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12 febbraio 2025 Tributario
Processo Tributario Telematico: la decisione della causa
Per i giudizi, in primo e in secondo grado, instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
L’atto conclusivo del processo tributario
La Corte di Giustizia Tributaria giudica nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte. L'art. 35, applicabile ai giudizi instaurati introdotti con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024 (modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 220/2023), stabilisce che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
CONTENUTO DELLA SENTENZA
  • l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
  • la breve esposizione dello svolgimento del processo;
  • le richieste delle parti;
  • la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;
  • il dispositivo;
  • la sentenza deve, inoltre, contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore;
  • la mancata sottoscrizione ne comporta la nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio.
La pubblicazione della sentenza
Per i giudizi, in primo e in secondo grado, instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 (art. 1, comma 1 lett. r del D.Lgs. n. 220/2023):
  • la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione;
  • il segretario accerta l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito;
  • il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma. 

legislazione

L'articolo 17 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario ne determina la relativa nullità (art. 1, comma 1, lett. h del D.Lgs. n. 220/2023).

La condanna alle spese
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D.Lgs. n. 546/1992). Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria può:
  • dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
  • dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024).
 
Anche nel processo tributario si applica l'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c. (art. 15, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992) in tema di responsabilità aggravata.
 
Oltre a ciò, in tema di spese, si osservano le seguenti norme.

RINUNCIA

il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro



ESTINZIONE

in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate

in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate


ISTANZE CAUTELARI

con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la Corte provvede sulle spese della relativa fase. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito


PROPOSTE CONCILIATIVE

le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata

 

 

RISCOSSIONE

la riscossione delle somme liquidate a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, solo dopo che la sentenza che le dispone è passata in giudicato

per il contribuente, invece, la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite

QUANTIFICAZIONE

ai fini della quantificazione delle spese di lite si tiene conto anche del rispetto dei princìpi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte

 


LIQUIDAZIONE

nella liquidazione delle spese del giudizio con l'introduzione dell'articolo 17-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 rileva anche la violazione dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Comunicazione del dispositivo
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, l'obbligo in capo al difensore è quello di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria  La stessa disposizione prevede anche che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Premesso ciò, la comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:
  • con posta elettronica certificata;
  • con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale (tale modalità si applica esclusivamente per le comunicazioni nell'ambito dei processi tributari per i quali non vige l'obbligo della modalità telematica. Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC. 

legislazione

Nell'ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

Pagamento del tributo in pendenza di giudizio
Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta (art. 68, D.Lgs. n. 546/1992). Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
  • per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
  • per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
  • per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione;
 
Gli importi anzidetti vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Esecuzione della sentenza
L'art. 67-bis del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce l'immediata esecutività delle sentenze di primo e secondo grado. L'esecuzione delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente è effettuata con l'esperimento del giudizio di ottemperanza, pur distinguendo le seguenti ipotesi:
RISCOSSIONE FRAZIONATA Restituzione delle somme versate a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto definito dalla sentenza, unitamente agli interessi previsti per legge, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della stessa. L'inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente ad esperire l'ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
LITI CATASTALI Restituzione delle somme versate in carenza di una causa solvendi ed esecuzione delle sentenze sulle liti catastali.
Oltre a ciò, si osserva che:
  • le sentenze di condanna al pagamento di somme versate indebitamente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali immediatamente esecutive;
  • la restituzione deve essere eseguita entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia. Quest'ultima può essere disposta dal giudice in caso di pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità dell'istante.

attenzione

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (relativo alla G.U. 28 novembre 2024, n. 279) ha carattere compilativo ed ha come obiettivo la ricognizione della normativa vigente in materia e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus le norme in materia di giurisdizione e processo tributario. Il decreto riforma e organizza la normativa in tema di giustizia tributaria, intervenendo su meccanismi e procedure al fine di ottimizzare il contenzioso fiscale e offrire un sistema più efficiente e garantista.

Premesso ciò, ai fini di una corretta individuazione “temporale” delle norme, si osserva che con l'art. 130, comma 1, lett. c) e d), il Legislatore ha disposto l'abrogazione integrale delle seguenti disposizioni:

A seguito delle modifiche innanzi esposte, le citate normative saranno in vigore sino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le disposizioni del nuovo Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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