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16 maggio 2023 N. 84 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
Pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria i nuovi indicatori di anomalia antiriciclaggio
Lo scorso 12 maggio l'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia, in attuazione del potere attribuitogli dall'articolo 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 231/2007, ha pubblicato i tanto attesi “indicatori di anomalia”, volti ad agevolare la platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette da trasmettere alla medesima Unità.
di Laura Ronco, Giuseppe Sciarretta
Il Provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale non saranno più applicabili gli indicatori e gli schemi di comportamenti anomali individuati medesimo Provvedimento all'art. 7.

Erano mesi che si attendevano i nuovi indicatori, considerato che i precedenti risalgono ad oltre un decennio fa; appare chiaro quanto fosse impellente l'esigenza di aggiornare le operatività rilevanti da un lato e di categorizzare le fattispecie indicate nel corso del tempo dal Legislatore in provvedimenti indirizzati alle diverse categorie di segnalanti dall'altro.

Come noto, gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono strumenti di ausilio, previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 

Cosa sono nello specifico? Consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente indicativi di finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. D'altra parte, l'elenco fornito da UIF, come dalla stessa ribadito sia in passato che nell'attuale documento condiviso nei giorni scorsi, non è esaustivo. I destinatari, infatti, sono chiamati a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non ricompresi negli indicatori, siano tali da originare concretamente ipotesi di sospetto.

Da una prima lettura dell'articolo 2 del nuovo Provvedimento si coglie subito l'allargamento dell'ambito di applicazione, con un sensibile ampliamento dei destinatari rispetto a quelli elencati nel Provvedimento dell'agosto del 2010: in particolare la nuova formulazione fa esplicito riferimento ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco, ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n. 7/2000 e agli Operatori Compro Oro di cui al D.Lgs. n. 92/2017, destinatari non contemplati nel Provvedimento di Banca d'Italia del 2010.
Il nuovo Provvedimento
I nuovi indicatori di anomalia emanati dall'UIF sono 34, suddivisi in tre sezioni, ciascuno dei quali articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

In particolare:
  • la sezione A include gli indicatori da 1 a 8 che evidenziano profili attinenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività; 
  • la sezione B comprende gli indicatori da 9 a 32 riguardanti le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
  • la sezione C è relativa agli indicatori 33 e 34 attinenti a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Per quanto attiene gli indicatori relativi ai profili più marcatamente soggettivi, il numero è raddoppiato rispetto a quelli attualmente in vigore, come detto risalenti al 2010, passando da quattro a otto indicatori.

Una novità di rilievo riguarda la previsione di un indicatore ad hoc per le persone non fisiche caratterizzate da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi che intendono svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, illogiche o incoerenti. 

Con questo indicatore viene dunque sottolineata l'importanza dell'identificazione del titolare effettivo ovvero «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».

Viene sottolineato come le complesse strutture societarie rappresentino spesso un escamotage per nascondere identità ed attività sospette, con un richiamo esplicito a trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Un altro aspetto su cui focalizzare l'attenzione è rappresentato da quanto riportato al punto 5 dell'articolo 4 del Provvedimento, ovvero il fatto che la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria non costituisce elemento di per sé sufficiente per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta; in particolare, l'indicatore numero cinque che sostituisce il precedente indicatore numero tre, richiede che i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero che ci sia una correlazione temporale tra le pregiudizievoli ascritte al soggetto e l'operatività posta in essere che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

Tra gli elementi di novità della sezione A annoveriamo infine gli indicatori che riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di Persone Politicamente Esposte (individuate anche con l'acronimo inglese di PEP - Politically Exposed Person) e di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche.

Viene dunque ribadito come, a causa della posizione ricoperta e dell'influenza da esse esercitabile, la Persona politicamente esposta potrebbe potenzialmente abusare dei propri ruoli, allo scopo di arricchirsi illegalmente, attraverso reati quali la corruzione, la concussione o il peculato.

Relativamente agli indicatori connessi all'operatività si assiste ad un ampliamento degli strumenti elencati dall'UIF utilizzabili per porre in essere operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante.

Mentre, infatti, gli indicatori del 2010 facevano esplicito riferimento solo al denaro contante, di importi rilevanti o con utilizzo di banconote di elevato taglio, i nuovi indicatori annoverano anche la valuta estera, l'oro, i gioielli, i crypto-assets e altri beni di rilevante valore.

Gli indicatori legati all'operatività sono invece contenuti nella sezione B; tali indicatori sono rilevanti per alcune categorie di destinatari, in base proprio ai servizi da questi ultimi offerti. Ad esempio: i prestatori di servizi di pagamento nel caso dell'indicatore 16, i prestatori di servizi di gioco per gli indicatori 22 e 23, i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori per gli indicatori 24 e 25, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale per gli indicatori 26 e 27. 

Il documento conclude con due indicatori contenuti nella sezione C, i quali attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. In particolare, l'indicatore 33 pone l'attenzione sull'operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica; l'ultimo indicatore, il 34, evidenzia invece quale operatività sospetta quella che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.
Conclusioni
Come detto i nuovi indicatori si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024, e pertanto dalla stessa data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali precedentemente emanati dall'UIF ed indicati nell'articolo 7 del Provvedimento.

L'indicazione da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria di una data di applicazione degli indicatori appena emanati, potrebbe in realtà essere fuorviante rispetto a ciò che gli indicatori di anomalia sono, vale a dire uno strumento di supporto per i soggetti obbligati; più semplicemente (forse) l'UIF intende sottolineare come gli stessi non potranno essere utilizzati a supporto delle eventuali contestazioni di omesse segnalazioni attinenti operazioni ritenute sospette secondo i nuovi indicatori. 

Ad ogni modo, per i soggetti obbligati, rimangono uno strumento imprescindibile, su cui non si può non fare affidamento nell'operatività quotidiana.
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