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21 febbraio 2025
Le novità per le imprese dalla conversione in legge del Milleproroghe 2025
Via libera definitivo della Camera al DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 202/2024 recante «disposizioni urgenti in materia di termini normativi». Quali sono le novità per le imprese?
di La Redazione
La Camera, con 165 voti favorevoli e 105 contrari, ha approvato in via definitiva il DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe 2025) recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
 
Tra le novità previste, alcune riguardano il mondo delle imprese.
Assemblee da remoto di società ed enti
L'introduzione dell'art. 3, comma 1-sexies, durante l'iter di conversione, ha esteso a numerose tipologie di enti la possibilità di applicare modalità semplificate per la convocazione e la gestione delle assemblee fino al 31 dicembre 2025. Queste modifiche rispondono a una crescente necessità di modernizzare e rendere più accessibili le procedure assembleari, in un contesto sempre più digitalizzato.

Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici

Per questi enti, è stata introdotta la possibilità di organizzare assemblee in modalità completamente digitale. Nello specifico, le assemblee possono essere convocate con avviso che prevede espressioni di voto elettroniche o per corrispondenza, e la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione. Questa opzione si estende anche alle assemblee ordinarie e straordinarie, in deroga alle disposizioni statutarie che non contemplano questi strumenti. Non è nemmeno necessario che le figure previste per la validità dell'assemblea, come il presidente, il segretario o il notaio, siano presenti fisicamente nello stesso luogo.

Società a responsabilità limitata

Anche per le s.r.l. è previsto un ampliamento delle modalità di espressione del voto. Fino al 2025, sarà possibile votare per consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2479, comma 4 c.c..

Società quotate

Le società quotate in borsa, oltre alle possibilità di voto a distanza, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF). Ciò consente la partecipazione all'assemblea esclusivamente attraverso il rappresentante designato, con la possibilità di conferire deleghe e subdeleghe. Questa normativa si estende anche alle società ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali e alle società con una notevole diffusione delle azioni tra il pubblico.

Banche e mutue assicuratrici

Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, nonché le mutue assicuratrici, possono adottare il rappresentante designato per facilitare l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, in deroga alle clausole statutarie eventualmente presenti. L'intervento all'assemblea può, quindi, avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, come stabilito nel TUF.

Associazioni e fondazioni

Un'altra categoria che beneficia di questa semplificazione sono le associazioni e le fondazioni, per le quali le stesse modalità di partecipazione digitale sono applicabili, in virtù del comma 8-bis del D.L. n. 18/2020. In particolare, la L. n. 104/2024 ha esteso la possibilità di partecipare alle assemblee delle associazioni del terzo settore anche tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che l'identità degli associati sia verificata, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Obbligo assicurativo per danni catastrofali
La legge di conversione introduce importanti modifiche sull'obbligo di stipula delle polizze assicurative per i danni catastrofali, specificamente per quanto riguarda le scadenze, differenziando tra i vari settori:
  • pesca e acquacoltura;

precisazione

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine per la stipula è stato posticipato al 31 dicembre 2025. Questo slittamento, introdotto durante l'esame parlamentare, offre più tempo alle imprese per adeguarsi.

  • tutte le altre imprese.

precisazione

Per tutte le altre categorie di imprese, la scadenza per l'adozione della polizza rimane fissata al 31 marzo 2025, come originariamente previsto.

Restano escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale prevista dall'art. 1, commi 515 e seguenti della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

attenzione

Le imprese che non adempiranno potrebbero subire conseguenze in merito all'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche. In particolare, ciò include anche i contributi legati a eventi calamitosi e catastrofali, per i quali l'inadempimento dell'obbligo potrebbe limitare l'accesso a risorse previste per le emergenze.

Rendicontazione di sostenibilità
I commi 14-bis, 14-ter e 14-undecies dell'art. 3 introduce alcune modifiche importanti in ambito di reporting di sostenibilità, con particolare attenzione agli aspetti legati alla certificazione e alla formazione dei revisori legali.
 
In attesa dell'adozione del decreto del MEF previsto dall'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 39/2010, i revisori legali possono rilasciare l'attestazione della sostenibilità relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Questa possibilità è concessa a condizione che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, i revisori abbiano accumulato almeno 5 crediti formativi nelle aree legate alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità, in accordo con l'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010.
 
Inoltre, nonostante l'abrogazione del D.Lgs. n. 254/2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle sanzioni (art. 8) e ai poteri di coordinamento tra le Autorità (art. 9) del precedente decreto. Questo significa che, per le dichiarazioni non finanziarie riguardanti gli esercizi che sono iniziati prima del 1° gennaio 2024, le aziende saranno ancora soggette alle sanzioni previste nel vecchio quadro normativo.
Altre novità
Tra le altre misure riguardanti le imprese:
  • novità per i confidi;
  • proroga permessi di costruire;
  • proroga iscrizione RENTRI;
  • credito d'imposta nelle ZLS;
  • proroga entrata in vigore del regime IVA per gli ETS.

attenzione

La Legge di conversione (n. 15/2025) è stata pubblicata in G.U. n. 45/2025.

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