscritta in detta situazione patrimoniale per Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero), con conseguente riduzione delle perdite da Euro 151.570,00 (centocinquantunomila cinquecentosettanta virgola zero zero) ad Euro 151.510,00 (centocinquantunomila cinquecentodieci virgola zero zero);
- mediante azzeramento del capitale sociale con conseguente riduzione delle perdite da Euro 151.510,00 (centocinquantunomila cinquecentodieci virgola zero zero) ad Euro 141.510,00 (centoquarantunomila cinquecentodieci virgola zero zero);
- mediante versamento, da parte dei soci, del sovraprezzo di Euro 141.510,00 (centoquarantunomila cinquecentodieci virgola zero zero) previsto al fine di ripianare integralmente le perdite residue, nell’ambito della ricostituzione del capitale sociale di cui infra. A tale riguardo si precisa che di tale sovrapprezzo:
* l’importo di Euro 99.057,00 (novantanovemilacinquantasette virgola zero zero) - corrispondente all’aliquota del 70% (settanta per cento) - è di spettanza del socio signora
; l’importo di Euro 42.453,00 (quarantaduemila quattrocentocinquantatre virgola zero zero)
– corrispondente all’aliquota del 30% (trenta per cento) - è di spettanza del socio signor 4)(omissis)di ricostituire il capitale sociale ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con un sovrapprezzo di Euro 141.510,00 (centoquarantunomila cinquecentodieci virgola zero zero) - sovrapprezzo funzionale al ripianamento delle perdite residue - mediante un aumento a pagamento da offrire in sottoscrizione (c.d. opzione) ai soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni sociali e da liberarsi mediante conferimenti in denaro.
Tale aumento dovrà essere sottoscritto e liberato in denaro entro il termine del 14 ottobre 2022 (termine decorrente dalla data odierna, essendo tutti i soci presenti e quindi informati), con la precisazione che detto aumento dovrà essere liberato per intero sia per la parte relativa alla ricostituzione del capitale sociale che per la quota di sovrapprezzo ed essere quindi interamente versato all’atto della sottoscrizione.
La parte dell’aumento non sottoscritta da un socio potrà essere sottoscritta dall’altro socio, purché quest’ultimo ne abbia fatto richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di sottoscrizione (c.d. opzione).
Al fine di facilitare le operazioni di sottoscrizione si precisa che tale aumento di capitale sociale con il relativo sovrapprezzo (sovrapprezzo funzionale al ripianamento delle perdite residue, come sopra indicato) compete ai soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni sociali nelle seguenti misure:
*(omissis)al socio signora(omissis), per Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), con un sovrapprezzo di Euro 99.057,00 (novantanovemilacinquantasette virgola zero zero), corrispondente all’aliquota del 70% (settanta per cento);
*(omissis)al socio signor(omissis)per Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), con un sovrapprezzo di Euro 42.453,00 (quarantaduemila quattrocentocinquantatre virgola zero zero), corrispondente all’aliquota del 30% (trenta per cento).
Ai sensi dell’art. 2481 bis, comma 6, c.c., nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione, l’organo amministrativo dovrà depositare, per l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese, un’attestazione che l’aumento è stato eseguito.
Detto aumento sarà inscindibile, per cui in caso di mancata sottoscrizione integrale, esso resterà privo di effetti e l’organo amministrativo dovrà accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e conseguentemente provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2484, comma 3, c.c. nonché alla convocazione dell’assemblea per la nomina del/i liquidatore/i e relativa attribuzione di poteri ai sensi dell’art. 2487 c.c.;
5)(omissis)di subordinare sospensivamente l’efficacia della copertura delle perdite e quindi dell’azzeramento del capitale sociale all’integrale esecuzione della stessa delibera di aumento del capitale per cui, qualora il capitale sociale non sia ricostituito nei termini sopra illustrati e quindi non si avveri la suddetta condizione, il capitale sociale nominale sottoscritto non sarà azzerato ma rimarrà invariato nell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e l’organo amministrativo dovrà accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e conseguentemente provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2484, comma 3, c.c. nonché alla convocazione dell’assemblea per la nomina del/i liquidatore/i e relativa attribuzione di poteri ai sensi dell’art. 2487 c.c.;
6)(omissis)di delegare all’organo amministrativo il compito di curare l’esecuzione materiale del deliberato aumento di capitale sociale;
7)(omissis)di prendere atto che, qualora il capitale sociale sia ricostituito nell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), lo statuto della società non dovrà essere aggiornato (relativamente all’importo del capitale sociale che, appunto, rimarrebbe invariato)”.
