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14 febbraio 2025
Permessi 104: licenziato il dipendente che sfrutta il torneo di golf per una gita fuori porta con il parente disabile

Se manca il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, il licenziamento per giusta causa è sempre legittimo.

di La Redazione

La causa ha origine dal licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, dipendente di ANAS, per avere egli abusato di un permesso concessogli ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. Era infatti emerso che il lavoratore, al posto che occuparsi del parente disabile, aveva utilizzato il permesso per partecipare a un campionato di golf.
La decisione del datore di lavoro viene ritenuta legittima tanto dal Giudice di primo grado, quanto dal Giudice di seconde cure, dunque il lavoratore propone ricorso in Cassazione sostenendo, tra i diversi motivi, che la gita era stata programmata proprio per consentire al parente assistito di svagarsi. Inoltre, il campionato non era durato tutto il giorno, sostiene il ricorrente, ma solo un paio di ore, consentendogli di passare il resto della giornata con il familiare.

Non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 2619 del 4 febbraio 2025 rigetta il ricorso del lavoratore, ribadendo che i permessi ex L. n. 104/1992 sono riconosciuti proprio in ragione dell'assistenza al disabile che è, appunto, causa del riconoscimento del permesso, quindi l'assenza dal lavoro per fruire di detto permesso deve per forza di cose porsi in correlazione diretta con l'esigenza di soddisfare tale diritto, cioè l'assistenza del disabile. Nessun elemento logico o testuale consente infatti di attribuire al beneficio una funzione compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal lavoratore per l'assistenza prestata al disabile, tanto meno la norma permette di fruire del permesso per esigenze diverse da quelle che gli sono proprie, e ciò per una ragione ben chiara che si sostanzia nel sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro, chiamato a fare a meno di un dipendente, sacrificio che può quindi giustificarsi solo in presenza delle esigenze riconosciute dal Legislatore come meritevoli di tutela superiore.
Laddove, in altri termini, venga a mancare il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, non può essere riconosciuto alcun diritto coerente con la sua funzione e quindi si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto.
La condotta del lavoratore risulta infatti lesiva in tal caso della buona fede, privando il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento a lui riposto, integrando una indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale, oltre che un vero e proprio abuso del diritto.

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