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5 marzo 2025
Danni catastrofali: arrivano le modalità attuative degli schemi di assicurazione
Pubblicato il Decreto n. 18/2025 del Mimit e del Mef recante le modalità attuative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali che le imprese dovranno sottoscrivere a partire dal 31 marzo 2025.
di La Redazione
In G.U. n. 48/2025 è stato pubblicato il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Mimit e del Mef recante il Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, Legge n. 213/2023.

attenzione

Si ricorda che l'entrata in vigore di tale obbligo, rinviata per ultimo dal D.L. n. 202/2024 (Milleproroghe) conv. da L. n. 15/2025, è prevista per il 31 marzo 2025.

Nello specifico, il provvedimento disciplina: 

precisazione

Viene specificato cosa si intende per:
  • alluvione, inondazione ed  esondazione;
  • sisma;
  • frana.
  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità; 

precisazione

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

precisazione

Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), Regolamento IVASSn. 38/2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi ex art. 1, comma 101, L. n. 213/2023, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

  • l'aggiornamento dei valori di cui all'art. 1, comma 104, Legge n. 213/2023
  • le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
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