
- l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;
- la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti.
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Il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1 (riunione dei procedimenti connessi), il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente. |
Esame preliminare del ricorso |
Il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso o dichiararlo valido e, quindi, fissare la trattazione. |
In caso di inammissibilità, la parte può proporre reclamo a notificare alle altre parti costituite entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. a commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo. |
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Riunione dei ricorsi |
In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. |
Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione. |
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Nomina del relatore |
Il giudice se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all' art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore. |
Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a euro 51.645,69 (cento milioni di lire). Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
- con posta elettronica certificata (
articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ); - con avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16,
D.Lgs. n. 546/1992 ). Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, le comunicazioni alle parti sono eseguite mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 1, comma 1, lett. f) delD.Lgs. n. 220/2023 ).
TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO E ATTIVITÀ DIFENSIVA |
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Onere della prova |
Spetta al contribuente dimostrare le ragioni nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle imposte che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. |
Secondo la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, l'amministrazione ha l'obbligo di provare in giudizio le violazioni tributarie contenute nell'atto impugnato. |
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Ne deriva che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. |
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Nel caso di discussione del ricorso in camera di consiglio, le parti, a pena di decadenza, possono:
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Esposizione del relatore |
Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige il processo verbale. |
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Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio La decisione è presa a maggioranza dei voti. |
Poteri istruttori della Corte di giustizia tributaria |
Ai fini della decisione, l'articolo 7 del |
Ammissione della prova testimoniale scritta |
La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del c.p.c. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale ( |
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la notificazione dell'intimazione può essere effettuata anche in via telematica. |
TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA E ATTIVITÀ DIFENSIVA |
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La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa. |
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Se una parte chiede la discussione in presenza, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione della causa. |
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Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:
A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche. |
Partecipazione di persone estranee al processo
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All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo. |
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All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Il segretario redige il processo verbale. |
UDIENZA A DISTANZA |
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Partecipazione da remoto |
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 le udienze di cui all'art. 34 del |
i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto (cioè le udienze in camera di consiglio e quelle di pubblica udienza); |
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il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge; |
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la discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 (dieci giorni liberi, cioè non devono essere computati né il giorno iniziale né il giorno finale), è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione; |
Avviso di collegamento da remoto |
nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento; |
Redazione del verbale |
nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. |
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Il Premesso ciò, ai fini di una corretta individuazione “temporale” delle norme, si osserva che con l'art. 130, comma 1, lett. c) e d), il Legislatore ha disposto l'abrogazione integrale delle seguenti disposizioni: A seguito delle modifiche innanzi esposte, le citate normative saranno in vigore sino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le disposizioni del nuovo Testo Unico della giustizia tributaria ( |