Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 febbraio 2025 Tributario
Processo Tributario Telematico: la trattazione del ricorso e la discussione della causa
Il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore. La discussione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Le parti possono chiedere la partecipazione da remoto.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore
Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell'art. art. 27, del D.Lgs. n. 546/1992, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria:
  • l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;
  • la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti.
 
Qualora non ravvisi i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore (art. 30, D.Lgs. n. 546/1992). La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza (art. 33, D.Lgs. n. 546/1992).



Assegnazione ricorso

Il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1 (riunione dei procedimenti connessi), il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

 

 

Esame preliminare del ricorso

Il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso o dichiararlo valido e, quindi, fissare la trattazione.

In caso di inammissibilità, la parte può proporre reclamo a notificare alle altre parti costituite entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. a commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

 

 

 

Riunione dei ricorsi

In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

 

 

 

Nomina del relatore

Il giudice se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all' art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a euro 51.645,69 (cento milioni di lire). Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avviso di trattazione dell’udienza
La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.  Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio (art. 31, D.Lgs. n. 546/1992). Le comunicazioni alle parti sono eseguite:
  • con posta elettronica certificata (articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992);
  • con avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16, D.Lgs. n. 546/1992). Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, le comunicazioni alle parti sono eseguite mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 220/2023).
 
Le modalità di comunicazione di cui al punto b) si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell'àmbito dei processi tributari per i quali non vige l'obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000,00 euro). Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC.   
 
Nell'ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992)
La discussione della causa
La discussione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.

TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO E ATTIVITÀ DIFENSIVA

 

 

 

 

Onere della prova

Spetta al contribuente dimostrare le ragioni nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle imposte che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Secondo la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, l'amministrazione ha l'obbligo di provare in giudizio le violazioni tributarie contenute nell'atto impugnato.

Ne deriva che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.




Deposito documenti

Nel caso di discussione del ricorso in camera di consiglio, le parti, a pena di decadenza, possono:

  • entro 20 giorni liberi prima dell'udienza depositare documenti;
  • entro 10 giorni liberi prima dell'udienza depositare le memorie illustrative;
  • entro 5 giorni liberi prima dell'udienza depositare brevi repliche scritte.

Esposizione del relatore

Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige il processo verbale.


Deliberazione del collegio

Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio La decisione è presa a maggioranza dei voti.

 

 

Poteri istruttori della Corte di giustizia tributaria

Ai fini della decisione, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992 riconosce alle Corti di Giustizia Tributaria, a fini istruttori, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta, nonché la facoltà di avvalersi della competenza di organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

 

 

   

Ammissione della prova testimoniale scritta

La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del c.p.c. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale (art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la notificazione dell'intimazione può essere effettuata anche in via telematica.

TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA E ATTIVITÀ DIFENSIVA   


Istanza di pubblica udienza

La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa.


Partecipazione all'udienza

Se una parte chiede la discussione in presenza, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione della causa.




Termini da rispettare

Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:

  • 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti;
  • 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative.

A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.

Partecipazione di persone estranee al processo

 

All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo.


Decisione e redazione del verbale

All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.  Il segretario redige il processo verbale.

UDIENZA A DISTANZA  

 

 

 

 

     

 

Partecipazione da remoto

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 le udienze di cui all'art. 34 del D.Lgs. 546/1992, tenute dalla Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica e quelle relative alla sospensione degli atti impugnati di cui all'art. 47 D.Lgs. 546/1992 si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale (art. 4, comma 4, della Legge 130/2022).

i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto (cioè le udienze in camera di consiglio e quelle di pubblica udienza);

il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge;


Richiesta della procedura a distanza

la discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 (dieci giorni liberi, cioè non devono essere computati né il giorno iniziale né il giorno finale), è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione;

Avviso di collegamento da remoto

nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento;

 

 

Redazione del verbale

nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.

attenzione

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (relativo alla G.U. 28 novembre 2024, n. 279) ha carattere compilativo ed ha come obiettivo la ricognizione della normativa vigente in materia e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus le norme in materia di giurisdizione e processo tributario. Il decreto riforma e organizza la normativa in tema di giustizia tributaria, intervenendo su meccanismi e procedure al fine di ottimizzare il contenzioso fiscale e offrire un sistema più efficiente e garantista. 

Premesso ciò, ai fini di una corretta individuazione “temporale” delle norme, si osserva che con l'art. 130, comma 1, lett. c) e d), il Legislatore ha disposto l'abrogazione integrale delle seguenti disposizioni:

A seguito delle modifiche innanzi esposte, le citate normative saranno in vigore sino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le disposizioni del nuovo Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs.175/2024) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?