
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici
Per questi enti, è stata introdotta la possibilità di organizzare assemblee in modalità completamente digitale. Nello specifico, le assemblee possono essere convocate con avviso che prevede espressioni di voto elettroniche o per corrispondenza, e la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione. Questa opzione si estende anche alle assemblee ordinarie e straordinarie, in deroga alle disposizioni statutarie che non contemplano questi strumenti. Non è nemmeno necessario che le figure previste per la validità dell'assemblea, come il presidente, il segretario o il notaio, siano presenti fisicamente nello stesso luogo.Società a responsabilità limitata
Anche per le s.r.l. è previsto un ampliamento delle modalità di espressione del voto. Fino al 2025, sarà possibile votare per consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni previste dall'Società quotate
Le società quotate in borsa, oltre alle possibilità di voto a distanza, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF). Ciò consente la partecipazione all'assemblea esclusivamente attraverso il rappresentante designato, con la possibilità di conferire deleghe e subdeleghe. Questa normativa si estende anche alle società ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali e alle società con una notevole diffusione delle azioni tra il pubblico.Banche e mutue assicuratrici
Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, nonché le mutue assicuratrici, possono adottare il rappresentante designato per facilitare l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, in deroga alle clausole statutarie eventualmente presenti. L'intervento all'assemblea può, quindi, avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, come stabilito nel TUF.Associazioni e fondazioni
Un'altra categoria che beneficia di questa semplificazione sono le associazioni e le fondazioni, per le quali le stesse modalità di partecipazione digitale sono applicabili, in virtù del comma 8-bis del- pesca e acquacoltura;
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Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine per la stipula è stato posticipato al 31 dicembre 2025. Questo slittamento, introdotto durante l'esame parlamentare, offre più tempo alle imprese per adeguarsi. |
- tutte le altre imprese.
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Per tutte le altre categorie di imprese, la scadenza per l'adozione della polizza rimane fissata al 31 marzo 2025, come originariamente previsto. |
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Le imprese che non adempiranno potrebbero subire conseguenze in merito all'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche. In particolare, ciò include anche i contributi legati a eventi calamitosi e catastrofali, per i quali l'inadempimento dell'obbligo potrebbe limitare l'accesso a risorse previste per le emergenze. |
- novità per i
confidi ; - proroga permessi di costruire;
- proroga iscrizione RENTRI;
- credito d'imposta nelle ZLS;
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proroga entrata in vigore del regime
IVA per gli ETS.
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La Legge di conversione (n. 15/2025) è stata pubblicata in G.U. n. 45/2025. |