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Allo stato di impiego:
in tal senso, la direttiva intende agevolare le persone che lavorano attraverso piattaforme di lavoro digitali a beneficiare dello status occupazionale quando esso corrisponda alle loro effettive modalità di lavoro e ai diritti ed obblighi associati. La direttiva stabilisce quindi una presunzione legale del rapporto di lavoro attraverso indicatori specifici allo scopo di determinare se una piattaforma si qualifica come datore di lavoro. Grazie a tale presunzione, i lavoratori delle piattaforme digitali potranno godere dei diritti lavorativi e sociali associati allo status di lavoratore, come il salario minimo, la contrattazione collettiva, le ferie retribuite e la malattia. Tale presunzione può essere contestata dall'interessato fornendo la prova che egli si classifica quale lavoratore autonomo;
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Alla gestione algoritmica:
in tal senso, la direttiva promuove una maggiore trasparenza e responsabilità, stabilendo che i lavoratori hanno il diritto di essere informati sui sistemi automatizzati e su come essi funzionano. È richiesta inoltre la supervisione umana di tali sistemi e prevista la possibilità di contestare le decisioni automatizzate, come la sospensione dell'account. Ancora, le piattaforme di lavoro digitale non potranno essere in grado di raccogliere i dati personali finché le persone non saranno registrate su dette piattaforme, né di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per prevedere, ad esempio, se i lavoratori intendano aderire ad uno sciopero. È garantita la portabilità dei dati e la facoltà di spostarsi tra le piattaforme;
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Alla tracciabilità e trasparenza:
in particolare, la direttiva individua gli obblighi per le piattaforme di dichiarare il lavoro e di fornire informazioni sulle loro attività e sulle persone che lavorano per loro alle autorità nazionali;
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Alla consultazione e informazione:
la direttiva introduce l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme in relazione alle decisioni di gestione algoritmica;
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Agli intermediari:
la direttiva assicura il medesimo livello di tutela ai soggetti che lavorano mediante piattaforme, anche ove essa scelga di utilizzare una società intermediaria. In tal senso, gli Stati membri sono chiamati a creare dei meccanismi di responsabilità e a garantire l'accesso effettivo ai mezzi di ricorso.
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