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2 settembre 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: in vigore le nuove misure
Quali sono le novità contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 220 in vigore dal 2 settembre 2024?
di La Redazione
Come sappiamo, il D.Lgs. n. 220/2023 ha dato attuazione ai principi contenuti nella Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) intervenendo sul processo tributario. L'entrata in vigore del Decreto risale al 4 gennaio 2024 ma, come spesso accade, l'applicazione di alcune disposizioni viene rimandata in un secondo tempo. Ed ecco che il Decreto in discussione ha infatti previsto l'operatività di alcune misure solo a partire dal 2 settembre 2024. Vediamo insieme di quali si tratta.
Cosa cambia per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024?
Procura alle liti
  • se il cliente ha conferito l'incarico mediante firma digitale, non è più necessaria l'autenticazione da parte del difensore
  • se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore è tenuto a depositare telematicamente una copia per immagine, attestandone la conformità tramite l'inserimento della relativa dichiarazione
  • la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto di riferimento
Comunicazioni mediante PEC
  • tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate via telematica
  • l'indirizzo PEC del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo
  • i difensori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia (la segreteria non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria)
  • se una parte ha più difensori, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Notifiche e deposito telematici
  • è previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992
  • l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica si applica anche per le controversie fino a 3 000,00 euro.
Costituzione in giudizio
  • è previsto un obbligo generalizzato dell’utilizzo del deposito telematico, che include anche il deposito del ricorso notificato e la costituzione del ricorrente e del resistente. L'obbligo si estende anche ai soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica
Violazioni
  • se violate le disposizioni su comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e le norme tecniche del processo tributario, il deposito non è invalido, ma la regolarizzazione deve avvenire entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Deposizioni testimoniali (notifica e firma)
  • la notificazione dell’intimazione testimoniale e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica
  • se il testimone possiede la firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, già compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale
Deposito telematico della sentenza
  • la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data della deliberazione 
redazione degli atti
  • il ricorso e gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico
  • il mancato rispetto della previsione avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice
  • i provvedimenti giudiziari privi di firma digitale sono nulli.
Fascicolo telematico
  • gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi
  • l'organo giudicante non terrà conto degli atti e documenti cartacei dei quali non sia stata depositata una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale
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