Ciò premesso, deve osservarsi che la testimonianza del Notaio(omissis)non offre elementi utili circa il punto decisivo della controversia come sopra individuato, giacché il teste ha dichiarato di non ricordare “se le parti, in occasione dell’assemblea, avessero esplicitamente affrontato l’argomento, ossia se avessero discusso se entro il 14.10.2022 avrebbe dovuto essere fatta non solo la sottoscrizione, ma anche il relativo versamento” e ha svolto delle considerazioni su cosa fosse opportuno (“era meglio per tutti che sia la sottoscrizione sia il versamento – vista la situazione della perdita – fossero fatti entrambi entro il 14.10.2022”) e sulla natura consensuale e non reale della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.
Queste ultime, tuttavia, sono valutazioni personali del testimone, a cui non può essere riconosciuta valenza dirimente per ricostruire la volontà delle parti, la quale, pertanto, dovrà essere individuata sulla base del testo della delibera assembleare del 9.9.2022.
Proprio prendendo le mosse dal complessivo tenore letterale di quest’ultima, appare corretta l’interpretazione proposta dalla(omissis)e da (omissis).
La ricostruzione del(omissis)invero, valorizza il secondo periodo del punto 4 della delibera, il quale prevede che “Tale aumento dovrà essere sottoscritto e liberato in denaro entro il termine del 14 ottobre 2022 (termine decorrente dalla data odierna, essendo tutti i soci presenti e quindi informati), con la precisazione che detto aumento dovrà essere liberato per intero sia per la parte relativa alla ricostituzione del capitale sociale che per la quota di sovrapprezzo ed essere quindi interamente versato all’atto della sottoscrizione”, ma omette di considerare quanto specificato nel terzo periodo del punto 4, in cui si legge che “La parte dell’aumento non sottoscritta da un socio potrà essere sottoscritta dall’altro socio, purché quest’ultimo ne abbia fatto richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di sottoscrizione (c.d. opzione)”.
Così operando, tuttavia, il ricorrente applica erroneamente i canoni dell’interpretazione del contratto, che possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari (cfr. Cass. n. 12568/2021), poiché considera isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (cfr., mutatis mutandis, art. 1363 c.c.).
Le condotte che i soci dovevano tenere entro il 14.10.2022, dunque, vanno ricavate non solo dal periodo richiamato dal ricorrente, ma anche dal successivo, il quale – a ben vedere – disciplina proprio la specifica ipotesi oggetto di causa, ossia la sottoscrizione della quota dell’altro socio che quest’ultimo abbia deciso di non sottoscrivere.
Ecco che, da una lettura coordinata del secondo e del terzo periodo del punto 4, emerge che entro il 14.10.2022 ogni socio avrebbe dovuto:
- dichiarare di voler sottoscrivere la propria quota di aumento del capitale;
- versare integralmente l’importo della propria quota di aumento del capitale;
- richiedere di sottoscrivere la quota di aumento di capitale dell’altro socio per l’ipotesi in cui quest’ultimo avesse deciso di non sottoscrivere.
Ciò, peraltro, è in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente (cfr., ex multis, Cass. n. 19813/2009 nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, sez. impresa, 10 marzo 2023, n. 2609).
