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19 febbraio 2025
Anche i ruderi sono soggetti al bonus “prima casa”
L'agevolazione può essere concessa anche per un immobile collabente se l'acquirente dichiara di volerlo ristrutturare per adibirlo a propria abitazione e avvia le necessarie pratiche edilizie entro il termine triennale previsto dalla legge. Quello che conta, infatti, non è l'effettiva abitabilità al momento dell'acquisto, ma la destinazione finale dichiarata e la concreta possibilità di rendere l'immobile abitabile attraverso interventi edilizi.
di La Redazione
Il caso di specie riguarda la richiesta di agevolazione fiscale “prima casa” avanzata dall'acquirente di un fabbricato in stato di rudere, classificato catastalmente come collabente (categoria F2) e quindi privo di abitabilità e di capacità di produrre reddito a causa del suo stato di degrado. 
L'immobile era stato acquistato con l'applicazione dell'imposta di registro agevolata al 2%, prevista dall'art. 1 e dalla nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
L'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione dell'agevolazione, ritenendo che il rudere non potesse beneficiare dell'imposta ridotta in quanto assimilabile a un'area edificabile, e procedeva a liquidare l'imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, con un recupero di 8.400 euro. 
Secondo la contribuente alienante, invece, i fabbricati collabenti dovrebbero essere assimilati a immobili in costruzione, anch'essi non abitabili al momento dell'acquisto ma comunque ritenuti idonei a beneficiare dell'agevolazione prima casa, senza la necessità di rispettare un termine per il completamento della ristrutturazione. 
I giudici di primo grado accoglievano tale tesi, sostenendo che il termine triennale per i controlli decorresse dalla fine dei lavori e non dalla data del rogito. Tale decisione veniva confermata anche dalla CTR.
Avverso tale decisione, il Fisco ricorre per cassazione.
 

attenzione

Ma quindi è possibile applicare l'agevolazione fiscale “prima casa” anche all'acquisto di immobili collabenti, cioè quegli edifici iscritti in catasto nella categoria F/2 perché in stato di rovina e non produttivi di reddito?

Secondo l'Agenzia delle Entrate no, in quanto tali ruderi non sono idonei all'uso abitativo al momento dell'acquisto. Tuttavia, la Corte di Cassazione è di altro avviso, infatti l'agevolazione può essere concessa anche per un immobile collabente se l'acquirente dichiara di volerlo ristrutturare per adibirlo a propria abitazione e avvia le necessarie pratiche edilizie entro il termine triennale previsto dalla legge. Quello che conta, secondo i giudici, non è l'effettiva abitabilità al momento dell'acquisto, ma la destinazione finale dichiarata e la concreta possibilità di rendere l'immobile abitabile attraverso interventi edilizi.
La normativa, infatti, prevede agevolazioni per i fabbricati destinati ad abitazione, senza escludere quelli in stato di collabenza, assimilando i fabbricati collabenti a quelli in corso di costruzione, per i quali le agevolazioni sono già riconosciute. 
Pertanto, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«In materia di agevolazione “prima casa” (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), posto che fa norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo».

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