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11 marzo 2025
Nessun diritto ai permessi 104 se il parente disabile è assistito h24

Confermato il licenziamento del dipendente per aver abusato dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 poiché il parente disabile si trovava ricoverato presso una struttura per anziani del tutto assimilabile a una struttura ospedaliera.

di La Redazione

Il Giudice di secondo grado confermava la sentenza impugnata, ritenendo legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per aver abusato dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

ilcaso

La Corte d'Appello riteneva infatti raggiunta la prova dell'abuso per tre giorni lavorativi, risultando che il parente disabile del lavoratore si trovava ricoverato presso una struttura di assistenza h 24 che poteva ritenersi del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera, e le sue visite peraltro erano state ristrette ad appena mezz'ora al giorno, dunque per un tempo limitatissimo in ciascuna delle giornate di permesso fruite.

Il lavoratore impugna la decisione mediante ricorso per cassazione lamentando un'interpretazione troppo ristretta sulla normativa sui permessi 104.

Non è dello stesso avviso la Cassazione, che con l'ordinanza n. 5948 del 6 marzo 2025 dichiara inammissibile il ricorso.
Il ricorrente infatti non si è confrontato con una delle ragioni del rigetto, quella decisiva concernente il fatto che il parente disabile era ricoverato presso una struttura per persone anziane che era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera, considerando l'assistenza sanitaria continua che la caratterizzava, e tale circostanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 L. n. 104/1992, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.
Nulla da fare dunque per il lavoratore, ormai ex.

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