
CONTENUTO DELLA SENTENZA |
|
|
- la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione;
- il segretario accerta l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito;
- il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.
|
L' |
- dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
- dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024).
RINUNCIA |
il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro |
|
in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate |
in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate |
|
|
con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la Corte provvede sulle spese della relativa fase. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito |
|
le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata |
RISCOSSIONE |
la riscossione delle somme liquidate a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' |
per il contribuente, invece, la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite |
|
QUANTIFICAZIONE |
ai fini della quantificazione delle spese di lite si tiene conto anche del rispetto dei princìpi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte |
|
nella liquidazione delle spese del giudizio con l'introduzione dell'articolo 17-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 rileva anche la violazione dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. |
- con posta elettronica certificata;
- con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale (tale modalità si applica esclusivamente per le comunicazioni nell'ambito dei processi tributari per i quali non vige l'obbligo della modalità telematica. Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC.
|
Nell'ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria ( |
La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
- per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
- per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
- per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione;
RISCOSSIONE FRAZIONATA | Restituzione delle somme versate a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto definito dalla sentenza, unitamente agli interessi previsti per legge, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della stessa. L'inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente ad esperire l'ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. |
LITI CATASTALI | Restituzione delle somme versate in carenza di una causa solvendi ed esecuzione delle sentenze sulle liti catastali. |
- le sentenze di condanna al pagamento di somme versate indebitamente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali immediatamente esecutive;
- la restituzione deve essere eseguita entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia. Quest'ultima può essere disposta dal giudice in caso di pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità dell'istante.
|
Il Premesso ciò, ai fini di una corretta individuazione “temporale” delle norme, si osserva che con l'art. 130, comma 1, lett. c) e d), il Legislatore ha disposto l'abrogazione integrale delle seguenti disposizioni: A seguito delle modifiche innanzi esposte, le citate normative saranno in vigore sino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le disposizioni del nuovo Testo Unico della giustizia tributaria ( |