La ricostruzione del(omissis)inoltre, è erronea sotto un altro profilo, giacché interpreta l’espressione “nei termini sopra illustrati” contenuta nel punto 5 come riferita al rispetto della scadenza del 14.10.2022, mentre tale locuzione deve essere intesa come un rinvio a tutte le modalità illustrate, e quindi anche alla richiesta di sottoscrivere la quota eventualmente non sottoscritta dall’altro socio di cui al terzo periodo del punto 4.
Infine, l’interpretazione proposta dalle resistenti appare preferibile sul piano logico, dovendosi ricordare che anche tale criterio è utilizzabile nell’interpretazione delle delibere assembleari delle società di capitali (cfr. sempre Cass. n. 12568/2021).
Da un lato, infatti, se i soci avessero inteso imporre il versamento entro il 14.10.2022 sia della quota di aumento di capitale sociale di pertinenza di ciascun socio sia della quota di pertinenza dell’altro socio eventualmente non sottoscritta, allora non si vedrebbe l’utilità della specificazione di cui al terzo periodo del punto 4 della delibera, che prescriveva soltanto una “richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di sottoscrizione” per quanto riguardava “la parte dell’aumento non sottoscritta da un socio”.
Dall’altro, sul piano pratico, si deve osservare che ciascun socio poteva conoscere le determinazioni dell’altro socio in merito alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale soltanto una volta scaduto il termine del 14.10.2022, cosicché ciò che poteva esigersi era soltanto una manifestazione di interesse a sottoscrivere anche quest’ultima per l’ipotesi in cui fosse rimasta inoptata, e non anche il versamento della somma corrispondente.
La(omissis)ha rispettato la scadenza previste dal punto 4 della delibera del 9.9.2022, poiché entro il 14.10.2022 ha sottoscritto e versato la propria quota e ha, altresì, dichiarato “formalmente la piena ed incondizionata volontà di esercitare il diritto di sottoscrizione, anche per la quota inoptata dal socio sig.(omissis)(cfr. docc. nn. 2, 3, 4 e 5(omissis)(omissis); una volta, poi, che in data 19.10.2022(omissis)(omissis)le ha comunicato che il(omissis)non aveva comunicato alcuna determinazione (cfr. doc. n. 6), la(omissis)ha versato con assegno circolare di pari data anche la somma corrispondente alla quota di pertinenza di quest’ultimo (docc. nn. 7 e 8).
Come si è anticipato, non si poteva pretendere che entro il 14.10.2022 la(omissis)versasse anche l’importo della quota del ricorrente, sia perché tale adempimento non era previsto dalla delibera del 9.9.2022 – che esigeva soltanto la manifestazione di volontà di sottoscrivere anche la quota eventualmente rimasta inoptata e non anche il versamento della somma corrispondente – sia perché soltanto dopo che era maturata la scadenza del 14.10.2022 la(omissis)era in condizione di sapere se il(omissis)avesse o meno sottoscritto la sua quota.
Il fatto, poi, che la delibera del 9.9.2022 non prevedesse alcun termine per il versamento della quota inoptata è irrilevante, poiché, come si è visto, la(omissis)ha versato l’importo corrispondente alla quota del ricorrente entro un termine assolutamente ragionevole, ossia con assegni circolari emessi in data 19.10.2022 – stesso giorno in cui(omissis)le ha comunicato che il(omissis)non aveva sottoscritto la sua quota – e consegnati al legale rappresentante di(omissis)(omissis)il giorno successivo (cfr. sempre docc. nn. 7 e 8).
Ne consegue che la delibera del 9.9.2022 deve ritenersi efficace e che le domande del ricorrente devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite vanno poste a carico del(omissis)siccome soccombente.
I compensi si liquidano facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, poiché la controversia è incentrata sulla soluzione di un’unica questione e ha natura documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n.(omissis)R.G. promossa da (omissis) contro (omissis)e (omissis), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei resistenti le spese di lite, che si liquidano per ognuno di essi in € 7.616,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.