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3 febbraio 2025
L’aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita dell'imposizione di un sovrapprezzo
Tuttavia, quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quote/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio minoritario, può essere segno di volontà lesiva.
di La Redazione
Alfa s.a. (societè anonyme) impugna alcune deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Beta s.r.l. (poi Gamma s.p.a.) relative all'operazione di acquisto della convenuta da parte di una società terza. In particolare, viene contestata la delibera con cui è stato disposto l'aumento di capitale, in quanto ritenuta lesiva dall'attrice dei suoi interessi di socio di minoranza.

Il Tribunale di Venezia investito della questione, nel rigettare le richieste attoree con sentenza n. 3529/2024, fa alcune precisazioni in ordine ad abuso di maggioranza, mancata previsione del sovrapprezzo e convocazione dell'assemblea.

Abuso di maggioranza

L'abuso di maggioranza costituisce un esercizio del diritto di voto in modo contrario alla buona fede, situazione che si verifica quando il socio di maggioranza eserciti il voto allo scopo di ledere il socio di minoranza, oppure intenda avvantaggiarsi ingiustificatamente in danno dello stesso. In questo contesto l'interesse sociale al risultato del voto così esercitato non costituisce elemento dirimente, ma piuttosto un importante elemento di riscontro, nel senso che talvolta l'interesse sociale in realtà resta neutro oppure astrattamente sussiste comunque.

Mancata previsione del sovrapprezzo

L'aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita, per legge, di imposizione di sovrapprezzo, che è strumento la cui principale funzione è quella di non ledere i soci e beneficio di terzi investitori. Tuttavia, quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quote/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio minoritario, può essere segno di volontà lesiva.

Convocazione dell'assemblea

Il dettato dell'art. 2479-bis comma 1 c.c., secondo orientamento giurisprudenziale, va inteso nel senso letterale: la convocazione valida alla sola condizione che la raccomandata sia spedita nel termine, salva la prova da parte del socio dell'impossibilità di partecipare derivante da causa non a lui imputabile (ad esempio, il pervenimento della raccomandata in tempo non utile).
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