
L'avviso era stato emesso perché il contribuente non aveva rispettato...
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina del 15.6.2017 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da BC contro l'avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, avente come presupposto la decadenza dalle agevolazioni prima casa per non avere ottemperato, nei diciotto mesi dall'acquisto, all'impegno di unificare l'immobile acquistato con l'abitazione principale.
I giudici di primo grado, in particolare, annullavano l'avviso di liquidazione sul presupposto che l'omessa unificazione degli immobili nel termine di diciotto mesi era dovuta a causa di forza maggiore (lungaggini burocratico amministrative).
2. La CTR Sicilia rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva documentato di avere intrapreso tempestivamente la pratica amministrativa per ottenere l'autorizzazione all'accorpamento dell'unità immobiliare acquistata con regime fiscale agevolato con l'appartamento destinato ad abitazione principale, e che la pratica era rimasta inevasa dall'amministrazione comunale a causa del mancato rinvenimento negli uffici amministrativi della documentazione inerente l'isolato in cui ricadeva l'immobile in questione, sicchè l'omessa unificazione era dipesa da cause non imputabili alla contribuente e non prevedibili dalla stessa, integranti quindi causa di forza maggiore.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. BC non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 Tariffa, parte I, nota 11, e 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 e 14 disp. att. e.e., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, se il dato relativo alla variazione catastale (per fusione di unità immobiliari già separatamente censite) può costituire (in chiave probatoria) adempimento rilevante, ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se l'evento dell'accorpamento delle unità immobiliari contigue, che deve identificarsi con l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente; evento, questo, che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.
1.1. Il motivo è inammissibile.
L'Agenzia sostiene che, al fine di dimostrare l'accorpamento di unità immobiliari contigue, possono concorrere (oltre alla variazione catastale) anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto, quale la documentazione di riscontro delle opere realizzate che offrano la prova della «effettiva unione sia funzionale che impiantistica» delle unità immobiliari oggetto di accorpamento.
In definitiva, secondo la ricorrente, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Ufficio per l'esercizio dei poteri di accertamento (ex art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986), è rispettato se il contribuente realizza l'effettiva unificazione delle unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.
Inoltre, sostiene che, perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione, in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, e che non dipenda in alcun modo da avvenimenti connessi per qualsiasi motivo al comportamento della parte interessata, laddove nessuna causa esimente di forza maggiore poteva essere ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui tutte le difficoltà burocratiche invocate dalla contribuente erano connotate da una sicura prevedibilità.
Orbene, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.
A ben vedere, la ricorrente sollecita, avuto riguardo al profilo della forza maggiore, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede.
La censura, tuttavia, astrattamente possibile sul piano motivazionale, sarebbe preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppia conforme, né la ricorrente ha dedotto che le decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni di fatto.
Del resto, la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia unificato all'abitazione principale l'immobile contiguo acquistato nel termine di diciotto mesi dell'acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile ed essere caratterizzati dal requisito della non imputabilità al contribuente.
In particolare, come ha avuto modo di chiarire Cass., Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020. <<In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto>>.
I giudici di merito hanno individuato la causa di forza maggiore nel fatto che il mancato reperimento (non imputabile) della documentazione sull'isolato, nell'ambito di una pratica edilizia tempestivamente attivata, ostava all'esecuzione in tempo utile dei lavori necessari all'accorpamento. Questa ratio, che presuppone la riconoscibilità dell'agevolazione solo all'esito dell'unificazione (non catastale ma) effettiva (strutturale, funzionale ed impiantistica), è almeno astrattamente idonea ad integrare una ipotesi di forza maggiore, non potendosi logicamente escludere che l'inizio o il prosieguo dei lavori di accorpamento necessitassero in effetti di permessi amministrativi, a loro volta necessitanti di documentazione concernente l'isolato (da altra riferita sentenza di merito sullo stesso avviso a fini mutuo si evince che si trattava di fabbricato con amianto in zona sottoposta a vincolo di Sovrintendenza), né avendo, comunque, l'Agenzia dedotto alcunchè in senso contrario.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimata svolto difese.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.