Procura alle liti
|
- se il cliente ha conferito l'incarico mediante firma digitale, non è più necessaria l'autenticazione da parte del difensore
- se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore è tenuto a depositare telematicamente una copia per immagine, attestandone la conformità tramite l'inserimento della relativa dichiarazione
- la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto di riferimento
|
Comunicazioni mediante PEC
|
- tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate via telematica
- l'indirizzo PEC del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo
- i difensori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia (la segreteria non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria)
- se una parte ha più difensori, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
|
Notifiche e deposito telematici
|
- è previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992
- l'obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica si applica anche per le controversie fino a 3 000,00 euro.
|
Costituzione in giudizio
|
- è previsto un obbligo generalizzato dell'utilizzo del deposito telematico, che include anche il deposito del ricorso notificato e la costituzione del ricorrente e del resistente. L'obbligo si estende anche ai soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica
|
Violazioni
|
- se violate le disposizioni su comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e le norme tecniche del processo tributario, il deposito non è invalido, ma la regolarizzazione deve avvenire entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
|
Deposizioni testimoniali (notifica e firma)
|
- la notificazione dell'intimazione testimoniale e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica
- se il testimone possiede la firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, già compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale
|
Deposito telematico della sentenza
|
- la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla data della deliberazione
|
redazione degli atti
|
- il ricorso e gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico
- il mancato rispetto della previsione avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice
- i provvedimenti giudiziari privi di firma digitale sono nulli.
|
Fascicolo telematico
|
- gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi
- l'organo giudicante non terrà conto degli atti e documenti cartacei dei quali non sia stata depositata una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale
|