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26 giugno 2025
Penale e processo
In mancanza di contraddittorio con la persona giuridica, questa ha diritto ad essere esclusa dal processo come responsabile civile anche se all’incidente probatorio aveva partecipato il legale rappresentante
Con ordinanza del 9 giugno 2025, il GUP presso il Tribunale di Potenza ha disposto l'esclusione dal noto processo sulle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico di Taranto delle tre società del gruppo citate come responsabili civili e della Regione, applicando l'art. 86, comma 2, c.p.p. (norma che prevede che il responsabile civile debba essere, a propria domanda, estromesso dal giudizio qualora prima della sua citazione siano stati raccolti elementi di prova pregiudizievoli alla sua difesa) ed escludendo che la partecipazione all'incidente probatorio del legale rappresentante della persona giuridica possa "sanare" il gap di contraddittorio con quest'ultima.
di Avv. Francesco Paolo Garzone
Il caso

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Con decreto del 12.4.2025, sì come richiesto dai Ministeri costituiti parte civile nel noto processo “Ambiente svenduto” sulle presunte emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento siderurgico di Taranto ex Ilva e da varie altre Associazioni, il G.U.P....

Il diritto

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Con ordinanza del 9 giugno 2025 il GUP presso il Tribunale di Potenza, in accoglimento delle richieste difensive, disponeva l'esclusione...

La lente dell'autore

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La giurisprudenza di legittimità ritiene che per “prove pregiudizievoli alla difesa...

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